In un precedente articolo, pubblicato su Guidelegali.it il 25/09/14, avevo manifestato tutta la mia perplessità in merito all’orientamento pro Ufficio da parte di alcune Commissioni Tributarie che ritengono assoggettabile al termine prescrizionale decennale i tributi recati nella cartella di pagamento notificata e non opposta, al pari di una qualsiasi sentenza di condanna passata in giudicato.

In sintesi, secondo il suddetto orientamento, i tributi erariali una volta notificata una cartella di pagamento da parte dell’agente della riscossione soggiacciono al termine prescrizionale di 10 anni di cui all’art. 2953 c.c..

 Detta ricostruzione, come ho già avuto modo di riferire, non convince anche perché la stessa Corte di Cassazione, dapprima con la sentenza n°285/1968 e, successivamente a Sezioni Unite con la sentenza n° 25790/2009, è intervenuta in materia sostenendo, a ragione, che la norma dell’art. 2953 c.c. non può essere applicata per analogia oltre i casi in essa stabiliti e cioè solo ed esclusivamente qualora il credito sia divenuto definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato. In particolare, l’ultima pronuncia da parte della Suprema Corte afferma che "L'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sè le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: la decorrenza del termine per l'opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione" (Cass. 12263/07).

Sul punto si segnala la recentissima sentenza n°698/6/2015 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale di Firenze che ha annullato delle intimazioni di pagamento e iscrizioni a ruolo poiché notificate oltre i cinque anni dalla precedente cartella di pagamento.

Altra pronuncia, già segnalata nel mio precedente articolo, è quella della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria che con la sentenza n° 2634/2014, ha stabilito che “la decorrenza del termine per l’opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall’impugnazione, non produce effetti di ordine processuale ma solo l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell’art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione decennale (analogamente Cass. 12263/07). E’, quindi, solo con la sentenza di condanna passata in giudicato che il diritto alla riscossione di un’imposta, conseguente ad avviso di liquidazione divenuto definitivo, non è più assoggettato ai termini di decadenza e prescrizione i quali, com’è noto, scandiscono i tempi dell’azione amministrativo-tributaria, ma al termine di prescrizione generale previsto dall’art. 2953 cod. civ.; in questo caso il titolo sulla base del quale viene intrapresa la riscossione non è più l’atto amministrativo, ma la sentenza (Sez. 5, Sentenza n. 5837 del 11/03/2011, Rv. 617262). Non vi sono ragioni per discostarsi da tale condivisibile giurisprudenza e, quindi, si deve escludere che la cartella di pagamento non opposta sia suscettibile di acquistare efficacia di giudicato, con conseguente applicazione della prescrizione decennale ex art. 2953 c.c.”.

Tuttavia, in materia come più volte detto, non vi è unicità di orientamento e la dimostrazione è una recente sentenza del Tribunale della Spezia (sent. n°300/2015) che ha riconosciuto l’applicabilità della prescrizione decennale.
 
Avv. Alessandro Sgrò
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