Il thema decidendum della controversia

Nel contenzioso in parola, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n° 28/09/09, in ordine alla quale i giudici di appello osservavano che era intervenuta una sentenza penale di assoluzione nei confronti del contribuente, pertanto le considerazioni svolte “dal giudice di quel procedimento dispiegavano una certa efficacia nel processo tributario” alla luce soprattutto degli elementi probatori acquisiti in quella sede.

Il giudicato penale è neutro per il processo tributario

Come accennato in precedenza, i giudici di Piazza Cavour, sulla base di un costante orientamento giurisprudenziale sull'argomento (Cass., n° 3724/2010, n° 20860/10, n° 14855/12, n° 3268/12) hanno precisato nuovamente che nell’ordinamento vige il principio dell’autonomia di giudizio del processo tributario rispetto a quello penale, quindi l’eventuale giudicato penale di assoluzione a favore del contribuente non è vincolante – rebus sic stantibus – nel “parallelo” (o conseguente) contenzioso tributario.

Ma non solo: nel caso di specie, inoltre, la Suprema Corte ha rilevato “che il giudice di appello non aveva indicato in modo adeguato e specifico gli elementi, in base ai quali riteneva che quelli acquisiti dal giudice penale fossero da condividere”.

In particolare, nel processo tributario, “il giudice può fondare il proprio convincimento in materia di responsabilità fiscale anche su elementi presuntivi, con una sua autonoma valutazione del quadro indiziario complessivo esaminato dal giudice penale, poiché né le sentenze penali hanno efficacia di giudicato nel processo tributario, né in questo la legge pone limitazioni (salvo che le prove orali, non ammesse D. Lgs. n° 546 del 1992, ex art. 7)”.

Considerazioni finali

In definitiva, con il provvedimento in rassegna, la Corte di Cassazione ha evidenziato che nel processo tributario non può operare l’efficacia vincolante del giudicato penale per difetto dei requisiti di cui all’articolo 654 c.p.p. (norma che disciplina l’efficacia della pronuncia penale nel giudizio amministrativo e civile).

Ne discende che l’eventuale giudicato penale – all'interno del contenzioso fiscale - può essere semplicemente valutato come elemento avente natura indiziaria o presuntiva, al pari di tutti gli altri elementi probatori emersi nel corso del procedimento: nel caso in esame, il giudice tributario di appello si era limitato a rilevare l’esistenza (di per sé ininfluente) di una sentenza penale (di assoluzione) in materia tributaria, “recependone senza” alcuna “motivazione critica le conclusioni assolutorie (Cass., n° 20860/10, n° 12041/08)”.

A ben vedere, il giudicato penale non può indicidere automaticamente sulla valutazione del giudice tributario (radicato sugli stessi fatti storici), in quanto: a) all’interno dei due processi sussistono strumenti probatori e difensivi del tutto diversi e b) il libero convincimento del giudice tributario non si concilia con la presenza di altri giudicati vincolanti (c.d. autonoma valutazione del materiale probatorio), dunque è certamente ammissibile il recepimento, da parte del giudice tributario, di una sentenza penale (e dei suoi effetti), tuttavia tale attività deve essere accompagnata ad una verifica circa la compatibilità degli elementi acquisiti in ambito penale rispetto al procedimento tributario.

Avv. Federico Marrucci

Avvocato Tributarista in Lucca (Studio Legale e Tributario Etruria)