La riforma e' composta da 6 articoli e modifica il codice civile con l'obiettivo di eliminare le distinzioni tra status . In sintesi :

PARENTELA: il vincolo sussiste tra le persone che discendono dallo stesso stipite, indipendentemente dal carattere legittimo o naturale della filiazione, in modo da consentire rapporti di parentela tra il figlio naturale e la famiglia del genitore. Il riconoscimento produce effetti per il genitore che l'ha effettuato, ma estende la propria efficacia sui parenti del genitore . I figli naturali avranno vincolo di parentela anche con le famiglie dei genitori con cosneguenze sul terreno successorio. Non saranno considerati parenti gli adottati che siano maggiorenni.

L'articolo 250 c.c. è modificato cosentendo al figlio naturale di essere riconosciuto dalla madre e dal padre, anche se gia' uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Per il riconoscimento paterno successivo, il cognome della madre sarà conservato, potendo il figlio affiancargli quello del padre.

ETA'- Da 16 a 14 anni l'eta' a partire dalla quale il riconoscimento del figlio naturale non produce effetto senza il suo assenso e l'eta' al di sotto della quale il riconoscimento non puo' avere effetto senza il consenso dell'altro genitore che abbia gia' effettuato il riconoscimento. Si introduce una disciplina processuale per il rifiuto del consenso al riconoscimento da parte del genitore .

DIRITTI E DOVERI : il figlio naturale "ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, e le sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni". Inoltre il figlio "ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti". Il figlio minore (di dodici anni, e di età inferiore ove capace di discernimento) "ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano".

Il figlio "deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa".

FIGLI NATI DA INCESTO:il nuovo articolo 251 c.c prevede di riconoscrere i figli incestuosi, previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all'interesse del figlio.

NOME : il nome deve corrispondere al sesso e può essere costituito da uno o più nomi, anche separati, fino a tre; nel caso di nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati sarà riportato soltanto il primo.

DELEGHE : la revisione delle norme in materia viene affidata a una delega al governo entro un anno, istituita una commissione guidata dal Prof. Cesare Massimo Bianca. Uno dei decreti attuativi riguarderà la disciplina delle successioni, donazioni e responsabilità genitoriale. I decreti di delega si occuperanno di prova della filiazione, presunzione di paternità del marito, riconoscimento e disconoscimento, adottabilità.

AFFIDO, TRIBUNALE COMPETENTE: in caso di controversie tra i genitori, dei procedimenti di affidamento e mantenimento si occuperà, il Tribunale ordinario.

CRITICITA' : resta la discriminazione sul piano processuale, nel momento della crisi dei genitori.