La decisione

La controversia in commento aveva ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento I.V.A., anno di imposta 1985, emesso dall'Agenzia delle Entrate a seguito di un processo verbale di contraddittorio della Guardia di Finanza adottato in occasione di una verifica presso una ditta committente del ricorrente.articolare.
In particolare, i giudici di Piazza Cavour hanno risolto la questione controversa analizzando il D.L. n° 40 del 2010, art. 3, comma 2 bis, lett. b (conv. nella L. 22 maggio 2010, n° 73), in tema di “deflazione del contenzioso e razionalizzazione della riscossione”, il quale sancisce che “le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione possono essere estinte con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia. […] A tal fine, il contribuente può presentare apposita istanza alla competente segreteria o cancelleria entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con attestazione del relativo pagamento. […] L'avvenuto pagamento estingue il giudizio e sono definiti con compensazione integrale delle spese del processo”.

Ebbene, come del resto sottolinea la Corte di Cassazione nell'ordinanza in esame, la previsione della disposizione suesposta non può trovare pacifica applicazione nel caso odierno, in quanto manca – nel nostro ordinamento (anche a fronte dell'entrata in vigore della L. 22 maggio 2010, n° 73) – la “competente cancelleria e segreteria, organo deputato a ricevere l'idonea domanda (per chiedere l'estinzione del giudizio con contestuale pagamento del 5% in proporzione al valore della causa) entro il termine assegnato, salvo supporre – paradossalmente – che sia imposta “la proposizione del processo avanti il giudice di legittimità, ai soli fini di consentire l'espletamento della procedura finalizzata all'adesione del beneficio”.

Non solo: l'inutilizzabilità della disposizione in parola emerge anche alla luce di un ulteriore punto (peraltro essenziale), ovvero manca - nella pendenza del termine utile ai fini della proposizione del ricorso per cassazione – l'organo giudiziario superiore rispetto alla Commissione Tributaria Centrale competente per l'adozione del “provvedimento di 'definizione' del procedimento”, con il quale possa essere statuita anche la compensazione integrale delle spese del processo.

In altre parole, alla luce di quanto previsto dalla disposizione esaminata, il contribuente avrebbe dovuto rivolgersi alla Commissione Tributaria Centrale per depositare la c.d. istanza di definizione, onde ottenere da questo organo giudiziale (sia pure non “automaticamente”) il provvedimento di definizione del procedimento, indipendentemente dall'avvenuta adozione della decisione conclusiva del relativo grado di giudizio.

In realtà, il precetto della disposizione è stato disatteso, poiché:

a) non è stata ancora introdotta la competente segreteria/cancelleria innanzi alla quale il contribuente possa depositare la domanda, funzionale ad avviare la definizione del processo con il pagamento del 5 % del valore della controversia giudiziale;

b) l'Amministrazione finanziaria (rectius: Agenzia delle Entrate) ha proposto impugnazione della decisione della Commissione Centrale senza che quest'ultima avesse emanato (a prescindere dalle motivazioni giuridiche o metagiuridiche) il provvedimento di sua competenza.

A ben vedere, proprio quest'ultimo provvedimento non può certamente essere sostituito con un'altra “equipollente” pronuncia della medesima Suprema Corte, volta ad accertare la sussistenza dei presupposti i quali avrebbero giustificato il noto provvedimento di definizione ad opera della Commissione Tributaria Centrale.

In conclusione, sulla scorta di quanto previsto dal menzionato art. 3, comma 2 bis, lett. a, al fine di contenere la durata delle cause tributarie nei termini di durata ragionevole dei processi (Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritto dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con la Legge n° 848 del 4 agosto 1955) questi ultimi, se sono stati originati da ricorsi iscritti (a ruolo del primo grado di giudizio) da oltre dieci anni sono automaticamente definiti in caso di pendenza innanzi alla Commissione Tributaria Centrale, a condizione che sia risultata soccombente l'Amministrazione finanziaria dello Stato nei primi due gradi di giudizio.