1. Quando si può chiedere la rateizzazione
    • situazione di obiettiva difficoltà
    • prestazione di garanzie
  2. Presentazione della domanda
    • Persone Fisiche
      • Importi fino a 50.000 euro
      • Importi oltre 50.000 euro
    • Persone Giuridiche
  3. Rate e interessi
  4. Proroga della rateizzazione
  5. Vantaggi della rateizzazione
    • divieto di iscrivere ipoteca
    • revoca del fermo del veicolo
    • blocco delle procedure esecutive
    • perdità della qualità di "soggetto inadempiente"
  6. Decadenza
  7. Rifiuto della rateizzazione

Quando si può chiedere la rateazione Situazione di obiettiva difficoltà 

La rateazione delle somme iscritte a ruolo può essere chiesta dai contribuenti che si trovano in temporanea situazione di obiettiva difficoltà e non possono pagare in un'unica soluzione il debito iscritto a ruolo.

I criteri per individuare la situazione di temporanea difficoltà sono stabiliti nella direttiva del 16 maggio 2008 della Direzione centrale dell'Equitalia.

Se il contribuente aveva già ottenuto un provvedimento di rateazione, può chiedere di rateizzare un nuovo debito iscritto a ruolo. Deve, però, essere in regola con la precedente rateazione.

Inoltre, è possibile chiedere a Equitalia la rateazione, una volta ricevuta la cartella, anche se non sono state pagate le rate degli avvisi bonari dell’Agenzia delle entrate.

Prestazione di garanzie

Oggi l'accoglimento della domanda di rateizzazione non è più subordinato alla prestazione di garanzie (quali: fideiussione bancaria, polizza fideiussoria, ipoteca, etc.), qualunque sia l'importo da rateizzare.

Questo grazie al Decreto Legge n. 112/2008, che ha eliminato dall'articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973 ogni riferimento all'obbligo di prestare garanzie.

Pertanto, oggi l'unica condizione necessaria per la concessione della rateazione è soltanto la situazione di obiettiva difficoltà del contribuente.

Facciamo una notazione importante riguardo la delicata questione delle ipoteche: non solo la rateizzazione non è più subordinata a garanzie, ma la semplice presentazione della domanda di rateizzazione implica oggi il divieto per l'Agente della riscossione di iscrivere nuove ipoteche (restano ferme quelle già iscritte), ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 602/1973, come novellato dal Decreto Legge n. 16/2012 (si veda il successivo paragrafo Vantaggi della rateizzazione).

Presentazione della domanda

La domanda di rateazione può essere presentata agli sportelli o a mezzo posta tramite raccomandata a/r all'Agente della riscossione.

La domanda deve comprendere tutto il debito iscritto a ruolo, con riferimento alle specifiche cartelle indicate dal contribuente. Questo vuol dire che il contribuente può anche scegliere le cartelle da rateizzare, ma il debito riportato nella cartella che ha indicato, dovrà essere rateizzato tutto.

Alla domanda deve essere allegato il documento di identità del richiedente (se si tratta di persona giuridica, deve essere allegata anche la visura camerale da cui risultano i poteri di rappresentanza), oltre ai documenti indicati nel paragrafo successivo.

La disciplina che regola la concessione del beneficio è differenziata a seconda che si tratti di persone fisiche o giuridiche e a seconda dell'importo del debito.

Persone fisiche Importi fino a 50.000 euro

Se il debito da rateizzare non supera 50.000 euro, non è necessario allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica (si precisa che la soglia è stata innalzata da 5.000 a 20.000 euro con direttiva Equitalia del 1° marzo 2012 e successivamente da 20.000 agli attuali 50.000 euro con direttiva Equitalia del 7 maggio 2013).

Il numero massimo di rate concedibili è 48 (fermo restando che l'importo di ciascuna rata dovrà essere pari almeno a 100 euro). 

Tuttavia, il contribuente può comunque chiedere un numero maggiore di rate (anche se il debito non supera i 50.000 euro), fino ad un massimo di 72, presentando la documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica (ISEE). 

Si precisa che il Decreto Legge n. 69/2013 ("Decreto del fare") ha previsto l'aumento del numero massimo di rate concedibili da 72 a 120, con possibilità di ulteriore dilazione di altre 120 rate.

