Di recente (gennaio 2018) la Corte di Cassazione Quinta Sezione Penale ha esaminato un caso di reato di “stalking” in funzione anche del breve arco di tempo in cui tali condotte si sono espresse; la pena che era stata inflitta dai giudici di merito a un uomo per aver praticato un corteggiamento insistente nei confronti di una donna, era di sei mesi di reclusione.
La Cassazione nell’esaminare il caso ha dichiarato che le condotte poste in essere dall’imputato nei confronti della vittima sono da ricondursi al reato di stalking. In particolare, la sentenza impugnata – ritenuta la ricostruzione degli avvenimenti effettuata dalla vittima pienamente attendibile – ha posto in evidenza con assoluta chiarezza il crescendo dei comportamenti invasivi della libertà personale e della sfera personale della persona offesa da parte dell’imputato, comportamenti via via sempre più ossessivi, tradottisi in appostamenti, pedinamenti, avvicinamenti anche fisici, apprezzamenti ecc.; tali condotte hanno determinato nella vittima uno stato di timore e di ansia, costringendola a modificare i proprio comportamenti.
In tale contesto correttamente i giudici d’appello avevano già ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 612 bis c.p. (atti persecutori – stalking), avendo l’imputato posto in essere una pluralità di condotte moleste – tali dovendo ritenersi gli appostamenti, gli avvicinamenti ecc. contrariamente a quanto sostenuto dall’imputato – nonché reiterate, che hanno prodotto l’evento del reato in questione dello stato d’ansia con modificazione delle abitudini di vita della vittima e segnatamente cambio dell’orario di gioco al parco con i propri figli.
I principi affermati dalla Corte di Cassazione, stabilisce che ai fini della integrazione del reato di atti persecutori (art. 612 bis c.p.) non si richiede l’accertamento di uno stato patologico, ma è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima (Sez. 5, n. 18646 del 17/02/2017).
Per quanto concerne, poi, il breve arco temporale nel quale le condotte sono state poste in essere, la Corte di Cassazione ha più volte evidenziato come sia configurabile il delitto di atti persecutori anche quando le singole condotte sono reiterate in un arco di tempo molto ristretto (anche nell’arco di una sola giornata), a condizione che si tratti di atti autonomi e che la reiterazione di questi, pur concentrata in un brevissimo arco temporale, sia la causa effettiva di uno degli eventi considerati dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 38306 del 13/06/2016).