Concordato non soddisfa i creditori chirografari? Sì alla risoluzione per inadempimento
Tribunale, Rovigo, sentenza 30/11/2016
La prospettazione di una presumibile percentuale di soddisfazione, senza l’assunzione di un correlato obbligo di garanzia, non determina ex se i presupposti della risoluzione per inadempimento allorché vi sia uno scostamento percentualistico tra il prospettato e il soddisfatto; qualora, tuttavia, tale scostamento integri l’assenza di soddisfazione del ceto creditorio chirografario deve desumersi necessariamente il grave inadempimento.
È quanto ha stabilito il giudice del Tribunale di Rovigo nella presente sentenza.
Nella fattispecie, il ricorrente chiedeva la risoluzione del concordato omologato presentato ai sensi dell’articolo 186 l.f., da una società di costruzione, prospettando un grave inadempimento consistente nell’impossibilità di pagamento dei creditori chirografari, oltre che l’integrale pagamento dei creditori privilegiati, così come evidenziato dalla relazione del Commissario giudiziale.
Occorre precisare che nella proposta concordataria si indicava l’integrale pagamento dei creditori privilegiati e una percentuale indicativa del 18,6% a favore dei creditori chirografari.
La resistente chiedeva, dal canto suo, il rigetto della domanda, deducendo principalmente:
a) la necessità di valutare l’asserito inadempimento in relazione all’intera massa creditoria e non rispetto alla singola posizione del creditore ricorrente;
c) la mancanza di inadempimento, data l’integrale messa a disposizione dei beni indicati nel piano affinché il liquidatore provvedesse alla loro cessione, senza alcuna rilevanza dello scostamento tra le previsioni della proposta e la realizzazione dell’attivo in sede liquidatoria;
Nel corso del procedimento, il Commissario, su richiesta del Tribunale, aveva ricostruito puntualmente i valori di possibile - più che presumibile - realizzo di tutto il compendio immobiliare a disposizione della procedura, concludendo nei seguenti termini: “con l’attivo immobiliare netto si potrà soddisfare solo parzialmente i rispettivi creditori ipotecari e con l’attivo mobiliare, al netto della parte di competenza degli oneri in prededuzione e comprensivo degli attivi immobiliare dei cespiti non ipotecati, pari in totale ad euro 400.609,38, si potrà soddisfare solo parzialmente i creditori privilegiati mobiliari. […] nulla residua quindi per i creditori chirografari”.
Pertanto, il giudice ha concluso che “dato per assodato che dalla vendita di tutto il compendio immobiliare non possono derivare risorse economiche sufficienti per soddisfare nemmeno in misura simbolica i creditori chirografari, deve affermarsi essere integrato il grave inadempimento”.
In effetti, per la Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza 23 gennaio 2013, n. 1521) la causa concreta del concordato – nella fase statica del giudizio di ammissibilità, revoca o omologazione – diviene componente valutativa dinamica dell’inadempimento grave, posto che la proposta deve ritenersi ontologicamente caratterizzata dal vincolo di soddisfazione minima di tutti i creditori.
In altri termini, ciò che in origine avrebbe determinato l’arresto della procedura concordataria per assenza di causa concreta, determina successivamente la risoluzione per inadempimento.
Deve essere, invece, respinta la tesi dottrinale e giurisprudenziale che ritiene che, purché i creditori siano stati puntualmente informati dei presumibili esiti del concordato da parte del Commissario, non possa addivenirsi alla risoluzione del concordato allorché dalla liquidazione del patrimonio non derivi l’utilità economica prospettata (cfr. Corte di Appello di Genova, 23 ottobre 2014 in Ilfall. 11/2015; Trib. di Vicenza 7 maggio 2012).
Pertanto, data la assenza di istanze fallimentari da parte dei creditori e del pubblico ministero, il giudice ha accolto la domanda di risoluzione della procedura concordataria, ponendone i costi sostenuti dalla sola parte ricorrente a carico della società.