Per la precisione, anziché tassarle con l'apposita imposta esse saranno assoggettate ad imposta di registro, ipotecarie e catastali.
Nello specifico, ai sensi dell’art. 47 della Legge 296/2006, l’imposta è dovuta per tutte le donazioni i cui atti sono stati formati dal 01/01/2007 deve essere pagata nelle seguenti misure:

? per i trasferimenti a favore del coniuge e parenti in linea retta: 4% sul valore netto eccedente, per ciascun beneficiario, il milione di euro;

? per i trasferimenti a favore dei fratelli e delle sorelle: 6% sul valore netto eccedente, per ciascun beneficiario, i 100.000 euro;

? per trasferimenti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché agli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6% senza franchigia;

? per trasferimenti a favore di altri soggetti: 8% senza franchigia;

Se la donazione riguarda un immobile o un diritto immobiliare dovranno essere corrisposte anche pagate anche le imposte ipo-catastali, da versare con le seguenti modalità:
- imposta ipotecaria del 2% sul valore del bene, minimo 168 euro;
- imposta catastale dell'1% sul valore del bene, minimo 168 euro.
Il beneficiario che goda delle agevolazioni “prima casa” è tenuto al pagamento delle predette imposta nella misura fissa di 168 Euro.
Per quanto concerne, invece, il caso in cui beneficiario dei trasferimenti sia una persona portatrice di handicap grave (ai sensi della legge 104/92), l’imposta si applica esclusivamente per le donazioni di valore superiore a 1.500.000 euro.