Il de cuius può disporre del proprio patrimonio liberamente con l'unico limite invalicabile costituito dalla quota di legittima che è la quota di eredità stabilita dal legislatore per i soggetti che possono succedere al testatore.
Se il de cuius con testamento dispone delle proprie sostanze e lede la quota legittima il legittimario danneggiato può far ricorso ai mezzi previsti dalla legge.
Si fa ricorso al procedimento di reintegra della quota di riserva,  al solo fine di poter stabilire l'esistenza e la gravità della lesione della legittima, oltre al valore dell'integrazione che spetta all'erede legittimario pretermesso.

In concreto nel corso del giudizio introdotto dopo aver inoltrato l'istanza per la mediazione ed aver atteso l'esito della stessa, in quanto ex lege obbligatoria per la materia delle successioni, occorre determinare il valore dell'asse ereditario tramite la c.d. riunione fittizia dei beni, ossia si valuta l'intero asse ereditario facendo rientrare  nella valutazione complessiva anche i beni donati in vita dal de cuius.

Il valore di cui si tiene conto è riferito al valore di mercato dei beni al momento dell'apertura della successione.

L'erede legittimario pretermesso  è  titolare di un credito di valore e non di valuta dunque, se il legittimario non può conseguire la quota allo stesso spettante in natura, affinché il denaro rappresenti l'esatto valore della quota che gli sarebbe spettata, è d'uopo rivalutare tale credito al momento della decisione e si fa riferimento agli indici ISTAT sul costo della vita. Nel caso in cui si tratti di beni fruttiferi si devono corrispondere anche i frutti non percepiti dalla data della domanda al saldo.

In tal senso si è espressa una recente pronuncia della Suprema Corte i cui riferimenti normativi sono i seguenti: CC Art. 540;CC Art. 542;CC Art. 554;CC Art. 556.
Si riporta di seguito integralmente la massima della Cassazione Civile Sez. II, 19/05/2005, n. 10564: Il credito del legittimario pretermesso è un credito di valore e non di valuta. Pertanto, ove il legittimario non possa conseguire la quota in natura, affinché il denaro costituisca l'esatto valore della quota che gli sarebbe spettata, bisogna rivalutare tale credito al momento della decisione, facendo riferimento agli indici Istat sul costo della vita. Inoltre, trattandosi di beni fruttiferi bisogna, altresì, corrispondere i frutti non percepiti (o gli interessi compensativi in caso di somma di denaro) dalla data della domanda al saldo.