Tale disposizione, tuttavia, non verrà applicata fino all'adozione del decreto attuativo del Ministro dell'economia e delle finanze, come ha precisato la stessa Equitalia con la direttiva del 1 luglio 2013.

Importi oltre 50.000 euro

Per debiti oltre 50.000 euro la concessione della rateazione è subordinata alla verifica della situazione di difficoltà economica.

Il contribuente dovrà quindi presentare necessariamente la documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica (ISEE).  

Il numero massimo di rate concedibili è in tal caso 72 (fermo restando quanto sopra detto circa l'aumento del numero di rate concedibili da 72 a 120, con possibilità di ulteriore dilazione, in forza del Decreto del fare, per cui si è in attesa del decreto attuativo).

Persone giuridiche

Le persone giuridiche devono presentare:

  • prospetto di liquidazione dell'Indice di liquidità e dell'Indice Alfa. Al riguardo, con direttiva del 1° marzo 2012, Equitalia ha elevato da 25.000 euro a 50.000 euro la soglia di debito da rateizzare che richiede la comunicazione relativa alla determinazione dell'Indice di Liquidità e dell'Indice Alfa sottoscritta dai professionisti abilitati. Si precisa inoltre che l'indice Alfa non è più considerato in termini di soglia di accesso ma esclusivamente quale parametro per la determinazione del numero massimo di rate concedibili. L'Indice di Liquidità costituisce la soglia di accesso alla dilazione solo se il valore è inferiore a 1;
  • visura camerale aggiornata;
  • copia dell'ultimo bilancio approvato e depositato presso l'Ufficio del Registro delle imprese.
Rate e interessi

Il numero massimo di rate concedibili è:

  • 48 rate, per importi fino a 50.000 euro (salvo presentazione dell'ISEE, con cui si possono ottenere 72 rate);
  • 72 rate, per importi oltre 50.000 euro.

Come sopra detto, il Decreto Legge n. 69/2013 ha aumentato il numero massimo di rate concedibili da 72 a 120, con possibilità di dilazione di ulteriori 120 rate in caso di comprovata difficoltà economica.

Tale disposizione, tuttavia, non verrà applicata fino all'adozione del decreto attuativo del Ministro dell'economia e delle finanze, come ha precisato la stessa Equitalia con la direttiva del 1 luglio 2013.

L'importo della singola rata non può essere inferiore a 100 euro.

Sulle somme rateizzate si applicano gli interessi secondo due modalità alternative, a scelta del richiedente:

  • con un piano di ammortamento a rate costanti, in cui la quota capitale cresce e la quota interessi decresce in relazione al tempo della rateazione;
  • con un piano di ammortamento a rate variabili e crescenti, fin dalla prima richiesta di rateazione (questa possibilità è stata introdotta dal Decreto Legge del 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44/2012).
Proroga della rateizzazione

Il Decreto legge n. 225/2010, convertito con modificazioni dalla Legge del 26 febbraio 2011, n. 10 ha introdotto la possibilità di ottenere una proroga della rateizzazione nel caso di comprovato peggioramento della situazione economica.

In particolare, il contribuente può chiedere una proroga di ulteriori sei anni (ossia altre 72 rate), ma solo per le rateazioni concesse entro il 28 dicembre 2011 (il termine in origine era il 27 febbraio 2011, protratto al 28 dicembre 2011 dal Decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge del 22 dicembre 2011, n. 214).

La proroga è ammessa anche se fosse intervenuta decadenza.

Per tutte le rateazioni concesse successivamente a tale data, la proroga è concedibile purché la rateazione non sia scaduta o già precedentemente prorogata.

In entrambi i casi è necessaria la dimostrazione del peggioramento della situazione di difficoltà rispetto al momento della concessione della prima dilazione.

La proroga può essere richiesta una volta sola.

Può prevedere, su richiesta del contribuente, rate di importo variabile e crescente per ciascun anno, anziché un piano a rate costanti.

Quanto alle modalità di presentazione della domanda di proroga, la disciplina è quella più generale che regola la concessione delle rateazioni, differenziata a seconda dell'importo del debito:

  • per debiti fino a 50.000 euro: è sufficiente presentare domanda motivata;
  • per debiti oltre 50.000 euro: è necessario dimostrare la situazione di difficoltà economica sulla base di documenti idonei a rappresentare la situazione economico-finanziaria del contribuente.

