1. Chi può chiedere l'adozione internazionale
  2. La procedura
    • Decreto di idoneità
    • Incarico agli enti autorizzati
    • Perfezionamento dell'adozione
Chi può chiedere l'adozione internazionale

L'adozione internazionale riguarda i minori stranieri (ossia i minori di nazionalità diversa rispetto agli aspiranti genitori adottivi).

Essa può essere chiesta secondo la normativa italiana da:

  • persone residenti in Italia
  • cittadini italiani residenti all'estero da meno di due anni
  • cittadini italiani residenti all'estero da oltre due anni (in tal caso, i cittadini italiani possono optare, in alternativa, per la procedura semplificata di cui all'articolo 36, comma 4, Legge n. 184/83)

I requisiti per l'adozione internazionale sono gli stessi previsti per l'adozione nazionale di cui all'articolo 6 della legge 184/83.

Precisamente:

  • i richiedenti devono essere uniti in matrimonio da almeno tre anni, considerato anche il periodo di convivenza prematrimoniale;
  • non deve sussistere separazione personale neppure di fatto;
  • devono essere idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendano adottare;
  • la differenza minima tra adottante e adottato è di 18 anni;
  • la differenza massima tra adottanti ed adottato è di 45 anni per uno dei coniugi, di 55 per l'altro. Tale limite può essere derogato se i coniugi adottano due o più fratelli, ed ancora se hanno un figlio minorenne naturale o adottivo.
La procedura Decreto di idoneità

Prima di tutto gli aspiranti genitori adottivi devono presentare una dichiarazione di disponibilità al Tribunale per i minorenni competente per territorio e chiedere che lo stesso dichiari la loro idoneità all'adozione.

Il Tribunale per i minorenni competente per territorio è:

  • se risiedono in Italia, quello del distretto in cui hanno la residenza;
  • se risiedono all'estero, quello di ultima residenza in Italia o, in mancanza, il Tribunale per i minorenni di Roma.

Il Tribunale per i minorenni accerta, anche tramite i servizi sociali, l'idoneità dei richiedenti ed emette appunto un "decreto di idoneità".

Incarico agli enti autorizzati

Ottenuto il decreto di idoneità, gli aspiranti genitori adottivi, devono conferire incarico ad un ente autorizzato dalla Commissione per le adozioni internazionali affinchè proceda agli adempimenti necessari per l'adozione.

L'incarico deve essere conferito entro un anno dalla comunicazione del decreto di idoneità.

L'ente autorizzato organizza, tra l'altro, gli incontri tra la coppia ed il bambino.

Se gli incontri si concludono con un parere positivo anche da parte delle autorità del paese straniero, l'ente trasmette gli atti e le relazioni sull'abbinamento adottando-adottanti alla Commissione per le adozioni internazionali in Italia, attestando la sussistenza dei requisiti previsti dalla Convenzione de L'Aja all'articolo 4.

Una volta ricevuta dall'ente autorizzato la documentazione sull'incontro avvenuto all'estero e sul consenso a questo prestato dai coniugi, la Commissione per le adozioni internazionali autorizza l'ingresso e la permanenza del minore adottato in Italia, dopo aver certificato che l'adozione sia conforme alle disposizione della Convenzione de L'Aja.

Perfezionamento dell'adozione

A seguito dell'autorizzazione all'ingresso da parte della Commissione per le adozioni internazionali, il bambino entra in Italia con visto di ingresso a scopo di adozione.

Trascorrerà insieme alla coppia un anno in regime di "affidamento preadottivo".

Al termine il Tribunale per i minorenni pronuncia l'adozione e ordina la trascrizione del provvedimento nei registri dello stato civile. Competente a questa trascrizione è il Tribunale per i minorenni del luogo di residenza dei genitori nel momento del loro ingresso in Italia con il minore (anche se diverso da quello che ha pronunciato prima il decreto di idoneità).

Con la trascrizione il minore diventa definitivamente un cittadino italiano.