Aspetto interessante è quello riguardante la presunzione relativa all’importo medio che verrà conteggiato per taluni cespiti di spesa (spese alberghiere o di ristorazione, ecc.). Ora,  come potrebbe il contribuente dimostrare il contrario, conservando la relativa documentazione, dal momento che si tratterebbe di provare non già di aver sostenuto costi superiori, bensì di aver speso meno rispetto a quanto ritenuto dal fisco,ridicolo è il fatto che, nell’ipotesi in cui il contribuente sia così fortunato da essere riuscito a risparmiare – nel tempo – una somma che gli consenta di acquisire un’immobile (cui ovviamente, aggiungere l’importo, sempre più basso, che le banche sono disposte ad erogare a titolo di mutuo), egli si vedrà conteggiare nel solo anno di acquisizione l’intera somma spesa come indice di reddito acquisito in quell’esercizio.

Ci chiediamo se  uno strumento del genere non finisca per rappresentare strumento di incentivo all’evasione.
 

Con la circolare dd. 23 maggio 2012 n. 5/12 del Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione (Presidenza del Consiglio dei Ministri, DFP 0020581 –P – del 23.05.2012) è stato fornito un importante (anche se forse non del tutto esaustivo) chiarimento circa la non applicabilità della disciplina di cui all’art. 40, comma 02, del D.P.R. 445/2000 recante il “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” (in G.U. 20.02.2001, Suppl. Ord., 20 febbraio, n. 42) ai certificati da depositare nell’ambito delle cause giudiziarie. Di fronte a svariati casi in cui le Pubbliche amministrazioni si sarebbero rifiutate di rilasciare al privato i certificati richiesti, in base all’assunto per cui anche gli Uffici giudiziari sarebbero sic et simpliciter da ricomprendere tra le Pubbliche amministrazioni alle quali la parte deposita un’autocertificazione, è stata sollevata da più parti la delicata questione in oggetto.

Va richiamato,  il dato normativo di riferimento. L’art. 40 del citato D.P.R. 28.12.2000 n. 445 stabilisce, al comma 01, che “Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47”. Il comma 2, a sua volta, prevede che “Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”