Al momento del decesso di una persona (de cuius), si apre la "successione ereditaria".
I diritti patrimoniali del defunto vengono trasferiti ad altri soggetti che subentrano in tutte le situazioni giuridiche relative al de cuius, sia per le attività, che per le passività.
Il complesso di norme che regola tale trasferimento si chiama diritto ereditario o successorio e origina due tipi di casi:

1.    la successione a titolo universale. In questo caso il successore, che prende il nome di "erede", subentra nella posizione giuridica patrimoniale del defunto;

2.    la successione a titolo particolare. In questo caso il successore diventa "legatario", in base alla legge o al disposto testamentario, e succede solamente in uno o più rapporti ben determinati.

L'erede, e non il legatario, subentra quindi in tutti i rapporti patrimoniali trasmissibili, ovvero acquisisce anche gli eventuali debiti, ed è legittimato nei processi e nei procedimenti che aveva instaurato in vita il defunto.
Strettamente connessa a tale circostanza è la regola secondo la quale l'eredità deve essere accettata, mentre il legato, migliorando sostanzialmente la posizione giuridica del ricevente, viene acquisito anche senza accettazione, salva facoltà di rinuncia.
Il trasferimento dei diritti patrimoniali può avvenire per legge, cioè secondo quanto stabilito dal Codice Civile, o per TESTAMENTO, cioè secondo quanto stabilito dal deceduto.
Le successioni si distinguono, pertanto, in: LEGITTIME TESTAMENTARIE NECESSARIE.
Se il defunto non ha disposto in tutto o in parte dei suoi beni, interviene la legge ad indicare come essi devono essere assegnati e distribuiti; si apre cioè una successione legittima.
I familiari che ereditano per Legge sono:
- coniuge;
- figli (legittimi, naturali, legittimati e adottivi);
- fratelli (in assenza dei figli);
- ascendenti (in assenza dei figli);
- altri parenti entro il 6° grado (solo se unici eredi).
Nell'eventualità di premorienza degli eredi legittimi, succedono i parenti più prossimi di grado, nel rispetto della quota originariamente spettante all'erede.
In mancanza di eredi l'eredità è devoluta allo Stato il quale non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.
I figli legittimi, nati in costanza di matrimonio, sono equiparati ai figli naturali, purché riconosciuti volontariamente dai genitori. Essi succedono per legge al padre e alla madre in parti uguali.
Lo status di figlio legittimo è acquistato direttamente anche dal figlio adottato in forza della adozione legittimante: egli, dunque, non è semplicemente equiparato ad un figlio legittimo, ma risulta tale a tutti gli effetti.
Il coniuge concorre a pieno diritto nell'eredità. Al coniuge è devoluta l'intera eredità solo in mancanza di figli, ascendenti, fratelli e sorelle; in caso contrario, concorre con gli altri eredi legittimi secondo quote stabilite dalla legge.
Il coniuge separato senza ADDEBITO gode dei medesimi diritti del coniuge non separato.
Al coniuge del de cuius viene attribuito il diritto di abitazione della casa familiare e di uso dei mobili che la arredano vita natural durante, in forza di legati, ossia di successione a titolo particolare.
La tabella seguente esprime la situazione delle successioni ereditarie nel caso di morte senza testamento.

Coniuge vivente

Eredi

Quote spettanti

Coniuge
(in mancanza di figli, fratelli e ascendenti)

Coniuge

Intera eredità

Coniuge + Figlio unico
(anche se viventi fratelli e ascendenti)

Coniuge

50% eredità + diritto abitazione

Figlio unico

50% eredità

Coniuge + 2 o più figli
(anche se viventi fratelli e ascendenti)

Coniuge

33,33% eredità +dir. abitazione

Figli

66,66% in parti uguali

Coniuge + Ascendente/i
(senza figli e fratelli)

Coniuge

66,66% eredità +dir. abitazione

Ascendente/i

33,33% eredità in parti uguali

Coniuge + 1 o più fratelli
(senza figli e ascendenti)

Coniuge

66,66% eredità +dir. abitazione

Fratelli

33,33% eredità in parti uguali

Coniuge + Ascendente/i + 1 o più fratelli
(senza figli)

Coniuge

66,66% eredità + dir. abitazione

Ascendente/i

25% in parti uguali

Fratelli

8,33% in parti uguali

Senza Coniuge

1 o più figli
(anche se viventi fratelli e ascendenti)

figli

Intera eredità in parti uguali

Ascendente/i
(senza figli e fratelli)

Ascendente/i

Intera eredità in parti uguali

1 o più fratelli
(senza figli e ascendenti)

1 o più fratelli

Intera eredità in parti uguali

Ascendente/i + 1 o più fratelli
(senza figli)

Ascendente/i

50% eredità in parti uguali

Fratelli

50% eredità in parti uguali

Altri parenti entro il 6° grado
(se unici eredi)

Altri parenti entro il 6° grado

Intera eredità in parti uguali ai parenti di grado più prossimo

Possono fare TESTAMENTO tutte le persone per legge non incapaci. Sono incapaci di disporre per testamento:
-  i minorenni;
-
gli interdetti per infermità di mente;
- gli incapaci naturali.
Esistono diverse forme di testamento
-  il testamento olografo;
- il testamento per atto di notaio, distinguibile in:

·         testamento pubblico

·         testamento segreto

Testamento olografo

Viene scritto a mano e deve essere apposta la data e la firma; può essere conservato in un luogo segreto e fare in modo che venga rinvenuto al momento opportuno, consegnato ad una persona di fiducia o depositato presso un notaio che redigerà un verbale alla presenza di due testimoni.

