Ci si chiede se sia valido il testamento olografo redatto con la mano guidata da un terzo.
Come risaputo, il testamento è un negozio giuridico unilaterale, in quanto espressione della volontà del solo testatore, è personale, poiché quest'ultimo è l'unico soggetto legittimato a porlo in essere, non essendo ammessa forma di rappresentanza alcuna, non è ricettizio ma è revocabile e formale, dovendo estrinsecarsi, a pena di nullità, in una delle forme previste dalla legge.
Il testamento può essere ordinario o speciale:
  1. nell'ambito della prima categoria la legge distingue il testamento olografo da quello redatto per atto di notaio, a sua volta pubblico o segreto;
  2. mentre i testamenti speciali rappresentano particolari forme di testamento pubblico, riconosciute solo per determinate situazioni o circostanze eccezionali.
Il testamento pubblico, previsto dall'art. 603 c.c., rappresenta una delle due tipologie di testamento redatto, con le formalità previste dalla legge, per atto di notaio, ed ha natura di atto pubblico, facendo piena prova delle dichiarazioni del testatore fino a querela di falso.
Il testatore, in presenza di due testimoni o di quattro allorché incapace di leggere o scrivere oppure sordo, muto o sordomuto, dichiara la sua volontà al notaio, che la riceve, ne cura la redazione per iscritto e ne dà lettura al testatore in presenza dei testimoni. Di tali formalità è fatta menzione nel testamento, che deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio e deve indicare il luogo, la data del ricevimento e l'ora della sottoscrizione.
Il testamento segreto, altra fattispecie redatta per atto di notaio, è previsto dall'art. 604 c.c. e consiste nella consegna solenne al notaio, che la riceve e la conserva, di una scheda contenente le disposizioni testamentarie.
Detta consegna avviene personalmente, ad opera del testatore, alla presenza di due testimoni, ed il notaio provvede a sigillare la scheda testamentaria non ancora sigillata, redigendo inoltre, sullo stesso involto che contiene la scheda o su un altro, appositamente preparato, l'atto di ricevimento, che testatore, testimoni e notaio sottoscriveranno.
Tale testamento può essere scritto sia dal testatore che da un terzo, ed anche con mezzi meccanici, ma deve sempre essere sottoscritto dal testatore, salvo che questi non sappia scrivere o non abbia potuto sottoscrivere per altro impedimento. In tal caso, tuttavia, il testatore deve dichiarare al notaio ricevente di aver letto il testamento e di approvarlo, nonché la causa che gli ha impedito la sottoscrizione, che verrà menzionata nell'atto di ricevimento.
Chi non sa o non può leggere non può fare testamento segreto.
I testamenti speciali si configurano poi come dichiarazioni rese dal testatore ad un pubblico ufficiale od assimilato in circostanze particolari e redatte per iscritto ad opera di quest'ultimo, con un efficacia limitata nel tempo e pari a tre mesi dal ritorno della situazione normale.
Si collocano dunque nel novero dei testamenti speciali quelli redatti in occasione di malattie contagiose, calamità pubbliche ed infortuni, che vengano ricevuti da notaio, conciliatore (oggi giudice di pace) del luogo, sindaco od assessore delegato che ne faccia le veci nonché da ministro di culto (art. 609 c.c.).
Ulteriori fattispecie speciali sono rappresentate poi dai testamenti in navigazione marittima od aerea, ricevuti dal comandante della nave o dell'aereo (artt. 611 e 616 c.c.), nonché dai testamenti dei militari e assimilati, raccolti per iscritto da un ufficiale, da un cappellano militare o da un ufficiale della Croce rossa (art. 617 c.c.). 
Il testamento olografo, previsto dall'art. 609 c.c., costituisce la fattispecie più semplice. Si configura infatti come scrittura privata e presenta la caratteristica di dovere essere necessariamente scritto per intero, nonché datato e sottoscritto, di mano del testatore.
La mancanza di autografia rende infatti il testamento nullo, mentre la sottoscrizione, posta alla fine delle disposizioni, deve contenere nome e cognome del testatore, oppure uno pseudonimo che lo individui con certezza. La data, infine, deve contenere l'indicazione del giorno, mese ed anno, in cui il testamento fu scritto.
Il codice civile, per garantire l'autenticità di un testamento olografo e, quindi, la sua validità, dispone all'articolo 602 che in sede di redazione dell'atto debbano essere rispettati tre requisiti essenziali, rappresentati dall'autografia, dalla data e dalla sottoscrizione.
 È indubbio, quindi, che l'atto vada scritto di pugno dal testatore in tutte le sue parti, di certo senza l'ausilio di mezzi meccanici, ma anche, per giurisprudenza ormai costante, senza l'ausilio di terzi.
 Che l'aiuto nella scrittura da parte di un soggetto diverso da chi dispone escluda il requisito dell'autografia è stato sancito infatti diverse volte dalla Cassazione. Si pensi, ad esempio, alla pronuncia numero 24882/2013 e alla recentissima sentenza numero 5505/2017.
 Già nel 2013, conformandosi a diversi precedenti, la Corte aveva ritenuto che la guida della mano del testatore ad opera di altri rende invalido il testamento a prescindere dall'eventuale corrispondenza tra quanto disposto e le volontà del de cuius. Con la sentenza del 2017 (qui sotto allegata), poi, i giudici non hanno fatto eccezioni neanche dinanzi al tremolio che affliggeva nel caso di specie il testatore e che gli rendeva difficile scrivere da solo.
 In quest'ultima occasione, peraltro, i giudici hanno ribadito l'espresso distacco rispetto alla sentenza numero 32 del 7 gennaio 1992 che aveva sancito un orientamento diverso, ammettendo in casi eccezionali la guida nella scrittura. Al di là delle diversità delle vicende, per la Corte la soluzione ormai consolidata che perviene alla nullità del testamento per difetto di autografia ogni volta che un terzo intervenga nella scrittura deve ritenersi più corrispondente alla ratio della norma codicistica: una simile condotta, infatti, è in ogni caso "idonea ad alterare la personalità e l'abitualità del gesto scrittorio", ovverosia due requisiti che devono ritenersi indispensabili affinché si possa parlare effettivamente di autografia.  
Oltretutto, se si ritenesse diversamente si andrebbe contro le finalità di chiarezza e semplificazione che orientano la disciplina del testamento olografo, condizionando l'accertamento della sua validità a circostanze quali l'effettivo fine che ha ispirato l'intervento del terzo e la reale corrispondenza di quanto scritto nell'atto con la volontà del testatore".