Un orientamento che sta divenendo via via maggioritario ritiene nulla la notifica a mezzo pec della cartella esattoriale.
Sul punto sono recentemente intervenute diverse pronunce tra le quali si citano ex multis: CTP di Lecce n. 611/2016, CTP Frosinone n. 869/16, CTP Roma n. 1715/2017, CTP Milano n. 1023/2017 e CTP Savona n. 100/2017.
I motivi di nullità rilevati dalle Commissioni Tributarie citate riguardano in sostanza due fondamentali aspetti delle modalità con cui l'Agente della riscossione notifica via pec le cartelle, uno riguardante il tipo di documento che viene notificato e l'altro relativo all'effettiva conoscenza che il contribuente ne può avere.
Quanto al primo aspetto, si evidenzia che è l'art. 26, comma 2, del D.p.r n. 602/1973 prevede la possibilità di notificare la cartella esattoriale, con le modalità del D.p.r. 11 febbraio 2005 n. 68.
Tuttavia, l'art. 3 di tale D.p.r n. 68/2005 (trasmissione del documento informatico) precisa anche la necessaria presenza di un documento informatico, di conseguenza, laddove il concessionario voglia affidarsi a tale modalità di notifica della cartella di pagamento, l’atto notificato, ex art. 26, comma 2, d.p.r. 602/1973, deve necessariamente essere il documento informatico che, come noto, l'art. 21 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (c.d. Codice della amministrazione digitale)  lo definisce qualedocumento "cui è apposta una firma elettronica, (…)”. Di talchè, perché vi sia documento informatico è necessario che sia correlato di firma elettronica (si veda anche art. 24 del D.lgs. n. 82/2005).
Il documento informatico è quindi il documento originale, poiché, come sopra detto, è quel documento che è prodotto e creato, direttamente in forma elettronica, tramite la firma digitale.
Ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. n. 82/2005 è, invece, una copia informatica, la riproduzione informatica di atti originali in forma cartacea. E’, appunto, una copia informatica dell’originale ed, in quanto copia, necessita dell’attestazione di conformità (art. 6 D.P.C.M. 13 novembre 2014).
Di conseguenza, Equitalia, ex art. 26 D.p.r. n. 602/1973, laddove voglia avvalersi di tale modalità di notificazione, dovrebbe inviare tramite PEC un documento informatico.
Orbene, alla luce di questo quadro normativo, i giudici tributari sempre più frequentemente ritengono nullo il procedimento di notificazione della cartella così come posto in essere da Equitalia e ciò sulla base di aspetti di criticità che si riassumono di seguito.
In primo luogo, con la PEC viene trasmessa al contribuente solo una copia informatica della cartella esattoriale e non l'originale, o meglio, non viene spedito il documento informatico.
Peraltro, detta copia informatica che viene inoltrata, è priva di alcuna attestazione di conformità apposta da un soggetto all’uopo abilitato e, di conseguenza, non può assumere alcuna valenza giuridica perché non garantisce il fatto che il documento inoltrato sia identico in tutto il suo contenuto al documento originale. Tuttalpiù, mancando l’attestazione di conformità si può dire che ciò che viene notificato è una semplice copia informale dell’originale della cartella di pagamento.
Il secondo aspetto è che il sistema pec, a differenza dei tradizionali procedimenti di notifica (quali la raccomandata postale), non garantisce che il documento sia stato consegnato al destinatario.
In altre parole, i giudici tributari affermano che, tramite le ricevute di accettazione e consegna, il gestore del sistema è in grado di garantire la sola disponibilità del documento nella casella di posta elettronica del destinatario mentre non può garantire l’effettiva apertura e lettura del messaggio, tanto da affermare: “che la semplice disponibilità di un documento nella casella pec non può equivalere ad avvenuta consegna del documento al destinatario perché un tale assunto pretenderebbe di dare alla casella pec una funzione sostanziale che invece può spettare soltanto al soggetto destinatario e ciò senza tenere conto che il destinatario e titolare della casella pec per una quantità innumerevole di ragioni potrebbe essere impossibilitato a controllare la sua pec per tempi non quantificabili. Rispetto al sistema “raccomandata”, la pec lascia incerto l’esito della sua ricezione oltre che la data di effettiva avvenuta conoscenza del messaggio, alterando il dies a quo per eventuali contestazioni successive” (CTP Lecce n. 611/2017).
Le notifiche delle cartelle effettuate a mezzo pec, in altre parole, devono rispettare tutti i requisiti di conformità e di verifica della firma digitale così come peraltro specificato e previsto sia dalla Deliberazione CNIPA n. 45/2009 dell'Agenzia per l'Italia Digitale sia dal Decreto del Presidente del Consiglio del 22/02/2013.
                                                                                                          Avv. Elisa Stievano