Leggo,  seguendo  con attenzione e vivo interesse alcuni  commenti , osservazioni, proposte e quant'altro legato alla costellazione o meglio al mondo (infelice) dei genitori di  "figli minori sottratti". Gli sforzi che le associazioni di genitori fanno per offrire  un conforto al genitore vittima, stordito ed incredulo della sottrazione del proprio figlio minore ( a volte  ancora in fasce).  C'è tantissimo lavoro da fare per eliminare o modificare quelle incongruenze normative che di fatto rendono difficile o addirittura impossibile il rapporto tra i genitori e i figli sottratti.  L'operatore  del Diritto e l'avvocato del genitore,  vittima della sottrazione  (a cui  segue il trauma psicologico) inconsapevolmente assume anche la figura di assistente morale e psicologico. Gli avvocati che si occupano in particolare di Diritto di Famiglia e Minori, vivono sulla propria pelle, anche al di fuori degli orari di ricevimento, attraverso l’ascolto nei propri studi, e vicende dei genitori e delle problematiche, spesso drammatiche, ad esso connesse. Si tratta spesso di  connazionali, che vivono sia in Italia o all'estero.  Storie e casi di padri e madri di cui una è necessariamente italiana.

Leggendo alcuni commenti e proposte da parte di associazioni che si occupano della tematica, a mio avviso ho rilevato alcune storpiature nell'interpretazione dei Regolamenti Comunitari (CE 2201/2003) detto  Bruxelles II bis (che ha superato da tempo la Convenzione dell'Aja del 1980) non correttamente interpretati.  

Lo scrivente che ha opera direttamente all'estero nei Tribunali transafrontalieri (Germania-Danimarca-Austria) conosce in  prima persona le difficoltà reali sia dal punto di vista processuale sia dal punto di vista pragmatico. Ritengo inoltre  che, la "Task Force", a suo tempo costituita dall'allora Ministro degli Esteri - Frattini- composta da funzionari di riferimento dei Ministei riuniti ( Esteri- Giustizia), o l’Unità di intervento transanazionale già esistente per iniziativa della Procura di Vicenza,  sono utili, a mio parere,  solo in casi estremi ed eccezionali.
  L'esperienza ci insegna che  sarebbe opportuno,  e lo deve essere, rielaborare o meglio modificare il " BRUXELLES II bis" che attualmente, nel merito, non offre concretamente alcun aiuto a quel genitore a cui viene sottratto il minore che si vede costretto ad affrontare inutili viaggi della speranza  recandosi all'estero per riavere il minore sottratto , svenandosi economicamente (a volte rivolgendosi a loschi individui che promettono dei rientri celerei e rocamboleschi - infrangendo  la legalità), per poi vedere svanire l'obbligo di rientro del minore illegittimamente sottratto o per vedersi sbattere la porta in faccia dal genitore affidatario che nella maggior parte dei casi si rende irreperibile insieme al minore, vittima inconsapevole delle malefatte del genitore fuggitivo,  che dal momento dell'affido  trova sempre scuse ed ostacoli per vanificare o non rispettare il diritto di visita, spesso  strumento di una  sottile e subdola vendetta.

