I giudici di Piazza Cavour – con la recente ordinanza n° 20213/15, depositata in data 08.10.2015 – hanno affrontato nuovamente la dibattuta questione circa la prescrizione da applicare ai crediti erariali (fiscali e contributivi/previdenziali), ossia se quella quinquennale[1] (art. 2948 c.c.) o decennale (art. 2946 c.c.).

Ebbene, con una motivazione estremamente concisa, la Corte di Cassazione – in questa circostanza processuale – ha “virato” verso un orientamento a favore del contribuente, stabilendo che opera la prescrizione quinquennale[2], laddove il titolo esecutivo sia unicamente costituito dalla cartella esattoriale dell’Ente di Riscossione (ad esempio Equitalia).

In particolare, la prescrizione ordinaria (decennale) “è tutta riferibile a titoli di accertamento-condanna (amministrativi o giudiziali) divenuti definitivi” (inclusi quindi, a titolo esemplificativo, gli avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate) e “non già invece le cartelle esattive” (ovvero quelle notificate a mente dell’art. 36bis - art. 36ter, D.P.R. n° 600/73[3]).

In effetti, proseguono i giudici su tale aspetto, i provvedimenti esattoriali di Equitalia (ma non solo) sono “adottati in virtù di procedure che consentono di prescindere dal previo accertamento dell’esistenza del titolo” (atto di accertamento emesso direttamente dall’Ente impositivo) e pertanto le cartelle di pagamento “non possono per questo considerarsi rette dall’irretrattabilità e definitività del titolo di accertamento”.

A ciò si aggiunga – ad ogni modo – un ulteriore elemento di valutazione: al fine di rendere pacifica l’applicabilità del termine di prescrizione ordinario (dieci anni), il creditore chiamato in causa (sia l’Ente della Riscossione, sia l’Ente impositivo, come vedremo in seguito) dovrà produrre in giudizio il “titolo definitivo” della pretesa, ossia “il provvedimento amministrativo di accertamento o la sentenza passata in giudicato”, emessi “antecedentemente all’emissione delle cartelle”; in difetto opererà la prescrizione quinquennale.

In considerazione di questo aspetto prettamente processuale (ossia il deposito in corso di causa dell’originario titolo esecutivo emesso dal creditore), potrebbe rilevarsi una valida strategia difensiva quella di “coinvolgere” (nel contenzioso) esclusivamente l’Ente di Riscossione, escludendo il “reale” creditore della pretesa erariale.

La base normativa di detta scelta è rinvenibile nell’art. 39, D. Lgs. n° 112/99 (rubricato difatti come “chiamata in causa dell’ente creditore”), il quale stabilisce che “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l’ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.

A ben vedere, di sovente l’Ente della Riscossione sostiene – erroneamente - che non può/non deve replicare alle eccezioni formulate in tema di estinzione del credito (prescrizione), in quanto rappresentano contestazioni da ricondurre direttamente al titolare della pretesa (Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, ect), dunque adotta una condotta processuale disinteressata ed inerte; detto scenario convergerà a tutto vantaggio del contribuente.

In buona sostanza, l’onere della prova (il deposito del titolo esecutivo originario, al fine di usufruire della prescrizione decennale) dovrà essere assolto dall’Ente di Riscossione (laddove sia l’unica controparte processuale), pertanto in caso di assenza di tale produzione documentale – secondo l’orientamento della S.C. espresso nel provvedimento in commento – la prescrizione che opererà sarà quella quinquennale.

In conclusione, potrebbero beneficiare della prescrizione decennale unicamente i provvedimenti “accertativi” della Pubblica Amministrazione (ad esempio avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate) e le sentenze passate in giudicato.

Dal novero di detta categoria devono essere dunque escluse le cartelle esattoriali delle società di Riscossione (Equitalia, ad esempio), ma anche altri provvedimenti, come l’avviso di liquidazione di imposte (in tema di imposta di registro, D.P.R. n° 131/86) e, probabilmente, anche i c.d. avvisi di addebito dell’Inps (disciplinati dall’art. 28 e art. 30, D.L. n° 78/10).

A questo punto, alla luce soprattutto della possibilità di impugnare le cartelle esattoriali indicate nell'estratto di ruolo di Equitalia (vedi http://equitalia-noproblem.blogspot.it/2015/10/cassazione-sezione-unite-lestratto-di.html), consigliamo al contribuente di procedere in questo modo: 

a) chiedere ad Equitalia l'estratto di ruolo

b) verificare se le cartelle esattoriali sono riconducibili a debiti prescritti

c) in tal caso, presentare istanza di autotutela direttamente ad Equitalia e, per completezza all'Ente creditore (Inps, Inail, Agenzia delle Entrate); 

d) in caso di diniego (ipotesi assai probabile), impugnare il provvedimento nei termini di legge (quindi in base alla natura dell'asserito credito).   

di Federico Marrucci  Avvocato Tributarista in Lucca e Pisa  (presso Studio Legale e Tributario Etruria) per maggiori informazioni http://equitalia-noproblem.blogspot.it/

[1] Sotto il profilo difensivo, indipendentemente dalle decisioni della giurisprudenza di merito e di legittimità, è da osservare che la legge, relativamente alle sanzioni di natura tributaria, D. Lgs. n° 472/97, art. 20, comma 3, prevede una prescrizione quinquennale. La norma di riferimento stabilisce che “il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni”. A tal fine, potrebbe rappresentare uno spunto riflessivo pratico (oltre che giuridicamente ragionevole), sostenere l’identica “esistenza temporale” delle imposte e delle sanzioni;

[2] In materia di prescrizione quinquennale dei crediti tributari, è da richiamare la pronuncia (peraltro isolata) della C.T.P. di Reggio Calabria con sentenza n° 2634 del 28.05.2014, la quale affermò che i crediti tributari sono soggetti al regime della prescrizione “breve”, in quanto rientranti nella disciplina dell’art. 2948, n° 4, c.c. (“si prescrivono in cinque anni […] gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”);

[3] Come noto, le cartelle esattoriali – in tema di tributi – sono emesse ai sensi dell’art. 36bis, D.P.R. n° 600/73 in caso di “liquidazioni delle imposte […] dovute in base alle dichiarazioni” e dell’art. 36ter, cit., per il “controllo formale delle dichiarazioni”.