L'adozione da parte del "single" è ammessa nei casi particolari previsti dall'articolo 44 della Legge n. 184/83, ossia:

  • da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre;
  • dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;
  • quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre;
  • quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo;

oppure nei casi previsti dall'articolo 25, commi 4 e 5, della stessa Legge n. 184/83, ossia:

  • se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza dell'altro coniuge nei confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto, dalla data della morte;
  • se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra i coniugi affidatari, l'adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell'esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta.

Al di fuori di queste ipotesi, l'adozione è consentita solo alla coppia di coniugi (sposati da almeno tre anni, considerando anche il periodo di convevenza prematrimoniale).

Lo stesso principio si applica in materia di adozione internazionale, essendo questa ammissibile negli stessi casi in cui è consentita l'adozione nazionale (Corte Costituzionale, ordinanza n. 347 del 2005).

In conclusione, il "single" può procedere all'adozione, nazionale o internazionale, esclusivamente nelle ipotesi sopra elencate (Cassazione, sentenza del 18 marzo 2006, n. 6078).