1. Possibili motivi di impugnazione
  2. Come impugnare la cartella
  3. L'impugnazione della cartella sospende l'esecuzione?
  4. Cosa succede dopo 60 giorni dalla notifica della cartella?
Possibili motivi di impugnazione Vizi formali della cartella

In generale la cartella può essere contestata per vizi formali propri.

Ad esempio: errore di persona, errore logico o di calcolo, doppia imposizione, tributo già pagato, mancata considerazione di diritti a riduzioni, omessa indicazione del responsabile del procedimento, prescrizione.

Mancata o irregolare notificazione di precedenti avvisi di accertamento

La cartella esattoriale deve essere preceduta dalla notifica del verbale (o avviso) di accertamento, ossia l'atto con il quale l'Amministrazione rende noto al contribuente l'obbligo di pagare una determinata somma.

Se prima della cartella non è stato inviato alcun atto di accertamento, si può impugnare la cartella anche per questioni di merito, sostenendo ad esempio l’insussistenza del debito stesso.

Lo stesso si può dire nel caso in cui la notifica del precedente atto sia avvenuta in maniera irregolare.

Riguardo i possibili vizi di notifica, si deve tenere presente che questa va effettuata secondo le seguenti regole, a pena di nullità.

La notifica della cartella può essere fatta:

  • nelle mani proprie del destinatario (ovunque questi si trovi);
  • nelle mani di soggetti terzi (in questo caso solo nel domicilio del destinatario).

Possono ricevere la notifica i seguenti soggetti terzi:

  • persona di famiglia, purché non minore di 14 anni o palesemente incapace;
  • gli addetti alla casa (o all'ufficio o azienda), purchè non minori  di 14 anni o palesemente incapaci;
  • il portiere dello stabile;
  • i vicini di casa che accettino il ricevimento.

Se la notifica non è fatta a mani del destinatario, l'atto dev'essere consegnato, con la relata di notifica, in busta chiusa e sigillata, riportante solo il numero cronologico dell'atto stesso (non debbono esserci segni, dati od indicazioni che potrebbero indicarne il contenuto).

Nei casi di consegna al portiere o al vicino di casa, il destinatario deve ricevere notizia della notifica tramite raccomandata a/r.

In caso di notifica a mezzo posta, vi è l'obbligo di avvisare il destinatario riguardo alla consegna fatta nelle mani di terzi tramite un'ulteriore raccomandata a/r, per le notifiche effettuate a partire dal 1/3/2008.

Prescrizione

La cartella inoltre può essere contestata se è stata notificata oltre i termini di prescrizione del credito.

Il termine di prescrizione è diverso a seconda del credito per cui si procede.

In particolare il termine di prescrizione è:

  • per le sanzioni amministrative (es. sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada): 5 anni dalla data dell'infrazione.
  • per i tributi locali (Ici, Tarsu, Tia, Tosap, Imposta comunale sulla pubblicità e diritto pubbliche affissioni): 5 anni per la notifica degli avvisi di accertamento; 3 anni per l'emissione delle cartelle esattoriali. Questi temrini iniziano a decorrere dalla fine dell'anno di riferimento (ossia dal 31 dicembre).
  • per il bollo auto: 3 anni (precisamente il termine scade alla fine del terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento). Si precisa che la legge finanziaria 2003 ha dato la possibilità alle Regioni di aderire al condono fiscale, fino all'anno 2002. Le Regioni che vi hanno aderito hanno fatto slittare i termini di prescrizione di 2 anni.
  • per il canone RAI il termine di prescrizione è di 10 anni dalla scadenza.

ATTENZIONE: le diffide e dli avvisi di accertamento interrompono il termine di prescrizione che ricomincia a decorrere ex novo dal giorno in cui si è ricevuto l'ultimo atto interruttivo. Pertanto, se prima della cartella esattoriale era stato correttamente notificato il verbale di accertamento o altro avviso di pagamento, il termine di prescrizione deve essere calcolato da questo ultimo atto.

NOTA BENE: la prescrizione deve essere fatta valere impugnando l'atto entro i termini di legge. Se l'atto non viene impugnato tempestivamente, bisognerà attendere il decorso di un nuovo periodo di prescrizione.

Come impugnare la cartella

La cartella deve essere impugnata presentando ricorso a:

  • Commissione provinciale tributaria entro 60 giorni, se si tratta di: imposte sui redditi, imposta di registro, ipotecaria e catastale, imposta sulle successioni o donazioni, tasse automobilistiche, canone rai, tributi locali.
  • Giudice del lavoro entro 40 giorni, se si tratta di contributi previdenziali.
  • Giudice di Pace entro 30 giorni, se si tratta di sanzioni amministrative (tipicamente le multe al Codice della Strada).
  • Se la sanzione amministrativa è relativa a materie particolari (tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di previdenza e assistenza obbligatoria, urbanistica ed edilizia, di igiene degli alimenti e delle bevande, di società e di intermediari finanziari) oppure supera i 15.493,71 euro, ci si deve invece rivolgere al Tribunale ordinario (Articoli 22 e 22bis della Legge n. 689/81).
L'impugnazione della cartella sospende l'esecuzione?

L'impugnazione  non sospende l'esecuzione della cartella esattoriale.

Dopo 60 giorni dalla notifica, infatti, l'Equitalia potrà iniziare le procedure esecutive anche se la cartella è stata impugnata.

Come evitarlo?

Premesso che raramente l'esecuzione forzata inizia dopo 60 giorni (in genere passano anni), si può chiedere in sede di impugnazione la sospensione dell'esecuzione.

Se il Giudice concede la sospensione, le procedure esecutive non potranno essere iniziate fino all'esito del ricorso.

Se invece il Giudice non concede la sospensione, il Contribuente, se non vuole rischiare di subire l'esecuzione forzata, potrà pagare quanto richiesto, salvo il diritto alla restituzione delle somme in caso di accoglimento del ricorso.

Cosa succede dopo 60 giorni dalla notifica della cartella?

Decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella, se le somme non sono state pagate o se non è stata concessa la sospensione in sede di impugnazione, l'Agente della riscossione può:

  • disporre il fermo amministrativo dell'auto;
  • effettuare l'iscrizione di ipoteca sulla casa;
  • avviare l'esecuzione forzata sui beni del debitore (ad esempio può pignorare beni mobili e immobili, crediti presso terzi e le somme dovute da terzi in ambito lavorativo nella misura massima di un quinto).

L'esecuzione forzata deve essere iniziata entro 10 anni dalla notifica della cartella esattoriale.

Vi è, però, un orientamento minoritario secondo cui l'inizio dell'esecuzione forzata deve avvenire negli stessi termini previsti per la prescizione del credito per cui si procede (ad esempio, se si tratta di contravvenzioni stradali, entro 5 anni).