Il testamento è l’atto attraverso il quale il testatore dispone delle proprie sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere.
Esistono tre forme di testamento: vi sono quello pubblico e quello segreto, che coinvolgono necessariamente il notaio e comportano dei costi, e quello olografo, il quale può essere scritto di proprio pugno, facendo però attenzione a rispettare i requisiti di legge per non incorrere nella sua invalidità.
I requisiti sono solo tre, per il resto per scrivere il testamento potrà essere utilizzato anche un semplice foglio di carta. Il testamento olografo deve essere scritto, interamente, dal testatore: non è valida la sottoscrizione di fogli stampati a computer o a macchina.
Lo scritto deve inoltre essere datato e sottoscritto. La data consente di capire se, nel momento in cui il testamento è stato scritto, il testatore fossa capace di intendere e volere. E’ opportuno indicare giorno, mese e anno per non incorrere in contestazioni sulla validità, ma la data può essere ricostruita anche attraverso parole sostitutive che consentano di risalire con certezza al giorno in cui fu scritto, come “Natale 2012” che si riferisce senza incertezza al giorno al 25 dicembre 2012.
Quanto alla sottoscrizione è consigliabile firmare in corsivo con nome e cognome, anche se sono ammessi vezzeggiativi o pseudonimi (si pensi a Jovanotti per Lorenzo Cherubini, oppure ai soprannomi con cui venivano chiamati alcuni dei nostri nonni o genitori nel paese), a condizione che individuino con certezza il testatore. L’indicazione del luogo non è richiesta a pena di nullità.
E’ importante ricordare che il testamento può sempre essere revocato dal testatore.

Nell’ipotesi in cui venga scritto un secondo testamento questo comporta la revoca di quello precedente, anche se non è stato espressamente previsto nello scritto (revoca tacita). La revoca tacita opera solo quando i due testamenti sono incompatibili fra loro, contrariamente si integreranno.
Pertanto saranno incompatibili i due testamenti che assegnino quote differenti agli eredi. In questo caso sarà efficace solo il secondo testamento.
Al contrario saranno entrambi validi e si integreranno due testamenti qualora nel primo vengano indicate le quote da destinare agli eredi, mentre nel secondo venga indicato uno specifico bene che si vuole lasciare ad uno dei figli (purché nel rispetto delle quote di legittima).
Qualora l’incompatibilità riguardi non l’intero testamento, ma solo una parte del suo contenuto, la parte non incompatibile sarà comunque valida.
Avv. Alberto Giupponi