Nel nostro ordinamento la mancata contribuzione dell’assegno di mantenimento nei confronti di minori o inabili configura reato ex art. 570 cp "Violazione degli obblighi di assistenza familiare".

"Chiunque , abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, o alla qualità di coniuge è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 103 a € 1.032. 
Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupilllo o del coniuge;
2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero agli inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente coma."

Ma cosa accade se il genitore obbligato contribuisce al mantenimento solo sporadicamente?

Sul punto si è di recente pronunciata la Suprema Corte di Cassazione, sesta sezione penale con la sentenza n. 39165/15, a seguito di ricorso presentato dalla parte civile alla sentenza della Corte di Appello che assolveva l’imputato da reato contestato di cui all’art. 570 c.p..
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendo assolutamente fondate le censure sollevate dalla parte civile in quanto la Corte d’Appello ha errato nel ritenere che sporadici e parziali versamenti siano idonei ad escludere l’elemento costitutivo del reato.

In più la Suprema Corte ha ribadito che il reato di cui all’art. 570, comma secondo, cod. pen., sussiste anche quando uno dei genitori ometta la prestazione dei mezzi di sussistenza in favore di figli minori o inabili, ed al mantenimento della prole provveda in via sussidiaria l’altro genitore.

Bisogna in più spcificare che il delitto di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza di cui all'art. 570, comma secondo, cod. pen. può sussistere anche in caso di corresponsione di un assegno alimentare che, al momento del reato, sia inferiore al necessario per vivere. Invero può verificarsi che l'assegno alimentare fissato dal giudice civile sia dapprima appena sufficiente per vivere, poi col passare del tempo del tutto insufficiente. Sent. 10567/84, sezione 6°, Corte di Cassazione

Quindi è bene sapere che se il genitore obbligato non corrisponde il mantenimento, o nel lungo periodo lo corrisponde sporadicamente, possiamo tutelare i minori o gli inabili, non solo civilmente con il recupero delle somme ad essi spettanti per il loro mantenimento, ma anche penalmente denunciando chi si sottrae a questo obbligo giuridico.