Prestando la nostra consulenza in ambito di diritto di famiglia, numerosi sono stati i casi di disconoscimento di paternita' che abbiamo dovuto affrontare in Polonia. Il rischio che maggiormente corre il presunto padre e' quello di vedersi prescrivere i termini previsti dal Codice della Famiglia e delle Tutele polacco per poter esperire l'azione di disconoscimento, termini diversi rispetto al sistema italiano. Scopo del presente lavoro e' quello di delineare le caratteristiche fondamentali dell'istituto dell'azione di disconoscimento della paternita' in Polonia facendo particolare riferimento ai termini di prescrizione dell'azione. 

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AZIONE
Il marito della madre puo' esercitare l'azione di disconoscimento della paternita' entro sei mesi dal momento in cui e' venuto a conoscenza della nascita del bambino, d'altro canto la madre puo' esperire la medesima azione entro sei mesi dalla nascita del figlio. 
Secondo l'art. 62 del Codice della Famiglia e delle Tutele polacco, nell'ipotesi in cui il bambino sia nato in costanza di matrimonio o entro 300 giorni dal giorno della nullita' o dell'annullamenteo del matrimonio, si presume che sia figlio del marito. 

Il predetto articolo, quindi, prevede la presunzione di paternita'. Ai sensi dell'art. 234 c.p.c. polacco, prevede che la presunzione legale vincola il giudice. La presunzione di paternita' e' una presunzione relativa, e pertanto e' ammessa la prova contraria, cosi' come prevede l'art. 62 § 3 del Codice della Famiglia e delle Tutele secondo il quale e' ammessa la prova contraria della presunzione di paternita' nel caso di azioni di disconoscimento della paternita'. 
Termini di esercizio dell'azione
I termini per l'esercizio dell'azione di disconoscimento della paternita' sono regolati dall'art. 63 del Codice della Famiglia e delle Tutele nel modo seguente:
- il marito della madre puo' esercitare l'azione entro un termine di sei mesi dal giorno in cui e' venuto a conoscenza del parto della moglie, in ogni caso non oltre il raggiungimento della maggiore eta' del bambino;
- la madre entro sei mesi dal parto del bambino (art. 69 § 1 del Codice della Famiglia e delle Tutele).
La giurisprudenza ha affermato che nie procedimenti di disconoscimento della paternita' non ha rilevanza la colpa del marito o della madre nell'ipotesi in cui non siano stati rispettati i termini per l'esercizion dell'azione (sentenze della Corte Suprema del 9 gennaio 1963 R.G. num 2 CR 87/62 e del 26 ottobre 1977 R.G. num.  II CR 377/77) e pertanto inutile apparirebbe l'esercizio dell'azione di rimessione in termini prevista dall'art. 168 § 1 c.p.c. polacco, alla luce della predetta giurisprudenza, infatti, un'eventuale richiesta di rimessioni in termini si concluderebbe con altissima probabilita' in un rigetto. 
Possibilita' di esercizio dell'azione attraverso la Procura della Repubblica
Indipendentemente dai termini predetti, l'esercizio dell'azione di disconoscimento della paternita' puo' essere effettuato anche dal pubblico ministero. Ai sensi dell'art. 86 del Codice della Famiglia e delle Tutele, infatti, il pubblico ministero puo' esercitare tale azione nell'ipotesi in cui tale esercizio risponde all'interesse del bambino o la tutela dell'interesse pubblico. 
Il termine di 6 mesi per l'esercizio dell'azione di disconoscimento, pertanto, non si applica nel caso in cui sia il pubblico ministero ad esercitare l'azione, la sua legittimazione attiva per l'esercizio dell'azione di disconoscimento della parternita' ha carattere di diritto sostanziale cio' si traduce nel fatto che non si applicano, dunque, i termini previsti per le altre persone (Trib. Supr. Sentenze del 19 ottobre 1965 R.G. num.  I CR 286/65 nonche' del 27 novembre 1975 R.G. num.  II CR 628/75). 
Le circostanze necessarie affinche' il pubblico ministero possa esercitare l'azione di disconoscimento consistono o nel bene del minore o nella tutela dell'interesse pubblico. La valutazione delle predette circostanze spetta meramente al pubblico ministero e non e' soggetta ad alcun controllo del tribunale (K. Pietrzykowski,  K. Pietrzykowski (red.), Codice della Famiglia e delle Tutele, Commentario, Varsavia 2010, pag. 628).
E' inoltre opportuno sottolineare il fatto che il tribunale non ha l'obbligo di tener conto dell'esercizio dell'azione di disconoscimento della paternita' effettuata dal pubblico ministero, l'azione del pubblico ministero e' trattata dal tribunale alla stregua dell'azione esercitata da qualunque dei soggetti legittimati. 
Ai sensi dell'art. 454 § 2 del Codice di procedura civile, il pubblico ministero che esercita l'azione di disconoscimento della paternita', conviene in giudizio il marito della madre del bambino. 
Scaduto il termine di sei mesi per l'esercizio dell'azione di disconoscimento della paternita', la madre o il marito della madre del bambino possono depositare alla procura distrettuale una richiesta sulla possibilita' di esercizio dell'azione di disconoscimento, in tale richiesta bisogna indicare che vi siano i presupposti del bene del minore e della tutela dell'interesse pubblico ed inoltre e' necessario, nel limite delle possibilita', provare che il marito della madre non e' il padre del bambino. 
Esercizio dell'azione di disconoscimento della paternita' da parte del Garante dei Diritti del Cittadino
Infine, ai sensi dell'art. 14 punto 4 della legge sul Garante dei Diritti del Cittadino, l'esercizio dell'azione di disconoscimento della paternita' puo' essere esercitata anche dal predetto garante al quale viene riconosciuta la facolta' di agire in sede civile e prendere parte nei procedimenti avviati dal pubblico ministero. L'art. 86 del Codice della Famiglia e delle Tutele, il quale prevede la possibilita' di esercizio dell'azione di disconoscimento della paternita' a favore del pubblico ministero, si applica rispettivamente al Garante dei Diritti del Cittadino.
CONCLUSIONI
Nel caso di azione di disconoscimento della paternita', essenziale e' porre molta attenzione ai termini previsti dal sistema polacco. Il termine di seei mesi e' un termine perentorio e, come meglio specificato precedentemente, le possibilita' di rimessione in termine sono ridotte al minimo. Dal punto di vista dell'istruzione probatoria della causa, l'analisi del DNA costituisce il mezzo di prova il quale, scientificamente, risulta quasi con certezza assoluta idoneo ad accertare o disconoscere la paternita'. 
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