La legge prevede tre categorie di eredi: la prima è quella di coloro ai quali è riservata obbligatoriamente una quota di eredità, anche in presenza di disposizioni testamentarie del defunto (successori necessari, detti anche legittimari), la seconda quella di coloro che sono chiamati all'eredità, nel caso in cui il defunto non abbia lasciato un testamento che disponga diversamente (gli eredi legittimi), la terza coloro che sono indicati nelle disposizioni di ultima volontà del defunto (gli eredi testamentari).
 

Tra coloro che possono comunque vantare un diritto nella successione vi sono anche quei soggetti, ai quali il defunto abbia lasciato uno o più determinati beni del suo patrimonio, ipotesi che ovviamente può verificarsi solo in caso di successione testamentaria.  Tale disposizione particolare è detta legato e chi la riceve viene definito legatarioIl legatarionon assume la qualifica di erede, egli ha solo il diritto di vedersi trasferire il bene o i beni che gli sono stati espressamente destinati dal defunto, ma non risponde neppure dei debiti ereditari.
Esemplificando, se nel testamento il defunto ha espresso la sua volontà di lasciare ad una determinata persona tutti i libri della sua biblioteca, oppure il denaro depositato su un certo conto corrente, questi sono da considerarsi non quote di eredità, ma legati. Se invece, il defunto ha lasciato un terzo di tutti i suoi beni ad un soggetto determinato, questi assume la qualità di erede a tutti gli effetti.
 

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legittimari sono i successori cui la legge riserva una quota di eredità, in ragione della parentela stretta con il defunto. Sono il coniuge, i figli legittimi, legittimati e adottivi, i figli naturali (cioè nati fuori dal matrimonio del defunto) riconosciuti o dichiarati, gli ascendenti legittimi (i genitori del defunto).
 

Le quote di eredità che per legge spettano a questi soggetti sono diverse tra loro  e dipendono dal numero degli eredi legittimari e dall'eventuale concorso tra loro. In particolare:

  • - all'unico figlio è riservata la metà del patrimonio del padre defuntose i figli sono più di uno, ad essi è riservata la quota di due terzi, in parti uguali tra loro; nel caso, invece, di concorso tra figli legittimi e figli naturali, a questi ultimi è assegnata la metà della quota dei primi;
  • - al coniuge del defunto è riservata la quota di metà del patrimonio dell'eredità, salvo che concorra con i figli, per cui, in tal caso, se il figlio è uno solo, sia al coniuge che al figlio spetta ciascuno un terzo del patrimonio; se i figli sono più di uno al coniuge è riservato un quarto e ai figli la metà del patrimonio, in quote uguali tra loro; il coniuge separato legalmente concorre con gli stessi criteri, a meno che la separazione gli sia stata addebitata con sentenza definitiva;
  • - in ogni caso, al coniuge sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili cha la corredano;
  • - nel caso in cui il defunto non abbia né figli né coniuge, agli ascendenti è riservato un terzo del patrimonio; se questi invece concorrono con il coniuge e non vi siano dei figli, la quota riservata agli ascendenti è di un quarto, mentre al coniuge va la metà del patrimonio; in entrambi i casi, la quota degli ascendenti è divisa in parti uguali tra quelli da parte del padre e quelli da parte della madre del defunto.


Cosa accade se queste quote non sono rispettate dal testatore? Le quote dei legittimari non possono essere variate neppure per volontà del defunto, per cui nel testamento egli deve tenere conto delle stesse e limitarsi a disporre solo del residuo patrimonio (significativamente, questa parte è comunemente chiamata disponibile); se nel testamento la legittima è violata, i legittimari hanno il diritto di richiedere la riduzione dei lasciti agli altri eredi o legatari, così da reintegrare la propria quota di legittima.