Il decreto legge del 15 giugno 2012 interviene anche in riforma dell’istituto del concordato preventivo e dell’accordo sulla ristrutturazione dei crediti, ancora una volta nel tentativo di arginare, con l’uso della decretazione d’urgenza, la situazione di crisi in cui versano le imprese.
A parte la perplessità, da più parti già evidenziata, circa la correttezza del metodo utilizzato per disciplinare materie così tecniche e delicate, c’è da chiedersi quale possa essere l’effettiva valenza pratica (sempre nell'ipotesi in cui il decreto sia convertito in legge) dell’ambizioso -se non utopistico- tentativo di “non obbligare al fallimento le aziende colpite dalla crisi” incentivando "il ricorso al concordato preventivo ed alle relative garanzie".
Secondo il testo del decreto, attualmente reperibile in rete,  è prevista la possibilità, per l’azienda in crisi di depositare il ricorso per concordato preventivo e solo successivamente la proposta di concordato e gli altri documenti richiesti, avendo nel frattempo accesso alle relative tutele.       
Inoltre, veridicità e fattibilità del piano saranno attestate da un professionista “indipendente”, ma designato dal debitore (per il professionista sono previste  sanzioni penali quali la reclusione fino a 5 anni e la multa fino a 100 mila euro in caso di false attestazioni o omissioni di informazioni rilevanti).
Il regime di revocabilità degli atti sarà esteso anche a quelli compiuti dopo il deposito del ricorso. Il debitore che presenta un piano di risanamento attestato o un ricorso per concordato preventivo in prospettiva di continuità aziendale potrà ottenere nuova finanza quando il professionista “indipendente” ne attesti la necessità funzionale alla continuità stessa. Il debitore potrà essere autorizzato allo scioglimento dei contratti in corso di esecuzione alla data del ricorso (ad eccezione di quelli di lavoro subordinato). Ma vediamo nel dettaglio ogni aspetto della riforma.
Si riportano di seguito gli articoli così come modificati dal decreto legge, evidenziandone con diverso carattere le introduzioni e sostituzioni e barrando le parole abrogate.

 La lettera d) dell’art.67 comma III del R.D. 16.03.1942 n.267 è così modificata:
Art. 67 – (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie) (1)

1. Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato

d'insolvenza del debitore:

1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di

fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito

sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui e' stato dato o promesso;

2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con

danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore

alla dichiarazione di fallimento;

3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno anteriore alla

dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;

4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei

mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.

2. Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo

stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti

a titolo oneroso e quelli costitutivi di un ritto di prelazione per debiti, anche di

terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla

dichiarazione di fallimento.

3. Non sono soggetti all'azione revocatoria:

a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa

nei termini d'uso;

b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purchè non abbiano

ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei

confronti della banca;

c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi

dell'articolo 2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano

cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione,

conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso

abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale

dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado;

d)Gli atti i pagamenti e le garanzie concesse sui beni del debitore purchè posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria. Un professionista indipendente designato dal debitore iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall’art.28 lettere A) e B) deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.

Il decreto prevede, altres', a questo punto, che il piano può essere pubblicato, su richiesta del debitore, nel registro delle imprese e che a
ffinchè il professionista possa essere considerato indipendente, occorre che il medesimo:

-non sia legato all’impresa e a coloro che hanno interesse all’operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza di giudizio;

-sia, in ogni caso in possesso dei requisiti di cui all’art.2399 c.c.(requisiti di eleggibilità alla carica di sindaco;

-non abbia, neanche per il tramite di soggetti per i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo; 

e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del

concordato preventivo, dell'amministrazione controllata, nonché dell'accordo

omologato ai sensi dell'articolo 182-bis;

Il decreto legge aggiunge qui “NONCHE’ GLI ATTI, I PAGAMENTI E LE GARANZIE LEGALMENTE POSTI IN ESSERE DOPO IL DEPOSITO DEL RICORSO DI CUI ALL’ART.161”

f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate a dipendenti

ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito;

g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la

prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di

amministrazione controllata e di concordato preventivo.

4. Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione,

alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le

disposizioni delle leggi speciali.

Altro articolo del R.D. oggetto dell’intervento di urgenza di oggi è l’art.161.

Si riporta il testo integrale con le modifiche aggiunte (evidenziate con diverso carattere).

Art. 161. (Domanda di concordato).

