La procedura di adozione da parte di cittadini italiani residenti all'estero è soggetta alla normativa italiana o alla normativa dello Stato estero, a seconda che ricorrano o meno determinate condizioni.

Per sapere quale normativa deve essere applicata (quella dello Stato di residenza o quella italiana), bisogna fare le seguenti distinzioni:

  1. Coppia italiana residente all'estero da meno di due anni
  2. Coppia italiana residente all'estero da oltre due anni
  3. Coppia mista (italiano +  straniero) residente all'estero
Coppia italiana residente all'estero da meno di due anni

Se gli adottanti sono entrambi cittadini italiani e risiedono in uno Stato estero da meno di due anni, si applica necessariamente la normativa italiana, in base a quanto stabilito dagli articoli 29 bis, comma 2, della Legge n. 184/83 e 38, comma 1, della Legge n. 218/95.

Gli adottanti, pertanto, devono rivolgersi al Tribunale per i minorenni italiano del luogo di ultima residenza in Italia o, in mancanza, al Tribunale per i minorenni di Roma, presentando la dichiarazione di disponibilità all'adozione e chiedendo di essere dichiarati idonei all’adozione.

La procedura sarà, quindi, quella ordinaria, disciplinata dagli articoli 29 e seguenti della Legge n. 184/83, che si applica nel caso di cittadini italiani residenti in Italia che vogliano adottare un minore straniero (consulta la guida: "Adozione internazionale").

Coppia italiana residente all'estero da oltre due anni

Nel caso di cittadini italiani che risiedono stabilmente in uno Stato estero da oltre due anni, l'articolo 36, comma 4, della Legge n. 184/83 prevede una deroga al principio secondo cui si dovrebbe applicare il diritto nazionale degli adottanti.

In tale ipotesi, gli adottanti possono scegliere se seguire la procedura stabilita dalla normativa italiana (sopra indicata), oppure la normativa del Paese in cui risiedono.

Se scelgono quest'ultima soluzione, il provvedimento di adozione pronunciato dallo Stato estero non sarà automaticamente efficace in Italia, ma dovrà essere riconosciuto dal Tribunale per i minorenni italiano, su istanza degli adottanti (consulta la guida: "Adozione all'estero: art. 36, comma 4, L. 184/83").

Coppia mista (italiano +  straniero) residente all'estero

È pure frequente l'ipotesi della "coppia mista", formata da un cittadino italiano ed uno straniero residenti all'estero.

In questo caso, quale normativa si applica? Quella dello Stato estero o quella italiana?

Deve farsi riferimento all'articolo 38 della Legge n. 218/95, secondo cui, in mancanza di un diritto nazionale comune agli adottanti, si applica:

  • il diritto dello Stato nel quale gli adottanti sono entrambi residenti;
  • in alternativa, il diritto dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale è prevalentemente localizzata, al momento dell'adozione;
  • il diritto italiano quando è richiesta al giudice italiano l'adozione di un minore, idonea ad attribuirgli lo stato di figlio legittimo.

Si precisa che, nei casi in cui la coppia mista risieda all'estero da oltre due anni, sarà possibile chiedere il riconoscimento in Italia del provvedimento di adozione straniero, secondo la procedura semplificata di cui all'articolo 36, comma 4, Legge n. 184/83.