Si tratta di una forma di tutela del minore che non interrompe i rapporti tra il minore e la sua famiglia di origine.

La sua disciplina è contenuta negli artt. 44 ss. della legge sulle adozioni ed essa, dunque, premette al minore, che pur non avendo una famiglia adeguata ad occuparsi di lui ma che ha con la stessa comunque rapporti significativi, di vedere riconosciuto in modo stabile e definitivo il legame con i genitori (quelli adottivi), senza che scompaia il legame con la famiglia di origine.

L’art. 44 l. adoz. prevede che vi si possa dar luogo quando il minore sia orfano di padre e di madre in favore di persone a lui unite vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo; dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge; quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ossia sia portatore di handicap e sia orfano di padre e di madre e, infine, quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

Nel caso in cui il minore sia orfano e ne sia richiesta l’adozione da parte di parenti entro il 6° grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, oppure nel caso in cui il minore sia portatore di handicap ovvero, infine, nell’ipotesi in cui sia constatata l’impossibilità dell’affidamento preadottivo l’adozione potrà essere disposta in favore anche di un solo soggetto.

Si tratta dell’unica fattispecie di adozione da parte di un singolo ammessa nel nostro ordinamento.

Quando l’adozione sia richiesta da soggetti legati al minore dal vincolo di parentela oppure quando non sia possibile far luogo all’affidamento preadottivo la differenza di età tra il minore adottando e l’adottante deve essere di almeno 18 anni.

Per l’adozione mite è necessario il consenso dell’adottante, nonché quello dell’adottando che abbia compiuto i quattordici anni.

L’adottando che abbia compiuto i 12 anni deve essere sentito personalmente in merito all’adozione e se ha un’età inferiore, deve essere sentito, in considerazione della sua capacità di discernimento.

È obbligatoria, nel caso di minore infraquattordicenne, l’escussione del suo legale rappresentante.

E a maggior motivo tale audizione deve avere luogo ed ha carattere sostitutivo dell’audizione e del consenso del minore quando l'adozione deve essere disposta nel caso dell’adottando portatore di handicap, se questi non può essere sentito o non può prestare il proprio consenso.

È altrettanto indispensabile il consenso all’adozione dei genitori naturali del minore e dell’eventuale suo coniuge.

Quando l’assenso viene negato, però il Tribunale per i minorenni può, se ritiene tale decisione ingiustificato o contrario all’interesse del minore, pronunciare comunque l’adozione.

Il Tribunale però non può decidere per l’adozione nel caso in cui il dissenso sia provenuto dal genitore esercente la potestà genitoriale sul minore.

Questa fattispecie di adozione produce i suoi effetti dal momento dell’emanazione della sentenza e fino a tale momento sia l’adottando sia l’adottante possono revocare il loro consenso.

L’adottato aggiunge al proprio cognome quello dell’adottante, diventa suo figlio, ma non acquisisce alcun legame di parentela con i parenti del genitore adottivo. In conseguenza di ciò, l’adottato potrà succedere ai genitori adottivi, ma non ai genitori e/o ai parenti degli adottanti.

Se il minore è adottato da due coniugi, o dal coniuge di uno dei genitori, la potestà sull'adottato e il relativo esercizio spettano ad entrambi. L'adottante ha l'obbligo di mantenere l'adottato, di istruirlo ed educarlo conformemente a quanto prescritto dall' articolo 147 del codice civile e se l'adottato ha beni propri, l'amministrazione di essi, durante la minore età dell'adottato stesso, spetta all'adottante, il quale non ne ha l'usufrutto legale, ma può impiegare le rendite per le spese di mantenimento, istruzione ed educazione del minore con l'obbligo di investirne l'eccedenza in modo fruttifero ed è tenuto a compiere l’inventario dei beni del minore (art.48 e art. 49 l.adoz.).

I rapporti giuridici con i membri della famiglia di origine non vengono elisi: infatti, nei loro confronti, il minore adottato con la procedura dell’adozione mite mantiene dei diritti e degli obblighi essenzialmente di carattere patrimoniali e i genitori possono, per esempio, diventare suoi eredi nel caso di sua premorienza.

A differenza dell’adozione piena e/o legittimante, l’adozione in casi particolari può essere revocata, in casi tassativi indicati dalla legge sulle adozioni e tendenzialmente connessi con la commissione di delitti da parte dell’adottato che sia imputabile (e quindi ultraquattordicenne) nei confronti dei genitori adottivi e dei loro discendenti oppure dall’adottante nei confronti dell’adottato, del suo coniuge, degli ascendenti e discendenti.