Dal 15 maggio 2018, il tasso degli interessi di mora sarà pari al 3,01% su base annua, in forza del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 95624 del 10 maggio 2018, previo interpello della Banca di Italia.
Tale misura trova applicazione, oltre che per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, anche per il calcolo delle somme dovute ai sensi dell’articolo 116, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Quet'ultima norma dispone che, dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili calcolate nelle misure previste dal comma 8, lettere a) e b) del medesimo articolo 116 senza che il contribuente abbia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, "sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui al citato articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602".
Gli interessi di mora devono essere calcolati non sull'intero credito iscritto a ruolo ma solo sul credito originario (al netto di sanzioni e interessi).