Del Diritto dei nonni e nonne (che in genere sostengono economicamente il genitore vittima) il nostro ordinamento e ancor meno le normative Internazionale non ne fanno menzione alcuna. Anzi al contrario emergono alla luce quando chiamati dagli Uffici transfrontalieri (come lo Jugendamt- Uffico operativo del Tribunale dei Minori) a sostenere economicamente i figli-genitori  inadempienti che non possono o non versano l’assegno per il minore .
Art. 13 della Convenzione dell'Aja 1980  (Relazione dell'assistente sociale).
Diniego di  rientro del minore sottratto per pericolo psico-fisico
Sono convinto che una prima modifica alla norma della Convenzione dell'Aja 1980, riguarda quell'atto pregiudizievole (che fa riferimento al fine del diniego, ad un improbabile e non scientificamente comprovata individuazione del c.d  pericolo-psico-fisico per il minore sottratto per eviatre il rientro nel paese d’ origine). Relazione che preclude ed annulla tutte le richieste di rimpatrio in alcuni casi anche a  procedimento definito.  La modifica riguarderebbe non la mera relazione dell'assistente sociale di per sè, ma come questa  viene eseguita, senza alcuna garanzia qualitativa e garantistica (Non tutti gli assistenti sociali nei vari paesi dell'Unione ricevono la stessa formazione). Questo e ciò che non emerge all'interno di alcune norme in tema di sottrazione illecita dei minori, che all'inizio può sembrare ai meno attenti banale, ma in realtà è atto pregiudizievole che porta in genere alla decisione di rigetto da parte dei Giudici dell'istanza di rientro del minore nel paese di origine.  In particolare, la modalità di redazione della relazione, operata autonomamente dagli assistenti sociali a cui i Giudici doverosamente  sempre rinviano  nel procedimento  di riferimento (ma non sono tenuti a tenerne conto),  produce   purtroppo quel risultato, sufficiente da un punto di vista meramente processuale, a sostenere  la motivazione di quel Magistrato per negare  il rimpatrio del minore sottratto. Ed è proprio ed attraverso la   relazione di un qualunque assistente sociale, a volte superficiale (di cui non conosciamo la valenza professionale) a cui i Giudici fanno sempre riferimento, e che necessariamente devono richiedere, che vanifica tutti gli sforzi degli avvocati difensori del genitore leso. Relazione redatta ed elaborata dal convincimento e libero arbitrio di quell'assistente sociale (in genere donne – mi perdoni il lettore) che incontra in autonomia ed in assenza di contradditorio,  sia  il minore,  ed ovviamente  il genitore presso cui il minore si trova allocato (nel maggiore dei casi la madre),  ascoltando i racconti di donne, presunte vittime di fantasiosi maltrattamenti e abusi da parte del padre o compagno). L’assenza della controparte con il proprio legale assistito da un proprio  consulente-esperto, questo  ad oggi è mera utopia.   
Nei processi ordinari la CTU Consulenza Tecnica d'Ufficio), in genere viene contro-bilanciata dalla Consulenza Tecnica di Parte qui in questi procedimenti e importantissima e delicatissima  fase non esiste. 
 Quindi la relazione preceduta dalla visita e ascolto del genitore viene redatta "inaudita altera parte" ovvero senza alcun contraddittorio e senza alcuna verifica in tempo reale della veridicità delle dichiarazioni rese dal genitore sottrattore. (Volendo l’ascolto potrebbe avvenire in ambiente neutro o protetto utilizzando la tecnica dello “specchio Veneziano”. La relazione redatta dall’assistente sociale di turno diventa inappellabile, viene influenzata nella maggiore parte dei casi dal racconto diretto e sceneggiato dell'interessata/o, con contorni colorati. La relazione si chiude sempre con un parere che spesso sfocia a favore del genitore che da sottrattore diventa affidatario definitivo. 

Trabocchetto processuale " da emendatio libelli a mutatio libelli"Informo, per 'esperienza personale, che nelle Aule di diversi Tribunali, soprattutto quelle dell'aera teutonica,  si tende a cadere nelle trappole che gli stessi Giudici  tendono, vanificando così quello che gli avvocati più esperti sanno evitare, ovvero questi provano a modificare,  nel corso del procedimento, l’istanza  che all’inizio è presentata come richiesta di rimpatrio ai sensi della Convenzione dell'Aja del 1980, in una modifica e regolamentazione dei rapporti fra genitori e figli, annullando così di fatto la richiesta di rimpatrio e le tutele che la stessa convenzione offre (non più emedatio libelli ma mutatio libelli) . 

Proposte
Considerato che i singoli casi di sottrazione del minore sono distribuiti sul tutto il territorio Europeo  e transoceanico,  al di fuori delle informazioni che offre l'Autorità Centrale Convenzionale e il Ministero degli Esteri, sarebbe opportuno, a mio parere,  concentrare (ad es. a Roma)  un tavolo tecnico o comitato scientifico  per  raccogliere,  con calendarizzati incontri, le informazioni degli esperti in materia di diritto Internazionale e sottrazione illecita di minori attraverso  una conferenza o tavolo permanente di lavoro che delinei ed elabori quelle linee Guida offrendo alcuni spunti  per gli avvocati (esperti e meno esperti),   che avrebbero modo di confrontarsi e relazionare sulle proprie esperienze processuali  nazionali e internazionali, offrendo anche informazioni sia per i genitori, associazioni,  per i nostri rappresentanti istituzionali e parlamentari e Magistrati che si occupano dei casi, in modo da potere offrire  non solo spunti di riflessione, ma suggerimenti e proposte concrete per modificare quelle che sono le imperfezioni delle norme che sulla carta sembrano essere perfetti ma che in realtà sono pieni di lacune ed evanescenti a sfavore di tutti genitori vittime della sottrazione.   Avv. Franco  Luciano Arona 
Componente del Consiglio dell’Ordine Avvocati di Catania
Commissione di Studio Dir. Internazionale e Comunitario
 