Le persone fisiche o titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati attestano il temporaneo peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà mediante la presentazione di un nuovo modello ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) di valore inferiore, ovvero, in caso non sia trascorso il termine di validità annuale del modello ISEE, mediante la sola documentazione attestante eventi posteriori che hanno determinato una radicale modifica della situazione reddituale e patrimoniale.

Le richieste delle altre categorie giuridiche di soggetti vengono esaminate mediante l'applicazione dei parametri costituiti dall'Indice di Liquidità (che deve essere inferiore al precedente per accedere al beneficio della proroga) e dall'Indice Alfa (il cui valore determina il numero massimo di rate concedibili), presentando una situazione economico patrimoniale aggiornata.

La richiesta di proroga, da presentare utilizzando gli appositi moduli predisposti da Equitalia, si può consegnare (insieme alla documentazione necessaria) tramite raccomandata a/r oppure a mano presso uno degli sportelli dell'Agente della riscossione competente per territorio o specificati negli atti inviati da Equitalia.

Salvo in ogni caso il documento di identità.

Vantaggi della rateizzazione

La rateizzazione implica i seguenti benefici:

  • divieto di iscrivere ipoteca
  • revoca del fermo del veicolo
  • blocco delle procedure esecutive
  • perdità della qualità di "soggetto inadempiente"
Divieto di iscrivere ipoteca

Dopo la presentazione della domanda di rateizzazione, l'Agente della riscossione non può più iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore. 

In tal senso dispone l'articolo 19, comma 1 quater, del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'articolo 1 del Decreto Legge n. 16/2012, secondo cui: "Ricevuta la richiesta di rateazione, l'agente della riscossione può iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 solo nel caso di mancato accoglimento dell'istanza, ovvero di decadenza ai sensi del comma 3. Sono fatte comunque salve le ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateazione".

Prima del Decreto Legge n. 16/2012, la sola domanda di rateizzazione non era sufficiente ad impedire l'iscrizione dell'ipoteca; era invece necessario attendere l'accoglimento della domanda ed il pagamento della prima rata.

L'ipoteca è iscrivibile solo se l'istanza è respinta o se il debitore decade dal beneficio della rateizzazione.

Restano ferme le ipoteche iscritte prima della concessione della rateizzazione (sempre in base all'articolo 19, comma 1 quater, del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, sopra citato).

Revoca del fermo

Dopo la concessione della rateizzazione viene revocato l'eventuale fermo del veicolo.

In tal senso dispone la Direttiva Equitalia DSR/NC/2008/012 del 27 marzo 2008.

Blocco delle procedure esecutive

Dopo la presentazione della domanda di rateizzazione, l'Agente della riscossione non può intraprendere nuove azioni esecutive; le procedure esecutive già in corso vengono sospese.

Solo dopo la concessione della rateizzazione ed il pagamento della prima rata, rinuncerà alle procedure esecutive in corso.

In tal senso dispone la Direttiva Equitalia DSR/NC/2008/012 del 27 marzo 2008.

Perdita della qualità di "soggetto inadempiente"

Il contribuente che ha ottenuto la rateazione non è più considerato inadempiente e può partecipare alle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi.

 

Decadenza

In caso di mancato pagamento di otto rate consecutive si decade dal beneficio della dilazione.

Ciò in forza dell'articolo 19, comma 3, del D.P.R. n. 602/1973, come modificato dall'articolo 52, comma 1, lettera a) punto 2), del Decreto Legge n. 69/2013.

Precedentemente era prevista la decadenza per il mancato pagamento di due rate consecutive (tale soglia era stata introdotta dal Decreto Legge del 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44/2012).

A seguito della decadenza accade che:

  • l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto si può riscuotere immediatamente e automaticamente in unica soluzione;
  • il carico non può più essere rateizzato;
  • Equitalia può iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore.
Rifiuto della rateizzazione

L'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di rateazione di un debito tributario può essere impugnato dinanzi al Giudice competente, da individuarsi secondo i criteri già elaborati per le cartelle esattoriali (vedi articolo Diniego di rateizzazione e giurisdizione).