Oggi vogliamo trattare un tema molto dibattuto sia in giurisprudenza che in politica, ovverosia la nullità del matrimonio religioso ed i suoi effetti nel mondo civile in presenza di figli minori. Risponde alle domande il Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo, Ordinario di Diritto di Famiglia in Germania. Premessa: Nel diritto canonico non esiste il divorzio, bensì la dichiarazione di nullità di un matrimonio, sì celebrato secundum ritum Sanctae Romanae Ecclesiae ma viziato da situazioni tanto gravi da comportarne la nullità ab origine, come se il matrimonio stesso non fosse mai stato celebrato (tam quam non esset).   Quali conseguenze subiscono i figli minori nei relativi procedimenti civili che li riguardano innanzi al Tribunale Ordinario in caso di dichiarazione di nullità del matrimonio canonico?   I figli nati in un matrimonio successivamente dichiarato nullo dal Tribunale Ecclesiastico non perdono lo status di figli legittimi e anche il Diritto Canonico ne riconosce i diritti che non possono essere intaccati dalla dichiarazione di nullità, la quale riguarda solo lo status dei coniugi.   La nullità canonica comporta sic et simpliciter la nullità civile?   Assolutamente no. Gli ordinamenti civile e canonico sono diversi e avulsi l'uno dall'altro, essendovi la completa indipendenza dello Stato dalla Chiesa. Tuttavia, grazie ai Patti Lateranensi, qualora il matrimonio sia stato celebrato in Chiesa nella forma concordataria (quindi, con effetti anche civili), la nullità dello stesso può essere fatta valere nell'ordinamento civile con il procedimento di delibazione. Vi sono, però, al riguardo, delle interpretazioni molto restrittive, che limitano fortemente la possibilità di delibare una sentenza canonica. Questo in quanto l'Italia sta diventando purtroppo uno stato laico dove l'influenza della Chiesa è pressoché nulla.   I figli nati da matrimonio successivamente riconosciuto nullo dal tribunale ecclesiastico restano legittimi anche in caso di delibazione della sentenza di nullità? Si, rimangono legittimi Invero, primario interesse del legislatore (civile e canonico) è la tutela della loro condizione giuridica. Che piaccia o no sono innegabili ancora oggi sottili differenze tra figli legittimi e figli naturali, pertanto sarebbe stato oltremodo ingiusto permettere la modifica dello status da figlio legittimo a quello di figlio naturale a seguito di una dichiarazione di nullità. Pertanto, secondo il disposto dell'art. 128, comma 2 c.c., i figli nati e concepiti durante il matrimonio, conservano il proprio stato "legittimo" e ciò naturalmente nei riguardi di entrambi i genitori. Questo inciso, "nei riguardi di entrambi i genitori", trova la propria giustificazione nel fatto che la nullità può essere generata dalla posizione di uno o di entrambi i coniugi, in ogni caso, quale che sia il motivo di nullità e su chiunque ricada, nulla cambia per i figli nati nel matrimonio.