SOTTRAZIONE DI MINORE DA PARTE DI UN GENITORE: CONSIGLI DELL’AVVOCATO
 
Sulla base della nostra pluriennale esperienza nella conduzione di casi di sottrazione internazionale di minore, formuliamo il presente elaborato il quale si propone di illustrare, schematicamente, alcuni consigli pratici finalizzati ad evitare il fenomeno della sottrazione di minore da parte di un genitore o di gestire, in maniera efficiente non solo ai fini processuali, gli effetti derivanti da essa. Il testo giuridico a cui fare riferimento in caso di sottrazione internazionale di minore è quello della Convenzione dell’Aja del 25.10.1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori.
CONSIGLI PRATICI DI PREVENZIONE
Benché il legislatore, attraverso la Convenzione del 1980, abbia predisposto un meccanismo al fine di fare in modo che gli Stati membri cooperino per provvedere al rientro del minore sottratto, tale procedimento, molto spesso, si rivela essere nella pratica lungo e complesso.
Pertanto è opportuno, in particolar modo nei casi di coppie miste, che i genitori provvedano ad osservare alcuni accorgimenti utili ad evitare la spiacevole, nonché dolorosa, situazione di sottrazione.
1. È opportuno che i genitori abbiano il controllo e la disponibilità dei documenti del minore (passaporto, carta d’identità straniera che italiana). In particolar modo, tale controllo deve essere effettuato con maggiore perizia da parte di quel genitore che abbia ragione di temere che il minore gli venga sottratto.
2. È altresì consigliabile che si provveda alla formalizzazione di un accordo scritto generale attraverso un atto pubblico o la stesura di una scrittura privata alla presenza di due testimoni (meglio se uno per ciascuna parte) all’interno del quale si stabilisca che il minore possa effettuare viaggi all’estero solo previo consenso di entrambi i genitori.
3. In occasione di un viaggio all’estero in cui il minore sia accompagnato da un solo genitore, sulla base di quanto esposto al punto 2 suddetto, è raccomandabile sottoscrivere una scrittura privata, alla presenza di due testimoni, od un atto pubblico, che contenga la specifica descrizione circa le modalità, i motivi e le precise date del viaggio. È importante che venga indicata la data di partenza e quella di ritorno. Si consiglia di redigere l’atto in entrambe le lingue dei genitori.
COME ATTIVARSI NEL CASO IN CUI IL MINORE VENGA SOTTRATTO ILLECITAMENTE
  1.  FASE PRIMA: LE AZIONI IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVE ALLA SOTTRAZIONE
1. È bene che il genitore che si trovi a subire la sottrazione del proprio figlio ad opera dell’altro genitore inoltri un sms, una email o un telegramma al fine di intimarlo a provvedere al rientro del minore nel minore tempo possibile.
2. Il genitore, che ha ragione di credere che il minore sia stato sottratto intenzionalmente, deve immediatamente rivolgersi all’Autorità centrale italiana (Ministero della Giustizia Italiana) presentando l’ISTANZA DI RESTITUZIONE DEL BAMBINO SULLA BASE DELLA CONVENZIONE DELL’AJA sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori del 25 ottobre 1980’’.
La suddetta Convenzione prevede che tale istanza debba essere presentata entro un anno dall’avvenuta sottrazione, ma un’azione pronta è necessaria al fine di evitare che il bambino si integri nel paese in cui è stato trasferito. Ogni giorno trascorso fuori dall’Italia, infatti, è un giorno utile ad aumentare la distanza, non solo fisica, tra il minore e il suo luogo di origine. La situazione che si viene a creare, infatti, è quella di distacco, non solo affettivo, ma anche ambientale, culturale e linguistico.
2. È inoltre utile provvedere alla denuncia presso la Procura o presso la stazione dei Carabinieri individuati in base al luogo in cui è avvenuta la sottrazione, con l’indicazione della persona a cui è presumibilmente attribuibile. In questo modo, verrà azionato il procedimento penale nei confronti del genitore che ha sottratto il minore.
4. È possibile effettuare la richiesta di affidamento esclusivo al tribunale italiano competente in base al luogo originario di residenza del minore, motivando tale richiesta facendo leva sul fatto che il genitore ha sottratto il minore dal suo ambiente abituale, incurante di quelle che possono essere le incontrovertibili conseguenze di disagio che possono affliggere il minore.
Durante questa prima fase può rivelarsi necessario ricorrere ad un legale.
 
