La legge sull'adozione (legge 184/83) prevede accanto all'adozione tradizionale, quattro casi di adozione particolare, applicabile nei confronti del minore che non sia stato dichiarato in stato di adottabilità (cosiddetta "adozione in casi particolari").

Le ipotesi di adozione in casi particolari sono indicate nell'articolo 44 della legge 184/83, secondo cui:

"I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7 (ossia quando non è stato dichiarato lo stato di adottabilità):

  1. da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre;
  2. dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;
  3. quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre;
  4. quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo".

In questi casi l'adozione è consentita anche in presenza di figli legittimi.

Inoltre, nelle ipotesi di cui ai numeri 1), 3) e 4)  l'adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato, a differenza di quanto previsto in linea generale nell'adozione tradizionale.

Va precisato che, se l'adottante è persona coniugata e non separata, l'adozione può essere  disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi.

Nei casi di cui ai numeri 1) e 4) l'età dell'adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare.

Per questo tipo di adozione é necessario l'assenso dei genitori e del coniuge dell'adottando (articolo 46 della legge 183/84).

L'assenso può essere espresso personalmente dinanzi al Tribunale per i minorenni oppure può essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.

Quando é negato l'assenso, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente l'adozione, salvo che l'assenso sia stato rifiutato dai genitori esercenti la potestà o dal coniuge, se convivente, dell'adottando.

Ugualmente il tribunale può pronunciare l'adozione quando é impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo.