La Cassazione ha affrontato la questione se sia legittima la cartella di pagamento notificata all'erede in pendenza della procedura di liquidazione dell'eredità con beneficio di inventario.
Il dubbio è sorto in quanto l'articolo 506 del Codice civile vieta l'esercizio dell'azione esecutiva dopo che l'erede ha provveduto a pubblicare, nel foglio degli annunzi legali della provincia, l'invito ai creditori e ai legatari a presentare le loro dichiarazioni di credito, ai sensi dell'articolo 498 del Codice civile.
Dopo tale pubblicazione, dunque, nessuna procedura esecutiva può essere avviata sui beni oggetto dell'eredità.
Con riferimento alla cartella di pagamento, tuttavia, la stessa può essere legittimamente notificata in quanto, come da pacifico orientamento, essa non rappresenta un "atto esecutivo" ma solamente un atto che preannuncia l'eventuale esecuzione. La cartella quindi è parificabile al precetto (di natura non esecutiva) e come tale non rientra nel divieto di cui al citato articolo 506 (Cassazione, sentenza del 23 gennaio 2017, n. 1698).