 
Riferimenti Normativi
 
Con l'art. 65 del Capo VIII - Disposizioni Finali del Regolamento 2201/2003 detto Bruxelles II bis, che riporto brevemente:
 
al più tardi il 10 gennaio 2012 e successivamente ogni cinque anni , la Commissione presenta al Parlamento europeo, al  Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, sulla  base delle informazioni fornite dagli Stati membri, una relazione sull'applicazione del presente regolamento, corredata se dal caso di proposte di adeguamento ".
 
Il predetto art. 65 impone alla Commissione ogni 5 anni  di compiere un riesame in base alle proposte inviate da tutti gli Stati membri sottoscrittori del regolamento
Domanda: 
Abbiamo  una relazione  presentata entro il 10 gennaio del 2012 ? Ci sono proposte concrete di revisione, il Comitato ha dato indicazioni e proposte alla Commissione?
e vedi ancora l'art. 70 
 
Comitato
1. La commissione è assistita da un comitato (di seguito il Comitato).
Quello che in realtà  fà il  lavoro.
I comitati sono divisi per competenze,  quello  che se ne occupa al caso nostro dovrebbe essere “ il Comitato per la protezione sociale” art 144 TCE composto da 2 politici del paese membro.
Domanda Chi sono i nostri rappresentanti politici, cosa hanno fatto sino ad ora per la famiglia ?

A queste prime domande dovremmo cominciare a darci non solo risposte concrete , ma stimolare, anzi obbligare, attraverso quelle norme già esistenti a chi ci rappresenta in EUROPA, a fare qualcosa di concreto per la famiglia ed i minori, non solo assorbire  prediche come ci propinano sempre. 
Oggi, l’istituto della FAMIGLIA (Genitori-figli-Nonni) è in declino ed in disgregazione per molteplici  ragioni.

   
RICHIESTE
Premesso  la futura auspicata costituzione del
Tribunale della Famiglia e minori:

  CHIEDIAMO - Nell'interesse del minore
  1. La nomina della figura di un Tutor – per il minore-  nel processo che non può essere, ancora oggi legato alla figura del Pubblico Ministero- in quanto figura che svolge una mera presenza, bensì obbligatoria, nel processo e pertanto di routine. Questa figura dovrà essere individuata in un avvocato od un esperto specializzato in diritto minorile  esclusivamente nell'interesse del minore
  2. Ammissione del Gratuito patrocinio per il legale italiano che segue il procedimento all’estero del genitore che subisce la sottrazione del minore.
  3. Condanna di risarcimento danni in caso di mancato rispetto del diritto di visita da parte del genitore affidatario  e automatica decadenza del contributo dell'assegno di mantenimento.
  4. Diritto dei nonni (paterni e materni) a pari dei genitori di ottenere il diritto di visita
  5. Lista aggiornata degli avvocati in materia di Diritto di Famiglia ed Internazionale
  6. Riunione cadenzata della Task-Force Centrale (ROMA) o Comitato Scientifico nonchè Operativo che analizzi individui le soluzioni e problematiche dei genitori dei minori sottratti.
  7. Creazione di Home Page con  Banca Dati Centralizzata con accesso autorizzato (previa verifica e rilascio credenziali)  per icasi di Minori Sottratti . Con link di Archiviazione delle Sentenze definitive fornite dai genitori, al fine della costituzione di una Fonte Giuridica di Diritto comparato al fine di eventuali impugnative davanti la Corte Europea
  8. Costituzione di un consultorio -  Internet on-line - o via Skype-  e/o  Call Center Nazionale che risponda alle richieste d’emergenza,  costituito da Esperti in materia, che potrebbe essere sostenuto oltre che dalle Istituzioni Pubbliche dalle  associazioni in materia di sottrazione minori che intendono dare  un contributo  pragmatico .
  9. COSTITUZIONE DI UNA PROCURA NAZIONALE PER LE SOTTRAZIONI INTERNAZIONALI  DEI MINORI
  10. COSTITUZIONE della figura del COMMISSARIO STRAORDINIRIO GOVERNATIVO PER LE SOTTRAZIONI INTERNAZIONALI DEI MINORI.