Orbene, secondo la Cassazione, l'obbligo del mantenimento a carico del genitore non viene meno, nonostante il rifiuto del lavoro, laddove il conseguimento della cosiddetta "mini-laurea" rappresenti solo una "tappa" del percorso formativo intrapreso.
In tale situazione, infatti, il rifiuto del figlio di iniziare un'attività lavorativa e la contestuale volontà di proseguire il percorso di studi già intrapreso, sono conformi alle sue aspirazioni professionali e pertanto non determinano il venir meno del mantenimento.
Nella pronuncia della Cassazione, tuttavia, vi è un ulteriore aspetto da non sottovalutare: e infatti, affinchè permanga l'obbligo di mantenimento, il rifiuto del lavoro e la prosecuzione degli studi da parte del figlio devono essere non solo coerenti con le sue inclinazioni professionali, ma anche compatibili con le "condizioni socio-economiche della famiglia".
Pertanto, laddove i genitori non siano nelle condizioni di sostenere economicamente la prosecuzione degli studi universitari del figlio, questi non può rifiutare il lavoro e allo stesso tempo continuare a percepire il mantenimento.