Sul punto, bisogna in primo luogo fare una distinzione tra le convivenze/unioni civili ricadenti nell'ambito di applicazione della Legge n. 76/2016 (in vigore dal 5 giugno 2016) e quelle anteriori, non ricadenti in tale ambito.
Per le prime, dovendosi applicare ratione temporis la Legge n. 76/2016, il convivente ha diritto di restare nell'abitazione per un certo periodo dopo il decesso del compagno, e precisamente:
- per due anni, quando la convivenze sia durata meno di due anni;
- per un periodo corrispondente alla durata della convivenza fino ad un massimo di cinque anni, se la convivenza è durata più di due anni;
- per un periodo non inferiore a tre anni, indipendentemente dalla durata della convivenza, se con il convivente superstite coabitino figli minorenni o disabili nati dall'unione.
Sul punto la Cassazione ha ribadito il principio, già consolidato, secondo cui il convivente è un "detentore qualificato", dovendosi considerare la convivenza quale formazione sociale che dà vita ad un autentico consorzio familiare. Pertanto il convivente è titolare di interesse proprio ad abitare nell'immobile, ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità. Tanto è vero che la giurisprudenza ha già da tempo riconosciuto al convivente la possibilità di attivare la tutela possessoria contro un'eventuale estromissione violenta o clandestina da parte di terzi o anche da parte dello stesso convivente proprietario (Cassazione, sentenza del 21 marzo 2013, n. 7214 ; Cassazione, sentenza del 2 gennaio 2014, n. 7).
Tuttavia, prosegue la Corte, la detenzione qualificata del convivente (non proprietario né possessore) è esercitabile ed opponibile ai terzi in quanto permanga il titolo da cui deriva e cioè in quanto perduri la convivenza.
Una volta cessata la convivenza (vuoi per scelta delle parti vuoi per decesso del compagno), il convivente non ha più titolo per restare nell'immobile, a meno che:
- il convivente non sia stato istituito erede o legatario dell'immobile in virtù di una disposizione testamentaria;
- non sia stato costituito un nuovo e diverso titolo di detenzione da parte degli eredi del convivente proprietario.