1. La domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e'

proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui

l'impresa ha la propria sede principale; il trasferimento della stessa

intervenuto nell'anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della

individuazione della competenza.

2. Il debitore deve presentare con il ricorso:

a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e

finanziaria dell'impresa;

b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei

creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;

analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta e del piano

c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in

possesso del debitore;

d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente

responsabili.

e) un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta.

3. Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono

essere accompagnati dalla relazione di un professionista designato dal debitore in possesso

dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che

attesti la veridicita' dei dati aziendali e la fattibilita' del piano

medesimo.

4. Per la società la domanda deve essere approvata e sottoscritta a normadell'articolo 152.

5. La domanda di concordato e' comunicata al pubblico ministero ed è pubblicata a cura del cancelliere nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria.

6.L’imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice compreso fra sessanta e cento venti giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell’articolo 182 bis, primo comma. In mancanza, cessano gli effetti del ricorso a far data dal deposito. Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'articolo 163 il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111;
 

Riguardo alle modifiche all’art.168 sono riportate di seguito con diverso carattere, mentre le parole abrogate sono sbarrate:

Art. 168 - (Effetti della presentazione del ricorso)

1. Dalla data della presentazione del ricorso  pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e [fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo i

creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari  sul patrimonio del debitore.

2. Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono

sospese, e le decadenze non si verificano.

3. I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice nei casi previsti dall'articolo precedente.

Le ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci ripsetto ai creditori anteriori al concordato.

Il decreto prevede,poi, la possibilità da parte del debitore di essere autorizzato allo “scioglimento dei contratti in corso” con l’introduzione del seguente articolo:

Articolo 169-bis    (Contratti in corso di esecuzione)

Il debitore nel ricorso di cui all’art. 161 può chiedere che il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il giudice delegato, lo autorizzi a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso. Su richiesta del debitore può essere autorizzata la sospensione del contratto per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta.

In tali casi, il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento. Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato.

Lo scioglimento del contratto non si estende alla clausola compromissoria in esso contenuta.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato nonché ai contratti di cui agli articoli 72, ottavo comma, e 80 primo comma.»;

 

Il decreto interviene anche sugli accordi di ristrutturazioni dei debiti:

Art. 182-bis (Accordi di ristrutturazione dei debiti).

Il primo comma la cui originaria formulazione era la seguente:

1. “L'imprenditore in stato di crisi puo' domandare, depositando

la documentazione di cui all'articolo 161, l'omologazione di un

accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori

rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente

ad una relazione redatta da un professionista in possesso dei

requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d)

sull'attuabilita' dell'accordo stesso, con particolare riferimento

alla sua idoneita' ad assicurare il regolare pagamento dei creditori

estranei” è così sostuito:

L'imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando documentazione di cui all' articolo 161, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) sulla veridicità dei dati aziendali e sull’attuabilità dell’accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei nei rispetto dei seguenti termini:

a) entro cento venti giorni dall’omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;

b) entro cento venti giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell’omologazione.»;

L'accordo e' pubblicato nel registro delle imprese e acquista

efficacia dal giorno della sua pubblicazione.

Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore né acquisire titoli di prelazione se non concordati.

Si applica l'articolo 168, secondo comma.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il tribunale, decise leopposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con

decreto motivato.

Il decreto del tribunale e' reclamabile alla corte di appello ai sensi dell'articolo 183, in quanto applicabile, entro quindici giornidalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.".

5) l’ottavo comma è sostituito dal seguente: «A seguito del deposito di un accordo di ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma. Se nel medesimo termine è depositata una domanda di concordato preventivo, si conservano gli effetti di cui ai commi sesto e settimo.»;


 Inoltre il decreto aggiunge i seguenti articoli:

«Articolo 182-quinquies.   (Disposizioni in tema di finanziamento e di continuità aziendale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti)

Il debitore che presenta, anche ai sensi dell'articolo 161 sesto comma, una

domanda di ammissione al concordato preventivo o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’articolo 182 bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi 39dell’articolo 182 bis, sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a contrarre

finanziamenti, prededucibili ai sensi dell’art. 111, se un professionista designato dal debitore in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell’impresa sino all’omologazione, attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori.