 
 
  1.  FASE SECONDA: IL MANTENIMENTO DEL CONTATTO CON IL MINORE
È di importanza fondamentale cercare di mantenere il contatto con il minore. A questo proposito è opportuno recarsi nel luogo in cui il bambino è stato sottratto, facendosi accompagnare da una persona di fiducia che possa anche fungere da testimone degli eventi. In tal modo sarà possibile prendere coscienza dell’effettivo stato di salute del minore ed appurare le condizioni in cui vive, oltre che avere l’occasione di passare del tempo con lui per ristabilire un contatto affettivo.
Nel caso di irreperibilità ci si può avvalere dell’attività di un investigatore.
È consigliabile che l’incontro con il genitore che ha commesso l’illecito avvenga al di fuori dei luoghi in cui esso o i suoi famigliari risiedano (casa dei nonni, appartamenti di amici e in generale luoghi privati chiusi) onde evitare dinamiche spiacevoli che potrebbero verificarsi al riparo di occhi di terzi (es. simulazione di aggressione).
In occasione di tale spostamento nel paese in cui il minore è stato trasferito illegittimamente è bene essere assistito da un avvocato esperto in materia di sottrazione internazionale di minori, vista la estrema delicatezza del caso, il quale possa mettere in campo la sua professionalità e competenza al fine di giungere all’epilogo sperato.
  1.  FASE TERZA: LA DENUNCIA PRESSO GLI ORGANI DI POLIZIA
Il successivo passo da compiere, con l’aiuto di un interprete qualora fosse necessario o del proprio legale, risiede nel recarsi presso un ufficio di polizia per denunciare il fatto anche nel paese in cui il minore è stato trasferito.
È però da ricordare che la polizia o le competenti autorità consolari all’estero, senza l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria territorialmente competente, non possono in concreto porre in essere alcuna attività finalizzata al rientro del minore.
Successivamente si può agire recandosi presso la struttura scolastica o sanitaria del luogo in cui il bambino vive al fine di mettere in luce il fatto che, il minore eventualmente ivi iscritto, è stato iscritto senza il consenso di entrambi i genitori, pertanto contrariamente a quanto la legge dispone.
  1.  FASE QUARTA: IL RIENTRO IN ITALIA
Una volta tornato in Italia, il genitore deve cercare di tenere il contatto con il minore, recandosi il più spesso possibile nel luogo in cui è stato sottratto in visita al figlio e mantenendo i contatti via telefonica e con videochiamate. È infatti necessario arginare il più possibile non solo il distacco emotivo, ma anche quello linguistico e culturale che si vengono a creare nel momento in cui il minore si stabilisce all’estero, cercando di tenerlo vicino alle sue origini.
CONCLUSIONI
Purtroppo i casi di sottrazione internazionale di minore sono sempre più frequenti. Ciò è dovuto al fatto che sia l’aumento degli scambi internazionali che il movimento delle persone comportano anche un aumento delle coppie miste e della relativa prole. Generalmente è la madre il genitore che sottrae il figlio, anche se non sono mancati casi in cui il padre ha posto in essere la sottrazione. Adottando gli espedienti sopra descritti, non solamente si creano dei presupposti che facilitano il lavoro del legale all’interno delle procedure volte al rientro del minore, ma soprattutto si mettono in pratica degli accorgimenti che tutelano il rapporto genitore-figlio sottratto.
In ultimo, l’avviso generale, è quello di affrontare questi tristi episodi con la massima lucidità e razionalità possibile, evitando gesti dettati dall’impeto dei sentimenti. Attraverso il corretto approccio alle istituzioni e il supporto di professionisti specializzati nei casi di sottrazione (avvocati, psicologi, traduttori idonei ad effettuare anche lunghe trasferte nonché a lavorare in situazioni di grande stress e pressione), si possono aumentare le possibilità di rientro del minore nei tempi minori possibili mai eccedendo il limite della legalità.
 
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Il presente lavoro non costituisce un parere legale, per ulteriori approfondimenti o in caso di necessità rivolgersi a:
Avvocato Alfio Mancani
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