Testamento pubblico

Viene redatto da un notaio, alla presenza di testimoni, in base alle dichiarazioni rilasciate dal testatore. Il notaio provvederà alla registrazione ed alla conservazione del testamento; offre maggiori garanzie del testamento olografo sia in ordine alla sua conservazione e integrità sia per quanto riguarda l'accertamento della volontà del testatore.

Testamento segreto

E' un testamento olografo che viene depositato sigillato presso un notaio che non ne conosce il contenuto e che provvede alla conservazione.Ciascuno può disporre dei suoi beni per il periodo successivo alla morte, nel modo che ritiene più opportuno, purchè non leda i diritti che la legge assicura ai seguenti congiunti più stretti:
- coniuge;
-  figli naturali, legittimi, legittimati, adottivi;
- ascendenti legittimi (se mancano i figli).
In presenza di tali congiunti una parte dei beni del defunto deve comunque essere attribuita a loro, anche se nel testamento è previsto diversamente. La quota che la legge riserva a costoro si chiama "quota di legittima", i successibili che vi hanno diritto sono designati con il nome di legittimari e non devono essere confusi con i successori legittimi cioè con coloro ai quali l'eredità è devoluta per legge in mancanza di testamento.
Se all'apertura della successione vi sono dei legittimari, il patrimonio ereditario si distingue in due parti:
1. disponibile: quota parte del patrimonio della quale il testatore era libero di disporre attribuendola a chiunque avesse voluto anche agli eredi già beneficiari della quota di legittima (legittimari). In questa circostanza, la quota disponibile va ad accrescere la quota legittima;
2. legittima: quota parte del patrimonio della quale il testatore non poteva disporre perché spettante per legge ai legittimari.
Anche nella successione con testamento vale la regola che, nell'eventualità di premorienza degli eredi legittimari, succedono i parenti più prossimi di grado, nel rispetto della quota originariamente spettante all'erede.
La tabella seguente esprime la situazione delle successioni ereditarie nelle quali è presente un testamento.

Coniuge vivente

Situazione ereditaria

Eredi

Quota legittima

Quota disponibile

Coniuge
(in mancanza di figli e senza ascendenti)

Coniuge

50% eredità + diritto abitazione

50% eredità

Coniuge + Figlio unico
(anche se viventi gli ascendenti)

Coniuge

33,33% eredità + dir. abitazione

33,33% eredità

Figlio unico

33,33% eredità

Coniuge + 2 o più figli
(anche se viventi gli ascendenti)

Coniuge

25% eredità + dir. abitazione

25% eredità

Figli

50% eredità in parti uguali

Coniuge + Ascendente/i
(senza figli e fratelli)

Coniuge

50% eredità + dir. abitazione

25% eredità

Ascendente/i

25% eredità

Senza Coniuge

Figlio unico
(anche se viventi gli ascendenti)

Figlio unico

50% eredità

50% eredità

2 o più figli
anche se viventi gli ascendenti)

Figli

66,66% eredità in parti uguali

33,33% eredità

Ascendente/i
(senza figli)

Ascendente/i

33,33% eredità

66,66% eredità

Senza figli e ascendenti

Senza figli e ascendenti

Niente

Intera eredità

Qui di seguito qualche esempio di grado di parentela:

Parentela di grado

Esempio

genitore - figlio

nonno - nipote (figlio di figlio) - fratello

zio - nipote (figlio di fratello)

1° cugino

2° cugino - figlio di 1° cugino

figlio del 2° cugino

Per Legge possono succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell'apertura della successione.
Si presume concepito chi è nato entro 300 giorni dalla morte della persona che ha lasciato l'eredità.
Possono succedere nel testamento anche le persone giuridiche e gli enti non riconosciuti.
La rinuncia all'eredità deve essere totale, non può essere condizionata né a termine né parziale (articolo 520 del Codice civile). Deve risultare da atto formale e deve effettuarsi o con una dichiarazione ricevuta da un notaio o effettuata davanti il cancelliere del tribunale (articolo 519 del Codice civile).
Con la rinuncia di un erede, la parte che sarebbe a lui spettata viene attribuita in accrescimento agli altri coeredi a meno che non vi sia il subentro di un discendente legittimo. Il rinunciante è considerato come se non fosse mai stato chiamato all'eredità.

La rinuncia è un atto revocabile semprechè non sia trascorso il termine per la prescrizione della facoltà di accettare l'eredità.