Si ritrovano tracce certe dell’olografo in una novella del codice Teodosiano del d.c. 446 nella quale viene ammessa questa possibilità di testare. Parallamente e già prima era nata la collatio scriptarum (ovvero la perizia grafica effettuata con la comparazione di scritture per i casi di falsi); nel periodo medievale l’olografo non ebbe molta rilevanza soprattutto per la scarsa alfabetizzazione; col Rinascimento e l’accesso quasi generalizzato alla cultura il testamento olografo trovò largo utilizzo, divenendo una delle formule testamentarie più frequenti.

 “Il testamento olografo oggi?”

Ci si domanda se ancora oggi nel 2011 si possa concepire l’utilizzo di una simile disposizione a fronte delle moderne tecnologie e delle nuove forme di comunicazione e interrelazione sociale che sembrano relegarlo ad istituto giuridico anacronistico e desueto; ed invece si assiste ad un ricorso ancora vivo a questo strumento giuridico che negli ultimi anni è addirittura aumentato e (conseguentemente direi…) ad un contenzioso crescente avente ad oggetto proprio l’olografo.

Sarà per la natura di segretezza che conserva lo scritto olografo, sarà per “l’effetto badanti” e per le modifiche profonde dei ruoli sociali nella famiglia o, a mio parere, perché il testamento olografo rimane forse l’ultimo atto personale segreto ed intimo a fronte della globalizzazione indiscriminata della nostra identità (con buona pace della sbandierata privacy).
 

Tornando quindi al nipote onesto che consentì la nascita dell’istituto dell’olografo immaginiamolo oggi alle prese invece con un testamento olografo infausto che lo ovviamente lo esclude a favore di un altro soggetto.

Di norma ci si rivolge ad un avvocato raramente direttamente al perito grafico o all’esperto di scritture (calligrafo, perito calligrafico, perito grafologo, grafologo giudiziario, esperto grafologico,  ne ho sentito anche  altre esperto in comparazione  di falsi e grafo analisi scritturale ?ecc….).

Qualsiasi definizione assume l’esperto, che chiameremo per comodità perito grafico,  questi ha subito a che fare con una scheda testamentaria olografa in fotocopia che il famoso nipote assume di essere sicuramente Falsa.

Ti portano spesso solo l’olografo e ti chiedono mi dica (subito) se questo testamento è stato scritto dal nonno? In questi casi il perito DEVE richiedere di

1)    VISIONARE (ISPEZIONARE) L’ORIGINALE presso lo studio notarile che ha pubblicato l’olografo;

2)    OVE POSSIBILE DOCUMENTAZIONE DI COMPARAZIONE IN ORIGINALE e di certa provenienza (atti pubblici, certificazioni di notorietà) a e che

3)    Richiedere cartelle cliniche del de cuius, conoscere la sua storia finale, anamnesi grafica e personale del soggetto, il suo stato di salute ecc.

LA PRIMA COSA da fare è andare dal Notaio che ha pubblicato il testamento, e lì iniziano i primi problemi perché i Notai, in perfetta buona fede si intende, sono molto elastici nel rilasciare copie conformi, ma poco inclini a permettere di far ispezionare l’originale dell’olografo, quasi come se venisse messa in dubbio la loro professionalità in merito ad una pubblicazione di un testamento olografo che "in astratto" potrebbe essere falso.


IL TESTAMENTO OLOGRAFO è UN ATTO PUBBLICO.

Va da sè che tale natura ci consente di acquisirne copia e soprattutto di ispezionare l’originale;

invero grazie ad una recente novella apportata dal D.lgs n.110/2010 alla legge sull’ordinamento del notariato, la n.89/1913, è possibile procedere non solo all’ispezione dell’olografo ma anche al rilascio si copia sul supporto informatico indicato dal richiedente perito.

Pertanto il perito può ispezionare l’originale e richiedere il rilascio di quanto ispezionato in un supporto informatico dallo stesso indicato (si pensi al CD ..).


LA SECONDA COSA è richiedere atti di comparazione sicuramente attribuibili al de cuius, sia perché la nostra perizia già inizialmente viene rivestita di una certa autorevolezza e coperta da contestazioni quantomeno relativamente alla autenticità delle scritture di comparazione.

La TERZA COSA, è richiedere più notizie possibili della storia personale del de cuius, cartelle cliniche, certificazioni mediche, ogni cosa può essere rilevante.


Ed ora poniamo il caso che l’esito dell’esame peritale così svolto conduca ad una non identità di mano, parziale od integrale;

l’art.602 al primo e secondo comma, sancisce” il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore”.

Quindi Tre sono i requisiti fondamentali: autografia data e firma

La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni.

Art.606, “il testamento è nullo quando manca l’autografia o la sottoscrizione nel caso di testamento olografo”.

Quale casistica ?
la casistica in materia è davvero ricca e non di rado alcune peculiarità dell'olografo possono mettere in difficoltà il perito e l'avvocato: eccone alcune:

-         Testamento olografo parzialmente redatto dal de cuius, oppure solo firmato dallo stesso e magari scritto da altra persona;

-          olografo senza data o con data errata o futura (ad esempio natale 2012);

-          testamento redatto in stampatello o in dialetto;

-          testamento redatto da analfabeta;

-          testamento a matita o con penna cancellabile;

-          abrasioni e cancellature con scritture sovrastanti;

-          su supporti particolari ( Divano ecc. ) 

-         Mani aiutata, mani inerte, mano forzata.
per risolvere questi casi è necessaria una seria e responsabile analisi del testamento olografo da parte di un perito grafico adeguatamente preparato.

abtract Avv. Salvatore Caccamo
grafologo specializzato in grafologia giudiziaria