Il Giudice ha affermato che se il figlio ha un rapporto troppo stretto con la madre, l’affido preponderante è presso il padre. Questa decisione è stata necessaria per garantire al bambino un equilibrato sviluppo, ovvero per allentare il rapporto “quasi simbiotico e di eccessiva dipendenza” che lo lega alla madre e per evitare un diradamento degli incontri con il padre in un momento in cui ha invece bisogno di rafforzare ed identificare il rapporto con tale figura genitoriale.  La Corte ha dato atto della ferma volontà del figlio di non andare a vivere col padre, ma ciò nonostante, ha ritenuto, con motivazione priva di vizi logici e perciò non sindacabile nella presente sede di legittimità, che su tale volontà deve prevalere l’interesse del minore al trasferimento. Pertanto la  Suprema Corte di Cassazione -  Sesta Sezione Civile con l’Ordinanza n. 23324 depositata il 16 novembre del 2016, colloca il minore, figlio di genitori separati,  presso il padre.