Il potere di rappresentanza dell'Agenzia delle Entrate è attribuito al Direttore pro tempore.                                                    
Questi ha la facoltà di delegare il potere di rappresentanza ad altri funzionari, che pertanto potranno sottoscrivere gli atti in sua vece, quali gli avvisi di accertamento o gli atti processuali.
Orbene, spesso accade che l'Agenzia delle Entrate non produce la documentazione atta a dimostrare l'effettivo conferimento della delega.                                                    
In questi casi la giurisprudenza ha in più occasioni affermato la nullità o addirittura l'inesistenza dell'atto dell'Ufficio o della sua costituzione in giudizio, laddove non sia stata depositata in atti idonea documentazione da cui risulti il rilascio di specifica delega.                                                    
In tal senso, si è pronunciata la Cassazione, con sentenza del 15 gennaio 2014, n. 654 secondo cui in caso di contestazione, "incombe all'Agenzia delle Entrate l'onere di dimostrare il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza di eventuale delega" (in senso conforme: Cassazione, sentenza n. 14942/2013; Cassazione, ordinanza n. 17400/2012; Cassazione, sentenze nn. 14626 e 14195/2000; Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, sentenza del 15 novembre 2013, n. 204; Commissione tributaria regionale di Torino, sentenza del 5 luglio 2011, n. 58/27/11).
Trattandosi infatti di atti processuali, aventi rilevanza esterna, così come è stato affermato pure in materia di avvisi di accertamento, laddove il soggetto preposto intenda delegare ed abilitare altri soggetti, con qualifica dirigenziale, alla sottoscrizione degli stessi, incombe sull’Amministrazione finanziaria provare la sussistenza di tale attribuzione di facoltà.
Ne consegue che laddove non risulti comprovata l'esistenza di una delega direttoriale, l'atto dell’Ufficio è da considerare privo di sottoscrizione e pertanto radicalmente nullo.