Tutti i crediti erariali (tributari e non) si prescrivono nel termine breve di cinque anni (Cass. SS. UU. n° 23397/16)I giudici della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la recentissima sentenza n° 23397 depositata in data 17.11.2016, hanno definitivamente stabilito che le pretese della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, Comuni, Regioni etc.) si prescrivono nel termine “breve” di cinque anni, eccetto nei casi in cui la sussistenza del credito non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo. La questione da risolvere
La decisione della Suprema Corte verteva sull’interpretazione dell’art. 2953 c.c. “con riguardo specifico all’operatività o meno della […] conversione del termine prescrizionale breve in quello ordinario decennale” nelle fattispecie originate dalla notifica, nei confronti del cittadino, di “atti di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva” afferenti crediti statali sia di natura tributaria (Agenzia delle Entrate), che extratributaria (Inps, Inail, Comuni).
In particolare, dall’ordinanza di rimessione della Sesta Sezione civile n° 1799/16, era primario valutare se la prescrizione breve (5 anni) “sia applicabile anche nelle ipotesi in cui la definitività dell’accertamento del credito derivi da atti diversi rispetto ad una sentenza passata in giudicato”.
A ben vedere, nei casi in cui il contribuente non impugni giudizialmente un atto accertativo della Pubblica Amministrazione[1] oppure un provvedimento esattoriale dell’Ente della riscossione, i giudici di Piazza Cavour avevano il delicato compito di stabilire se tale “scelta” processuale producesse “soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito” o consentisse “la conversione del termine di prescrizione breve […] in quello ordinario decennale”.
In realtà la Corte di Cassazione – in passato - aveva mantenuto un orientamento tendenzialmente compatto sul punto, ossia è ammissibile la conversione della prescrizione breve a decennale “soltanto per effetto di sentenza passata in giudicato, oppure di decreto ingiuntivo che abbia acquisito efficacia di giudicato formale e sostanziale”[2].
Conseguentemente, sempre ripercorrendo a ritroso il pensiero “di legittimità” della Suprema Corte, la prescrizione quinquennale, “per la riscossione coattiva dei crediti”, è ammissibile “esclusivamente quando il titolo sulla base del quale viene intrapresa la riscossione non è più l’atto amministrativo, ma un provvedimento giurisdizionale divenuto definitivo”[3].
Di fatto, la sentenza ha chiarito che la omessa impugnazione di un provvedimento accertativo o esattoriale non può concedere, all’atto in oggetto, di acquistare “efficacia di giudicato”, giacchè i citati atti sono “espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della P.A.”[4].
Per tale ragione, “l’inutile decorso del termine perentorio per proporre opposizione, pur determinando la decadenza dell’impugnazione, non produce effetti di ordine processuale […] con la conseguente inapplicabilità dell’art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione”[5].
Al riguardo, per comprendere al meglio la problematica in discussione, anche la Corte Costituzionale ebbe modo di esprimersi – seppur in termini generali – sull’operatività della prescrizione lunga o breve per la riscossione di crediti erariali ai danni del cittadino.
Nel dettaglio, con la sentenza n° 280/05 i giudici costituzionali osservarono che, sotto il profilo del principio del diritto di difesa (art. 24 Cost.), non è “consentito lasciare il contribuente assoggettato all’azione esecutiva del fisco per un tempo indeterminato e comunque, se corrispondente a quello ordinario di prescrizione”; l’arco temporale di potenziale riscossione del credito erariale non può e non deve apparire “certamente eccessivo e irragionevole”.
La decisione delle Sezioni Unite
In conclusione, la Corte di Cassazione, richiamando la sua precedente giurisprudenza, ha affermato dunque che la mancata impugnazione di un avviso di accertamento della Pubblica Amministrazione o di un provvedimento esattoriale dell’Ente della Riscossione produce unicamente la definitività del credito statale (non più confutabile in futuro, eccetto le ipotesi di vizio di notifica dell’atto originario): tale circostanza non determina “anche l’effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve […] in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c..
Ebbene, la trasformazione da prescrizione quinquennale in decennale si perfeziona soltanto con l’intervento del “titolo giudiziale divenuto definitivo” (sentenza o decreto ingiuntivo); per esempio, la cartella esattoriale, l’avviso di addebito dell’Inps e l’avviso di accertamento dell’Amministrazione finanziaria costituiscono – per propria natura incontrovertibile – semplici atti amministrativi di autoformazione e pertanto sono privi dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato[6].
Di Federico Marrucci
Avvocato Tributarista presso Studio Legale Tributario Marrucci
(con sede in Lucca, Viareggio e Pisa)
  [1] In questa prima categoria sono da annoverare, per quanto riguarda i crediti tributari, gli avvisi di accertamento (compresi quelli “esecutivi”, D.L. n° 78/2010, art. 29) emessi e notificati dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia delle Dogane, ad esempio e gli avvisi di addebito di competenza dell’Inps (D.L. n° 78/2010, art. 30);[2] Cass. n° 6628/06, Cass. n° 1650/14, Cass. n° 3987/16;[3] Cass. n° 1/70, Cass. n° 5777/89, Cass. n° 1965/96, Cass. n° 1980/96;[4] Cass. n° 12263/07, Cass. n° 24449/06, Cass. n° 8335/03;[5] Cass. SS. UU. n° 25790/09; in tale sede, i giudici ermellini risolsero la problematica “prescrizionale” ai fini delle sanzioni tributarie. In altri termini, la prescrizione decennale è applicabile alla richiesta dell’Agenzia delle Entrate laddove esista “una sentenza passata in giudicato, […] mentre se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall’art. 20 del D. Lgs. n° 472/97, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario”;[6] A conti fatti, confrontando le conclusioni a cui è approdata la S.C. nella sentenza in commento con quelle adottate dalla stessa Corte con la nota ordinanza n° 20213/15 (http://www.altalex.com/documents/news/2015/12/17/cartelle-esattoriali), i giudici di Piazza Cavour (nell’ultima decisione) hanno ampliato l’area di applicazione della prescrizione breve; infatti, nella citata ordinanza del 2015, era stato affermato che la prescrizione quinquennale operava laddove il titolo esecutivo fosse costituito dalla sola cartella esattoriale dell’Ente della Riscossione. Dunque nelle altre ipotesi di sussistenza del credito erariale (ad esempio notifica dell’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate) avrebbe dovuto essere introdotta la prescrizione decennale. Il nuovo orientamento ha quindi esteso i margini difensivi del cittadino, il quale potrà chiedere al giudice l’estinzione del credito statale per intervenuta prescrizione breve non soltanto nei casi di notifica di cartella esattiva (art. 36 bis e/o ter, D.P.R. n° 600/73), bensì anche nelle fattispecie riguardanti qualsiasi atto amministrativo di natura accertativa (avvisi di accertamento, avvisi di addebito etc.);