DOCUMENTAZIONE UTILE AI FINI DELLA DETRAZIONE DEL 55% pubblicata da STUDIO LEGALE & TRIBUTARIO RAFFAELE il giorno lunedì 2 aprile 2012 alle ore 19.18 ·

Il contribuente per beneficiare della detrazione del 55% deve essere in possesso della documentazione attestante il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa nonché il sostenimento della spesa.

È importante ricordare che l’agevolazione del 55% non richiede la presentazione di alcuna comunicazione preventiva.

La documentazione utile per fruire della detrazione può essere così riassunta:

-         Documenti tecnici: certificazioni, in linea generale redatte da un tecnico abilitato, attestanti che l’intervento eseguito, rispetta le condizioni richiesta dalla normativa nonché della ricevuta di spedizione all’ENEA delle schede informative;

-         Fatture o ricevute fiscali: fatture e ricevute fiscali relative alle cessioni di bei e prestazione di servizi emesse dal rivenditore o dal soggetto (impresa, società..) che ha eseguito l’intervento di risparmio energetico;

-         Documenti attestanti il pagamento delle spese: i soggetti non imprenditori devono essere in possesso delle ricevute dei bonifici bancari attestanti il pagamento delle somme. Gli imprenditori, invece,  possono avvalersi anche di altri strumenti di pagamento (ad es. assegni circolari);  

-         Altri documenti: in determinate ipotesi, per beneficiare dell’agevolazione può essere richiesta ulteriore documentazione:

  • Lavori eseguiti su parti comuni: va conservata la certificazione dell’amministratore attestante gli importi sostenuti dal singolo condomino;
  • Lavori eseguiti dal detentore dell’immobile: è richiesta la dichiarazione di consenso del possessore
  • Interventi che proseguono oltre il singolo periodo di imposta : va conservata copia della comunicazione inviata all’Agenzia delle Entrate;
  • Interventi in corso di realizzazione: il contribuente deve attestare, tramite autocertificazione, il mancato possesso della documentazione necessaria in quanto i lavori sono ancora in corso.

In  sede di dichiarazione dei redditi il contribuente è  tenuto ad acquisire i seguenti documenti:

-         L’asseverazione (ovvero la certificazione del produttore, nei casi consentiti) nonché

-         La certificazione di qualifica energetica  ove richiesta;  

-         Le fatture/ricevute fiscali oppure quietanza di pagamento (se i lavori sono eseguiti da soggetti  non titolari di partita IVA).  È necessario effettuare una distinzione per quanto concerne la documentazione attestante il pagamento delle spese. I soggetti non titolari di redditi di impresa (privati, professionisti …) devono versare le somme dovute tramite bonifico bancario o postale da cui risulti:

  • causale del versamento;
  • codice fiscale del soggetto che versa le somme;
  • codice fiscale /partita iva del soggetto che riceve le somme (impresa professionista ecc..)

A i soggetti titolari di redditi di impresa non è richiesto il pagamento delle spese sostenute con una modalità particolare e, pertanto,  l’interessato potrà presentare anche altro genere di documentazione per attestare di avere pagato le spese (es. copia assegno).

Per beneficiare della detrazione il soggetto interessato è comunque tenuto ad essere in possesso della documentazione attestante le spese sostenute e il pagamento delle stesse.

Si consiglia l’assistenza di professionisti informati  del settore e  nella fase istruttoria e nella fase di redazione della propria dichiarazione dei redditi in quanto vige un sistema formale e preciso  il cui mancato rispetto comporta la decadenza della agevolazione del 55%.