Le concessionarie della Riscossione sono solite rinnovare i termini prescrizionali attraverso la notifica di intimazioni di pagamento contenenti tuttoo parte del carico a ruolo non pagato.
Sta di fatto, però che occorre fare attenzione a tali atti poichè se non opportunatamente impugnati finiscono per sanare situazioni già prescritte.
Si vuole affrontare il caso in cui l'intimazione contenga cartelle per le quali sia decorso il termine prescrizionale.
Ebbene, poichè l'intimazione di pagamento è un atto autonomamente impugnabile innanzi alle Commissioni Tributarie il contribuente può proficuamente eccepire la prescrizione del termine prescrizionale del diritto alla riscossione della Cartella prescritta, ottenendo l'annullamento totale o parziale dell'intimazione.
In proposito occorre rilevare che la giurisprudenza di legittimità e di merito, proprio con riferimento alla cartella derivante da controlli formali, ha di recente confermato il principio in base al quale si applica il termine prescrizionale quinquennale (cd breve) ex art. 2948 cc.
In particolare, la Suprema Corte con l’ordinanza n. 20213 del 9/10/2015 si è così testualmente pronunciata: “La cartella di pagamento non ha la medesima natura giuridica della sentenza e non è titolo giudiziale. Pertanto il termine di prescrizione è regolato dal termine prescrizionale del credito in essa portato. Ne consegue che l’art. 2953 c.c. è applicabile solo laddove il diritto di credito sia divenuto definitivo in seguito ad una pronuncia giurisdizionale passata in giudicato, diversamente dovrà applicarsi la prescrizione breve.
Ebbene, con una motivazione estremamente concisa, la Corte di Cassazione ha stabilito che opera la prescrizione quinquennale ex art. 2948 cc, laddove il titolo esecutivo sia unicamente costituito dalla cartella esattoriale dell’Ente di Riscossione emessa ai sensi dell’art. 36bis in caso di “liquidazioni delle imposte […] dovute in base alle dichiarazioni” e dell’art. 36ter del D.P.R. n° 600/73 per il “controllo formale delle dichiarazioni”.
Invero, la Corte ha precisato che la prescrizione ordinaria (decennale) ex art. 2946 cc “è tutta riferibile a titoli di accertamento-condanna (amministrativi o giudiziali) divenuti definitivi” e “non già invece le cartelle esattive” (ovvero quelle notificate a mente dell’art. 36bis - art. 36ter, D.P.R. n° 600/73).
In effetti, proseguono i giudici su tale aspetto, i provvedimenti esattoriali di Equitalia (ma non solo) sono “adottati in virtù di procedure che consentono di prescindere dal previo accertamento dell’esistenza del titolo” (atto di accertamento emesso direttamente dall’Ente impositivo) e pertanto le cartelle di pagamento “non possono per questo considerarsi rette dall’irretrattabilità e definitività del titolo di accertamento”.