La Cassazione si è pronunciata sulla questione se il genitore resta obbligato a versare il mantenimento per il figlio maggiorenne quando questi, dopo aver conseguito la laurea triennale, ha rifiutato un'offerta di lavoro (Cassazione, ordinanza 26 aprile 2017, n. 10207).
Orbene, secondo la Cassazione, l'obbligo del mantenimento a carico del genitore non viene meno, nonostante il rifiuto del lavoro, laddove il conseguimento della cosiddetta "mini-laurea" rappresenti solo una "tappa" del percorso formativo intrapreso.

In tale situazione, infatti, il rifiuto del figlio di iniziare un'attività lavorativa e la contestuale volontà di proseguire il percorso di studi già intrapreso, sono conformi alle sue aspirazioni professionali e pertanto non determinano il venir meno del mantenimento.

Nella pronuncia della Cassazione, tuttavia, vi è un ulteriore aspetto da non sottovalutare: e infatti, affinchè permanga l'obbligo di mantenimento, il rifiuto del lavoro e la prosecuzione degli studi da parte del figlio devono essere non solo coerenti con le sue inclinazioni professionali, ma anche compatibili con le "condizioni socio-economiche della famiglia".

Pertanto, laddove i genitori non siano nelle condizioni di sostenere economicamente la prosecuzione degli studi universitari del figlio, questi non può rifiutare il lavoro e allo stesso tempo continuare a percepire il mantenimento.