Di seguito vengono riepilogate le novità introdotte:

 

1) Rateazione

Viene prevista una rateazione estendibile fina ad un massimo di 120 rate, in alternativa alle 72 previste ordinariamente, a condizione che il contribuente dimostri, con apposita istanza, che per ragioni estranee alla propria responsabilità versa in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica. Inoltre viene previsto che la decadenza dalla rateazione non si determina più in seguito al mancato pagamento di due rate consecutive bensì in seguito al mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive, nell’arco del complessivo piano di rateazione. Per essere operativa la “nuova” rateazione dovrà però attendere l’emanazione di un decreto del Ministero dell’Economia con cui saranno stabilite le relative modalità di attuazione. Equitalia, con nota del 01/07/2013, ha chiarito che fino all’emanazione di tale decreto continuerà a trattare le istanze di rateazione secondo i canoni ordinari mentre la novità in materia di decadenza dalla rateazione è immediatamente operativa e con riferimento alle rateazioni già concesse ed in essere al 22/06/2013 (data di entrata in vigore del D.L. 69/2013). Pertanto si raccomanda ai contribuenti che hanno già in essere piani di rateazione concessi da Equitalia e che hanno saltato alcune rate di stare attenti a tenere in considerazione la nuova disposizione normativa al fine di non decadere dal beneficio. Aggiungiamo che a nostro parere il legislatore avrebbe potuto intervenire in maniera più organica “coinvolgendo” altresì le rateazioni concernenti gli istituti deflattivi del contenzioso (avvisi bonari, adesioni al pvc, accertamento con adesione, ecc.), non fosse altro per dare al contribuente la possibilità di evitare l’aggravio dell’aggio di riscossione, della sanzione piena e degli interessi moratori rendendo più appetibile l’utilizzo degli strumenti deflativi mediante la concessione di un maggior numero di rate rispetto a quelle attualmente previste.

2) Abitazione principale

Equitalia non potrà più espropriare l’abitazione principale del debitore, vale a dire l’immobile nel quale il debitore abbia stabilito la propria residenza anagrafica. Sono però escluse le abitazioni di lusso e i fabbricati calssificati nelle categorie A/8 e A/9. Inoltre, nel caso di immobile diverso dall’abitazione principale, l’espropriazione è ammessa solo qualora l’importo complessivo del credito vantato supera i 120.000 euro. L’azione esecutiva, peraltro, può essere avviata solo se è stata precedentemente iscritta ipoteca e siano decorsi almeno sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto. Equitalia, pertanto, potrà sempre iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore, anche sull’abitazione principale, soltanto che in riferimento a quest’ultima non potrà procedere ad espropriazione immobiliare.  Infine viene previsto che la preclusione all’espropriazione opererà anche con riferimento ad un paniere di beni essenziali che saranno individuati attraverso un decreto del Ministero dell’Economia di concerto con l’Agenzia delle Entrate e con l’ISTAT.

3) Fermo amministrativo

Viene riformulato l’articolo 86 del D.P.R. 602/73. La norma ora prevede che Equitalia, prima di eseguire il fermo, provvede a notificare al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri una comunicazione preventiva. Tale comunicazione conterrà l’avviso che se il contribuente o il coobbligato non pagheranno entro 30 giorni (non più entro 20 giorni) sarà eseguito il fermo, con l’iscrizione del provvedimento nei registri mobiliari senza la necessità di ulteriori comunicazioni. Tuttavia il debitore ovvero il coobbligato, entro tale lasso di tempo, possono dimostrare all’agente della riscossione che il bene mobile in questione è strumentale all’attività di impresa o professionale evitando in tal modo le ganasce fiscali.

4) Pignoramento presso terzi

Viene modificato il termine entro il quale il terzo pignorato deve procedere alla consegna/pagamento, decorrente dalla notifica dell’atto di pignoramento da parte di Equitalia: si passa da 15 a 60 giorni (art. 72-bis del D.P.R. 602/73). Si ricorda che quello di procedere con il pignoramento presso terzi è un potere specifico concesso a Equitalia che gli permette di ingiungere al terzo la consegna del credito vantato dal proprio debitore senza che si renda necessario condurre il terzo dinanzi al giudice delle esecuzioni per il rilascio della previa dichiarazione giudiziale che appuri l’esistenza del credito del debitore pignorato ovvero l’invio della dichiarazione a mezzo raccomandata (come previsto dalla procedura civilistica). Per quanto riguarda il pignoramento di stipendi ed emolumenti, viene ora previsto che nel caso di accredito delle somme oggetto di pignoramento sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all’ultimo emolumento accreditato. Si ricorda in proposito che Equitalia può procedere con il pignoramento dello stipendio entro determinate soglie e più precisamente:

a) 1/10 per somme fino a 2.500 euro

b) 1/7 per somme comprese tra 2.500 e 5.000 euro

c) 1/5 per somme oltre i 5.000 euro. Tale limite rappresenta il limite massimo pignorabile.

5) Tutela dei beni strumentali

Viene riscritto il comma 1 dell’art. 62 del D.P.R. 602/73 ove ora è previsto che i beni strumentali per l’esercizio dell’attività di impresa o di lavoro autonomo di cui all’art. 515 c. 3 del c.p.c. potranno essere pignorati soltanto nel limite di 1/5 quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito: a differenza della previsione codicistica, per quanto riguarda Equitalia questo limite risulta applicabile anche se il debitore è costituito in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro. Attraverso l’inserimento del comma 1-bis all’art. 62 sopra citato, viene altresì previsto che in caso di pignoramento dei beni strumentali, nei limiti di cui al comma 1, la custodia sarà sempre affidata al debitore e il primo incanto non potrà avere luogo prima che siano decorsi 300 giorni dal pignoramento stesso. Quest’ultimo perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi 360 giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.