Se da un lato la legge, come si è appena visto, stabilisce i criteri in ragione dei quali devono essere scelti i genitori, gli articoli 7 ss. della legge sulle adozioni prevedono le condizioni indispensabili alla cui ricorrenza il bambino potrà essere adottato.

L’adottando deve essere minore e in stato di abbandono.

Per la prima volta viene riconosciuta, con una disposizione legislativa, l’importanza del coinvolgimento diretto del minore in una decisione fondamentale per la sua vita futura, affinché l’adozione sia regolarmente disposta, il minore ultraquattordicenne dovrà prestare il suo consenso e quello infraquattordicenne che dimostri sufficiente capacità di discernimento dovrà essere preliminarmente sentito dal giudice. In particolare, l’audizione è obbligatoria se il minore abbia già compiuto i 12 anni e solamente facoltativa quando l’adottando non abbia ancora compiuto tale età.

L’audizione del minore è prevista per tutte le fasi del procedimento adottivo e non solo prima dell’emanazione del provvedimento di adozione: il consenso deve essere prestato personalmente dinanzi al giudice competente e non può essere sottoposto né a termine né a condizione.

Fino al momento della pronuncia definitiva dell’adozione e, dunque, fino all’emanazione del decreto del Tribunale per i minorenni, il minore può revocare l’assenso già prestato.

Sarà questo giudice a valutare la fondatezza e la serietà delle motivazioni poste a base del consenso all’adozione da parte del minore, verificarne la persistenza e accertare se un’eventuale revoca non sia frutto di momentanei cambiamenti di pensiero del minore.

Tale opera di controllo e verifica dimostra che, nonostante la rilevanza dell’audizione dell’adottando, tuttavia, nel regime del procedimento adottivo per come innovato dalla legge del 2001, ferma rimane la discrezionalità intesa come libero convincimento per la decisione del giudice.

Lo stato di adottabilità viene dichiarato con sentenza dal Tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano i minori che giacciono nella situazione di stato di abbandono conseguente all’assoluta carenza – non dovuta a cause transitorie di forza maggiore - di assistenza morale e materiale da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi.

Tale condizione del minore può sussistere anche quando i minori si trovino in affidamento familiare ovvero in affido presso istituti oppure presso case famiglia.

La dichiarazione di adottabilità costituisce, pertanto, ai sensi dell’art. 8 della legge sulle adozioni, il presupposto indefettibile perché il procedimento adottivo possa concludersi positivamente.

Lo status del minore non cambia ancora ed egli è ancora, dal punto di vista formale, figlio dei soggetti, genitori naturali o legittimi, che l’hanno messo al mondo. Ma la pronuncia che afferma lo stato di adottabilità determina una capacità giuridica speciale del minore all’adozione: egli, cioè, diventa titolare del diritto ad essere adottato e introdotto in una famiglia che sia in grado di sopperire tutte le mancanze materiali e morali che quello stato di abbandono hanno causato.

Solo con il provvedimento conclusivo del procedimento adottivo il minore diventerà a tutti gli effetti figlio dei coniugi che l’hanno adottato.

Il concetto di stato di abbandono è un concetto privo di qualsiasi definizione normativa (anche dopo la novella del 2001) e spetterà al giudice interpretare la legge, valutando caso per caso la sussistenza del requisito fondamentale, insieme alla minore età, dello stato di abbandono.

Nell’alveo dei comportamenti rilevanti ai fini della dichiarazione di adottabilità sono così rientrati, quando non transitori, oltre a tutte le forme di violenza perpetrate ai danni dei minori anche gli episodi di violenza morale. I casi più frequenti sono però relativi alle diverse forme di trascuratezza materiale o affettiva.

Una simile condizione, perché il minore possa essere dichiarato adottabile, deve ricorrere anche in capo ai parenti che siano tenuti a provvedervi, intendendosi per tali i parenti fino al quarto grado che mantengano rapporti significativi con il minore.