Quando l’accertamento fiscale è nullo
Gli accertamenti fiscali non devono necessariamente essere firmati dal capo area, ossia il dirigente dell’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, ma possono essere sottoscritti anche da un funzionario della carriera direttiva appartenente alla cosiddetta “terza area”, purché sia stato delegato dal primo. Insomma, il firmatario dell’atto, se non è un dirigente, deve essere stato appositamente delegato dal capo ufficio (dirigente).
La delega deve essere mostrata al contribuente che ne faccia richiesta (a tal fine si può depositare un’istanza di accesso agli atti amministrativi, a cui l’Agenzia deve dare riscontro entro massimo 30 giorni). In questo modo, il cittadino può verificare la validità dell’accertamento fiscale ricevuto e valutare se è il caso di impugnarlo davanti al giudice (la Commissione Tributaria Provinciale). L’impugnazione deve avvenire entro 60 giorni dalla notifica dell’atto.
Come impugnare l’accertamento fiscale
Secondo l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza (leggi Quando l’accertamento fiscale è nullo e Accertamento dell’Agenzia delle Entrate nullo se la delega è generica), la delega conferita dal capo ufficio non può essere né generica (ossia senza l’indicazione dei motivi a supporto dei quali essa è concessa), né “in bianco” (ossia senza l’indicazione del nome e cognome del soggetto delegato).
Anche questa volta la Cassazione ha confermato questo orientamento. In sintesi, se l’accertamento fiscale è firmato da un semplice funzionario della categoria direttiva di 3° area è necessario che lo stesso sia stato appositamente autorizzato dal dirigente. A tal fine, la delega da quest’ultimo rilasciata deve essere:
- scritta: se, pertanto, l’Agenzia delle Entrate non riesce a dare dimostrazione della delega con un documento scritto in originale o in copia conforme all’originale, l’accertamento è nullo. È diritto del contribuente prenderne visione prima ancora dell’impugnazione in tribunale, con una istanza di accesso agli atti amministrativi. Tuttavia, egli potrebbe anche avviare direttamente il giudizio: non è suo onere, infatti, procurarsi prima della causa il documento (di tanto parleremo a breve);
- motivata: il dirigente deve spiegare le ragioni per cui ha inteso delegare il funzionario, ragioni che non possono essere generiche, ma devono essere congrue (ad esempio la carenza di personale, l’assenza, la vacanza, la malattia o l’indisponibilità del dirigente, ecc.);
- nominativa: il dirigente deve indicare nome e cognome del soggetto delegato. La delega non può riferirsi genericamente alla qualifica del funzionario, ma deve specificare i suoi estremi nominativi. Senza tali elementi la delega è “impersonale” e quindi nulla. La disposizione in esame offre quindi al contribuente una garanzia in più specialmente di fronte al (non infrequente) fenomeno del turnover di capi ufficio o capi team dell’Agenzia che, al momento della sottoscrizione degli accertamenti, potrebbero essere diversi da quelli a cui era stata genericamente conferita la delega;
- temporalmente delimitata: il dirigente deve indicare la data inziale e finale di validità delle delega. In particolare, le deleghe di firma rilasciate dal direttore dell’Agenzia delle Entrate non possono essere “a tempo indeterminato”. Di contro, le stesse devono contenere una data di inizio e una data di fine.
Se la delega non contiene tali elementi si considera “in bianco”; la conseguenza è che l’accertamento fiscale è nullo perché non consente al contribuente di verificare se il delegato abbia il potere di firmare l’atto.
Per maggiori chiarimenti sul punto leggi Come impugnare l’accertamento fiscale.
Che succede se l’Agenzia delle Entrate non mostra la delega?
Secondo l’ordinanza odierna, non spetta al contribuente procurarsi la delega del capo ufficio per dimostrare la nullità dell’accertamento fiscale. È quanto va sotto il nome di «principio della vicinanza della prova»: trattandosi di documenti interni all’Agenzia delle Entrate è il fisco a doverli esibire (essendo per il contribuente altrimenti impossibile); e, anzi, se non lo fa o se questi non corrispondono ai requisiti appena visti, l’accertamento è nullo.[1] Cass. ord. n. 26295/16 del 20.12.16.