La questione è molto controversa e le sentenze sul punto sono discordanti.

Il problema nasce in quanto l'articolo 26, primo periodo, del D.P.R. n. 602/73 prevede che: "La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale".

Il secondo periodo dello stesso articolo 26 aggiunge che: "la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento".

Sulla base di questo secondo periodo, l'Agente della Riscossione ritiene di poter effettuare direttamente la notifica per posta, senza ricorrere agli intermediari di cui al primo periodo.

D'altra parte, invece, si ritiene che il secondo periodo sopra citato, seppure rende legittima la notifica a mezzo posta, non esclude per questo la necessità di avvalersi degli intermediari di cui al periodo precedente.

Il primo periodo dell'articolo 26, infatti, elenca in maniera tassativa i soggetti legittimati alla notifica della cartella, ossia:

  • gli ufficiali della riscossione
  • i messi comunali
  • gli agenti della polizia municipale
  • altri soggetti espressamente autorizzati dal Concessionario

Solo questi soggetti possono notificare a mano o a mezzo posta gli atti del Concessionario ma mai quest’ultimo "direttamente".

Conseguentemente la notifica fatta con queste modalità deve ritenersi inesistente.

In tal senso, segnaliamo le seguenti pronunce:

  • Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, sentenza del 25/10/2011 sentenza n. 533/05/10 del 29/12/2010; sentenza n. 909/05/09 del 23/10/2009;
  • Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, sentenza n. 3/10/10 del 9/07/2009. I Giudici hanno in questo caso precisato pure che la proposizione del ricorso non sana, ex articolo 156 c.p.c., il vizio di notifica. Ciò, in quanto la cartella di pagamento non è atto processuale ma mero atto amministrativo, di carattere sostanziale, che, in quanto tale, si sottrae al regime della sanatoria di cui alla regola citata;
  • Commissione Tributaria Regionale Lombardia, sentenza n. 141/05/09; sentenza n. 61/22/10 del 15/04/2010 ("la relata di notifica è prevista come momento fondamentale nell’ambito del procedimento di notificazione sia dai codici di rito che dalla normativa speciale e non è integralmente surrogabile dall’attività dell’ufficio postale");
  • Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sentenza n. 264/09/10;
  • Commissione Tributaria Provinciale di Genova, sentenza n. 125 del 12/06/2008;
  • Commissione Tributaria Provinciale di Bari, sentenza n. 51(02/2012 del 25/01/2012; sentenza n. 110 del 14/07/2010; sentenza n. 137 del 27/10/2010 ("qualora la notifica viene effettuata a mezzo del servizio postale, la stessa deve essere eseguita dai soggetti abilitati e giammai direttamente dal concessionario della riscossione così come è avvenuto nel caso di specie");
  • Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, sentenza n. 770 del 27/08/2010 ("Gli atti del concessionario direttamente notificati dallo stesso, tramite i propri dipendenti, a mani o mezzo posta, e non attraverso l’ufficiale giudiziario, in violazione dell'art. 26 d.p.r. 602/73, della legge 890 del 1982 e dell’art. 149 del codice di procedura civile, sono giuridicamente inesistenti");
  • Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, sentenza n. 348/7/10, depositata il 29/09/2010 ("L’art. 26 citato e l’art. 60 D.P.R. n. 600/73 indicano le tassative prescrizioni cui attenersi per attribuire certezza al procedimento notitificatorio, individuando esattamente i soggetti abilitati alla notifica a mezzo posta. La possibilità di procedere direttamente alla notifica è riservata soltanto agli uffici finanziari, secondo quanto previsto dall’art. 14 L. 890/92 e quindi con esclusione degli Agenti della riscossione. <...> Pertanto la notifica può avvenire anche mediante invio di lettera raccomandata, ma sempre per il tramite di uno dei soggetti previsti dalla legge. La notifica avvenuta in contrasto con quanto disposto dalle norme sopra richiamate deve intendersi pertanto giuridicamente inesistente");
  • Commissione Tributaria Provinciale di Parma, sentenza n. 53/07/11