IRAP Il nuovo sistema di riscossione si ritiene applicabile anche per l’IRAP, dato che il DLgs. 446/97 rinvia, per ciò che riguarda l’accertamento e la riscossione, alla disciplina delle imposte sui redditi. Termine per il versamento Le somme andranno versate entro il termine di proposizione del ricorso, quindi, nella maggior parte dei casi, entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto. Tuttavia, giacché l’art. 29 del DL 78/2010 lega il versamento delle somme al termine per il ricorso e non al decorso di sessanta giorni dalla notifica dell’atto, è corretto affermare che il termine per il versamento rimane sospeso per effetto dell’istanza di adesione (art. 6 del DLgs. 218/97) o per effetto della sospensione feriale dei termini (art. 1 della L. 742/69). Inadempimento al versamento delle somme L’art. 29 del DL 78/2010 prevede che, in caso di inadempimento, al contribuente verranno addebitati gli interessi di mora (che retroagiscono alla data di notifica dell’accertamento) e gli aggi di riscossione, nell’intera misura del 9% (art. 17 del DLgs. 112/99). Vi sono tuttavia delle obiezioni da porre. Innanzitutto, l’integrale addebito degli aggi anche per un solo giorno di ritardo pare censurabile, specie alla luce del fatto che, tra ufficio finanziario e concessionario, non vige più il sistema del “non riscosso come riscosso”. Viene poi criticato l’assunto dell’Agenzia delle Entrate (Forum Italia Oggi 14.1.2011), ove è stato specificato che l’omesso versamento delle somme richieste con l’accertamento sarà sanzionato ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 471/97, come omesso versamento. Ciò comporta un aggravio della posizione del contribuente, che, nel sistema attuale, non viene sanzionato in caso di mancato pagamento degli importi decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Tutela cautelare Relativamente alla tutela del contribuente, viene messa in risalto la gravosità della sua situazione, posto che sono troppo ristretti i tempi per l’ottenimento della sospensiva giudiziale. Al fine di poter scongiurare ad esempio l’adozione di ipoteche o di altre misure cautelari, il contribuente dovrebbe presentare il ricorso molto celermente, e chiedere la sospensiva d’urgenza (art. 47 co. 3 del DLgs. 546/92), ma, anche in tal caso, i tempi rimangono troppo ristretti (non si dimentichi che il credito viene affidato ad Equitalia decorsi novanta giorni dalla notifica). Per questi motivi, l’IRDCEC auspica una modifica legislativa che prenda in considerazione la possibilità che la proposizione del ricorso con richiesta di sospensiva possa avere l’effetto di bloccare temporaneamente la riscossione. Dilazione delle somme Una delle tante anomalie del nuovo sistema consiste nel fatto che il contribuente, per poter ottenere la dilazione delle somme, deve attendere l’affidamento del credito ad Equitalia; quindi, in sostanza, deve essere inadempiente. Omessa/irrituale notifica dell’accertamento L’atto successivo all’accertamento non sarà più la cartella di pagamento, ma direttamente il pignoramento, da qui la difficoltà di applicazione del principio secondo cui l’atto successivo è di per sè nullo se non preceduto dalla rituale notifica dell’atto presupposto. Il contribuente raggiunto da un pignoramento non preceduto dall’accertamento (la cui notifica magari non è andata a buon fine) può tentare di impugnare tale atto di fronte alle Commissioni tributarie, ma la suddetta possibilità non è affatto pacifica; oppure può opporsi all’esecuzione, ma, trattandosi di esecuzione esattoriale, la censura è circoscritta alla pignorabilità dei beni. Si auspica quindi che le Commissioni tributarie ammettano l’impugnabilità del pignoramento, stante la mancanza di tutela che il sistema comporta.