Famiglia di fatto
La famiglia di fatto (ossia due persone che convivono) è l'unione stabile e la comunione di vita spirituale e materiale tra due persone, non fondata sul matrimonio.
Da tale espressione emerge che gli elementi essenziali della convivenza more uxorio sono:

la comunione di vita;
la solidità temporale
l'assenza del legame giuridico del matrimonio.
In Italia numerose coppie preferiscono questa forma rispetto al matrimonio. Si tratta di un fenomeno nuovo per il nostro Paese, mentre in altri Paesi, soprattutto quelli scandinavi, è una realtà ormai consolidata.

La convivenza more uxorio da vita a tutti gli effetti un nucleo familiare portatore di valori di solidarietà e sostegno reciproco, tutelato dal dettato dell’art. 2 della Carta Costituzionale. In Italia la convivenza non è, al momento, disciplinata da alcuna legge specifica. Ciò vuol dire che la situazione delle coppie di fatto spesso è vaga e confusa e i due partner rischiano di vedersi negati alcuni diritti fondamentali, di seguito elencati:

Se uno dei due partner ha bisogno di un intervento medico urgente e rischioso, l'altro non può autorizzarlo, visto che non figura come parente.
Il convivente che collabora all'impresa dell'altro non ha nessun diritto. Meglio, quindi, premunirsi con un regolare contratto di società o di lavoro dipendente.
Se cessa la convivenza, il proprietario o l'intestatario del contratto d'affitto ha diritto a restare nell'abitazione, salvo un diverso accordo tra le parti. Tuttavia non è lecito "cacciare" l'altro convivente e ogni contrasto dovrà essere risolto dal giudice.
Il convivente non può chiedere permessi di lavoro se il partner si ammala.
Se la convivenza termina, il convivente in stato di bisogno non ha diritto a nessun sostegno economico da parte dell'altro.
Se uno dei due conviventi muore e l'appartamento era di sua proprietà, quest'ultimo spetta agli eredi legittimi del defunto. Il convivente potrà continuare ad abitarlo solo se l'altro ne aveva disposto con testamento in suo favore; se invece la casa era in locazione, il convivente ha diritto di subentrarvi nel contratto.
Tuttavia, la legislazione ordinaria e speciale attribuisce alla figura della famiglia di fatto specifici effetti giuridici relativamente ad alcuni ambiti circoscritti. Le fonti da cui attingere tali informazioni sono:

D.L. n. 1726 del 27.10.1918: per la vedova, la promessa sposa, la convivente more uxorio, è possibile ottenere la corresponsione della pensione di guerra, in presenza di specifici requisiti;
art. 6 L. n. 356 del 13.03.1958: è riconosciuta assistenza, per i figli naturali non riconosciuti dal padre caduto in guerra, quando questo e la madre abbiano convissuto "more uxorio", nel periodo del concepimento;
art. 2 D.P.R. n. 136 del 31.01.1958: considera la famiglia non solo quella fondata sul matrimonio e legata da rapporti di parentela, affinità, affiliazione ed adozione, ma ogni altro nucleo che si fonda su legami affettivi, caratterizzato dalla convivenza e dalla comunione di tutto o parte del reddito dei componenti per soddisfare le esigenze comuni, quindi anche la convivenza;
art. 1 L. n. 405/1975 (istitutiva dei consultori familiari): ricomprende tra gli aventi diritto alle prestazioni assistenziali anche le "coppie" di fatto;
art. 30 L. n. 354/1975 (riforma dell'ordinamento penitenziario): attribuisce un permesso al condannato, in caso di imminente pericolo di vita di un familiare, con la possibilità di indicare anche il convivente;
art. 5 L. n. 194/1978 (interruzione di gravidanza): permette la partecipazione all’evento chi è indicato "padre del concepito", quindi anche in presenza di convivenza more uxorio;
art. 6 L. n. 392/1978 (disciplina delle locazioni di immobili urbani): con la Corte Costituzione con sent. N. 404/88 ha dichiarato la illegittimità dell’art. 6 della legge nella parte in cui non prevede tra i successibili nella titolarità del contratto di locazione, in caso di more del conduttore, il convivente more uxorio;
art. 44 L. n. 184/1983: permette in alcuni casi, l'adozione a chi non è coniugato, concessione attribuita quindi, anche alla famiglia di fatto;
art. 17 L. n. 179/1992: permette la sostituzione, al socio assegnatario defunto del convivente, purché documenti lo stato di convivenza da almeno due anni dal decesso.
art. 13 DPR n. 510/99 (regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) tra i destinatari dei benefici (assegno vitalizio) è individuato anche il convivente che ha intrattenuto rapporti con il defunto nei tre anni precedenti all’evento;
art. 1 comma 598 L. 266/05 (legge finanziaria 2006) in ordine all’alienazione degli immobili già IACP prevede che in caso di rinunzia da parte dell’assegnatario, subentri nel diritto all’acquisto anche il convivente more uxorio purché la convivenza duri da almeno cinque anni.
La legge 142/90 sulle autonomie locali ha portato una ventata di aria fresca: la concessione ai Comuni della potestà statutaria ha permesso ad alcuni municipî l’istituzione di un registro per le unioni civili. Per ora non sono molti i Comuni che hanno istituito tale registro: Empoli, Firenze, Perugia, Bari, Bolzano, Milano, Ferrara, Pisa, Voghera, Fano, Gallarate, San Canzian D’Isonzo, Desio, Indago, Rosignano (LI), Trezzo sull’Adda, Tarquinia. Ci sono comuni che hanno istituito “l’atto di costituzione di famiglia affettiva”: Bologna.