Il Decreto legislativo n. 159/2015, entrato in vigore il 22 ottobre 2015 ha previsto all'articolo 14 la possibilità per l'Agente della riscossione di notificare gli atti a mezzo pec (posta elettronica certificata).
Va evidenziato che, a decorrere dal primo giugno 2016, tale modalità di notifica è obbligatoria per le cartelle indirizzate a imprese individuali, società e professionisti iscritti in albi o elenchi.
L'Agente della riscossione, per tali soggetti, dovrà fare riferimento all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) e rispettare le modalità di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
Per i soggetti diversi da quelli sopra indicati (ossia le persone fisiche che non hanno l'obbligo di avere una PEC), la notifica via PEC potrà essere fatta solo dietro una loro specifica richiesta.
Indirizzo PEC invalido o saturo
Nei casi in cui l'indirizzo PEC risulti non valido o inattivo, Equitalia invierà la cartella esattoriale telematicamente alla Camera di Commercio competente per territorio e questa sarà sempre reperibile on line in un'apposita sezione del sito internet della medesima.
Stessa procedura nel caso in cui la casella PEC risulti satura. In tal caso, però, Equitalia dovrà fare almento almeno due tentativi di notifica, distanziati di 15 giorni, e solo dopo invierà la cartella alla Camera di Commercio.
In entrambi i casi, il contribuente riceverà comunicazione dell'avvenuto deposito telematico in Camera di Commercio a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. 
Dubbi sulla validità della notifica a mezzo PEC
Come sopra detto, la notifica via PEC deve essere eseguita nel rispetto delle modalità di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
Oltre a questo, bisogna anche tenere presenti le disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82), che stabilisce i requisiti affinchè un documento informatico (quale è la cartella in pdf allegata al messaggio PEC) possa essere ritenuto "conforme all'originale".
A tal fine, è necessario che il documento in questione sia munito di attestazione di conformità e di firma digitale.
Con la notifica a mezzo PEC si trasmette una mera copia della cartella di pagamento che, pertanto, non garantisce la sua conformità all'originale, in quanto priva di attestazione di conformità e di firma digitale, entrambe necessarie ai sensi dell'articolo 22 del Codice dell’Amministrazione Digitale.
Sulla base di queste argomentazioni, alcune pronunce hanno ritenuto nulla la notifica della cartella via PEC (Commissione Tributaria di Lecce, sentenza del 26 febbraio 2016, n. 611).
Occorre segnalare, tuttavia, che allo stato si tratta di pronunce isolate, per cui un'eventuale impugnazione basata sulla nullità della notifica a mezzo PEC deve essere valutata con molta prudenza.