L’autorizzazione di cui al primo comma può riguardare anche finanziamenti individuati soltanto per tipologia ed entità, e non ancora oggetto di trattative. Il tribunale può autorizzare il debitore a concedere pegno o ipoteca a garanzia dei medesimi finanziamenti. Il debitore che presenta domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, anche ai sensi dell'articolo 161 sesto comma, può

chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione della attivita' di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. L’attestazione del professionista non è necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell’ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori. Il debitore che presenta una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’articolo 182-bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell’articolo 182-bis, sesto comma, può chiedere al Tribunale di essere autorizzato, in presenza dei presupposti di cui al quarto comma, a pagare crediti anche anteriori per prestazioni di beni o servizi. In tal caso i pagamenti effettuati non sono soggetti all’azione revocatoria di cui all’articolo 67.

Articolo 182-sexies. (Riduzione o perdita del capitale della società in crisi)

Dalla data del deposito della domanda per l’ammissione al concordato

preventivo, anche a norma dell’articolo 161, sesto comma, della domanda

per l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione di cui all’articolo 182

bis ovvero della proposta di accordo a norma del sesto comma dello stesso

articolo e sino all’omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi

secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter

del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento

della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli

2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile.

Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della

proposta di cui al primo comma, l’applicazione dell’articolo 2486 del

codice civile.»;

g) all’articolo 184, primo comma, primo periodo, le parole «al decreto di apertura

della procedura di concordato» sono sostituite dalle seguenti: «alla pubblicazione nel

registro delle imprese del ricorso di cui all’articolo 161

g) all’articolo 184, primo comma, primo periodo, le parole «al decreto di apertura della procedura di concordato» sono sostituite dalle seguenti: «alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all’articolo 161»;

h) dopo l’articolo 186 è aggiunto il seguente articolo:

Articolo 186-bis  (Concordato con continuità aziendale)

Quando il piano di concordato di cui all’art. 161, secondo comma, lett. e)

prevede la prosecuzione dell’attività di impresa da parte del debitore,la

cessione dell’azienda in esercizio ovvero il conferimento dell’azienda in

esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione, si applicano le

disposizioni del presente articolo, nonché gli articoli 160 e seguenti, in

quanto compatibili. Il piano può prevedere anche la liquidazione di beni

non funzionali all’esercizio dell’impresa.

Nei casi previsti dal presente articolo:

a) il piano di cui all’articolo 161, secondo comma, lett. e), deve

contenere anche un’analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi

dalla prosecuzione dell’attività d’impresa prevista dal piano di

concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative

modalità di copertura;

b) la relazione del professionista di cui all’articolo 161, terzo comma,

deve attestare che la prosecuzione dell’attività d’impresa prevista dal

piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei

creditori;

c) Il piano può prevedere una moratoria fino a un anno

dall’omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio,

pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o

diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

Fermo quanto previsto nell’articolo 169-bis, i contratti in corso di

esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche

amministrazioni, non si risolvono per effetto dell’apertura della procedura.

Sono inefficaci eventuali patti contrari. L’ammissione al concordato

preventivo non impedisce la continuazione di contratti pubblici se il

professionista designato dal debitore di cui all’art. 67 ha attestato la

conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento. Di tale

continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la

società cessionaria o conferitaria d’azienda o di rami d’azienda cui i

contratti siano trasferiti. Il giudice delegato, all’atto della cessione o del

conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni.

L’ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a

procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l’impresa presenta

in gara:

a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui  all’articolo 67, lettera d) che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l’affidamento dell’appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all’esecuzione dell’appalto e a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all’appalto. Si applica l’articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Fermo quanto previsto dal comma precedente, l’impresa in concordato può

concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché

non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al

raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In

tal caso la dichiarazione di cui al precedente comma, lettera b), può

provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.

Se nel corso di una procedura iniziata ai sensi del presente articolo

l’esercizio dell’attività d’impresa cessa o risulta manifestamente dannosa

per i creditori, il tribunale provvede ai sensi dell’articolo 173. Resta salva la

facoltà del debitore di modificare la proposta di concordato.»

Il decreto sostituisce, inoltre, la 
rubrica del capo terzo del titolo sesto del R.D. con la seguente:

«Capo III.

Disposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati e liquidazione coatta amministrativa»

l)dopo l’articolo 236 è inserito il seguente:


«Articolo 236-bis
(Falso in attestazioni e relazioni)

Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli artt. 67, terzo

comma, lett. d), 161, terzo comma, 182-bis, 182-quinquies e 186-bis espone

informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti, è punito

con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000

euro.

Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per

altri, la pena è aumentata.

Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla

metà».