L'Agente della riscossione (oggi Equitalia) può effettuare il pignoramento di stipendi, pensioni e altre indennità relative al rapporto di lavoro, entro i seguenti limiti:
  • 1/10 per importi fino a 2.500,00 euro; 
  • 1/7 per importi da 2.500,00 a 5.000,00 euro;
  • 1/5 per importi superiori a 5.000 euro.
Questi limiti sono stabiliti dall'articolo 72 ter del D.P.R. 602/73, introdotto dal Decreto Legge n. 16/2012 (cosiddetto "decreto Semplificazioni"), convertito in Legge n. 44/2012.
L'articolo 72 ter recita:
"Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall’agente della riscossione:
  1. in misura pari ad 1/10 per importi fino a 2.500,00 euro;
  2. in misura pari ad 1/7 per importi da 2.500,00 a 5.000,00 euro.
Resta ferma la misura di cui all’articolo 545, comma 4, c.p.c., se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro".
Va evidenziato che le pensioni, le indennità che tengono luogo della pensione, o altri assegni di quiescenza sono del tutto impignorabili fino ad un ammontare pari all'importo dell'assegno sociale aumentato della metà (ai sensi dell'articolo 545, comma 7, del Codice di procedura civile, come modificato dal Decreto Legge n. 83/2015).