a ) arretrati dovuti in forza di norme di legge o di contratto (esempio arretrati stabiliti dai rinnovi contrattuali);

b) arretrati corrisposti a causa dell'organizzazione aziendale (retribuzioni pagate in via preventiva prima della scadenza del periodo di paga con conguaglio nel mese successivo);

c ) arretrati a causa di errori commessi nel calcolo della retribuzione;

d) arretrati corrisposti a causa di sentenze e/o vertenze.

Il regime della tassazione separata è disciplinato dall'articolo 17, comma 1, lettera b), del T.u.i.r. (gia' articolo 16), che limita l'applicazione di tale regime agli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente, riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti. 

Gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti a quello di corresponsione devono essere tassati separatamente utilizzando l'aliquota corrispondente alla metà del reddito netto complessivo di lavoro dipendente percepito dal lavoratore nel biennio precedente. Se in uno dei due anni anteriori non vi è stato reddito imponibile, si applica l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dell'altro anno; se non vi è stato reddito imponibile in alcuno dei due anni si applica l'aliquota di tassazione minima in vigore nell'anno di corresponsione dell'emolumento arretrato.
Sono applicabili le detrazioni d'imposta nella misura in cui non siano state fruite per ciascuno degli anni in cui gli arretrati si riferiscono (il lavoratore deve dichiarare l'ammontare delle detrazioni fruite). 

Se la tassazione ordinaria risultasse più favorevole, gli uffici finanziari predisporranno il rimborso delle maggiori imposte
La ragione della predetta disposizione va rinvenuta nell'esigenza di attenuare il principio di cassa in base al quale il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori “percepiti” nel periodo d'imposta. 

L’obiettivo della norma è quello di evitare che, nei casi di redditi percepiti con ritardo rispetto alla loro maturazione, avvenuta in periodi d'imposta precedenti quello in corso, il sistema della progressività delle aliquote determini un pregiudizio per il contribuente, con una lesione del principio di capacità contributiva. 

Il regime di tassazione separata non trova applicazione nei casi in cui la corresponsione degli emolumenti in un periodo d'imposta successivo a quello di maturazione deve considerarsi fisiologica rispetto ai tempi tecnici o giuridici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi.

Ai fini della tassazione separata pertanto il datore dovrà:

- determinare la media dei redditi degli anni precedente

[Reddito (anno X-1) + Reddito (anno x-2)] / 2

- determinare l’imposta lorda calcolata con gli scaglioni di reddito e le aliquote corrispondenti al momento dell’erogazione

- determinare l’aliquota maginale di tassazione

(imposta lorda x 100) / Reddito Medio degli anni precedenti

- Applicare la predetta aliquota sull’importo da tassare separatamente al netto dei contributi conto dipendente su esso calcolato
In determinate circostanze (es. vertenze) se il datore di lavoro non eroga la corretta retribuzione si determinato i c.d. crediti retributivi (spesso riconosciuti dal giudice unitamente a rivalutazione e interessi).
I crediti da lavoro devono essere rivalutati in base agli indici ISTAT e il relativo importo costituisce presunzione del danno sofferto dal lavoratore, senza necessità di prove. Detti importi sono imponibili fiscali e contributivi.
Generalmente in tali circostanze al lavoratore sono dovuti anche gli interessi e la rivalutazione monetaria. Sia gli interessi che la rivalutazione monetaria devono essere assoggettati a ritenuta fiscale (mentre non sono soggetti a contributi).