Il nostro ordinamento agli artt. 147 e ss del codice civile e art. 30 della Costituzione, prevede che i genitori hanno l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, e che gli stessi devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo (316-bis c.c.).
Quest'onere è indipendente dalla relazione sussistente tra i genitori, poichè trova fondamento nel fatto stesso nella procreazione e non di certo nel legale sentimentale e giuridico insistente tra i genitori.
In base a tali disposizioni i genitori sono pertanto tenuti a corrispondere un assegno di mantenimento sia ordinario che straordinario.

A) L' assegno di mantenimento ordinario viene disposto a favore del coniuge a cui sono assegnati i figli minori o maggiorenni, ma non economicamente indipendenti (a meno che costoro non chiedano di essere direttamente destinatari del versamento).
A tal proposito l' art. 337-ter del codice civile stabilisce che "Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito".

Il giudice, determina l'assegno di mantenimento ordinaio per i figli considerando i seguenti fattori:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

Nell'assegno di mantenimento ordinario sono ricomprese tutte le spese ordinarie riguardo ai figli.
Sono considerate “spese ordinarie”: quelle attuali e prevedibili necessarie a soddisfare esigenze di vita quotidiana della persona normale. Tra queste vi rientrano quelle per il sostentamento e le cure ordinarie come spese alimentari, scolastiche, per l'igiene personale e il vestiario, nonché le spese a queste propedeutiche e conseguenziali.
Per la Corte d'Appello di Roma, sent. n 3213/2015, nel contributo per il mantenimento del figlio deve essere considerata anche la compartecipazione alle spese generali (utenze, condominio, collaborazione domestica, etc.) compreso l'alloggio e l'organizzazione domestica che il genitore collocatario deve sostenere con incidenza prevalente, che non possono escludersi per i periodi nei quali il minore non è presente, sia perché il diritto - dovere dell'altro genitore di tenere i figli presso di sé per taluni periodi potrebbe non essere esercitato in concreto sia perché sarebbe estremamente difficile, in relazione ai periodi nei quali è previsto che i figli vadano a stare con il genitore non collocatario, eliminare le spese generali predette.

B) Le spese straordinarie:
Tuttavia, il genitore non collocatario oltre ad essere obbligato a corrispondere all'altro un assegno di mantenimento ordinario mensile determinato nel quantum in maniera forfettaria e riguardante le c.d. spese "ordinarie", è obbligato anche a contribuire proporzionalmente a tutte quelle spese, a volte imprevedibili e di importo variabile, che si rendessero necessarie alle esigenze di vita dei figli (spese c.d. "straordinarie).
La legge non elenca tassativamente le spese ricadenti nell'una o nell'altra categoria, pertanto l'individuazione è rimessa alla discrezionalità del giudicante, a seconda della situazione concreta posta alla sua attenzione
Generalmente sono considerate spese straordinarie quelle spese riguardanti avvenimenti o scelte che trascendono le prevedibili e normali esigenze di vita quotidiana: per la giurisprudenza si tratta di esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli minori fino a quel momento, o comunque spese non quantificabili e determinabili in anticipo o di non lieve entità rispetto alla situazione economica dei genitori. A titolo esemplificativo, possono esservi ricomprese le spese per interventi chirurgici, fisioterapia o psicoterapia, per occhiali da vista o apparecchio odontoiatrico, lezioni private, corsi per la patente di guida, viaggi all'estero per frequentare corsi di lingua, corsi sportivi e altri acquisti di natura voluttuaria, ossia per sopperire a bisogni ludici e non strettamente necessari (il cellulare, il motorino, il computer, ecc.)
Tali spese vanno necessariamente ripartite, dovendo ritenersi che il contributo di mantenimento non possa di per sé ritenersi esaustivo delle esigenze dei figli medesimi, in relazione ad esborsi che riguardano ugualmente loro bisogni quotidiani.
Nella pratica le spese straordinarie vengono suddivise in percentuale variabile tra i genitori, di solito è frequente stabilire un contributo pro quota pari al 50% delle spese straordinarie sostenute.
Di norma tuttavia, per evitare esborsi sconsiderati o scelte economicamente eccessive per il coniuge, si richiede che le decisioni di "maggior interesse", che possano comportare spese straordinarie, vengano assunte dai coniugi di comune accordo al fine di evitare successivi conflitti per esborsi decisi unilateralmente.

Ciascun genitore può attivarsi autonomamente, in ogni caso e in ogni tempo, nei confronti dell'altro se è necessario prendere decisioni "di maggior interesse" nella vita del minore (ad esempio scelte legate all'istruzione o sanitarie).Se il coniuge che non ha effettuato la spesa rifiuta di collaborare e di provvedere al rimborso della quota di spettanza, si farà ricorso all'autorità giudiziaria.
In tal caso, il giudice sarà tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità derivante ai figli e della sostenibilità della spesa stessa, rapportata alle condizioni economiche dei genitori. (Cass. n. 2127/2016). Pertanto, il genitore che richiede il rimborso delle spese sostenute per il minore è tenuto a dimostrare di aver provveduto alla preventiva consultazione dell'altro al fine di ottenerne il consenso (preferibilmente con anticipo e per iscritto).
Parte della giurisprudenza ha ritenuto, tuttavia, non esistente a carico del coniuge affidatario dei figli, per quanto riguarda l'educazione e l'istruzione, un obbligo di concertazione preventiva con l''altro coniuge in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, nei limiti in cui esse non implichino decisioni di maggior interesse per i figli(cfr. Cass. n. 19607/2011).
Il genitore obbligato che non paga può incorrere nel reato previsto dall'art. 570 c.p. (Violazione degli obblighi di assistenza familiare) e perseguito anche penalmente, oltre che obbligato al risarcimento del danno patito dal figlio.