Diversamente, la donazione è un contratto ad effetti obbligatori se con essa si assume un obbligo, che può anche avere carattere periodico.

L’ oggetto della donazione ed oggetti inammissibili
Con riferimento all’oggetto, il contratto di donazione si differenza dai contratti onerosi e genericamente gratuiti. Ai sensi dell’art. 771, comma 1, c.c., non possono costituire oggetto di donazione i “beni futuri”, e qualora lo fossero, l’attribuzione sarebbe nulla rispetto agli stessi. Eccezione a detto divieto è quella prevista per i frutti che non si siano ancora separati dalla cosa principale al momento della donazione.
Sul punto occorre, però, ricordare l’ipotesi prevista dall’art. 771, 2 comma, c.c. in forza del quale si finisce per ammettere la possibilità che la donazione abbia ad oggetto un bene che si incrementa progressivamente. Se, ad esempio viene donata un’universalità di cose, come una collezione di opere d’arte, fino a quando il donante continui a trattenerla con sè, anche i beni che successivamente andranno ad inserirsi nella universalità donata entreranno a far parte dell’attribuzione se non è diversamente previsto. Altra eccezione è quella che riguarda gli incrementi di un’azienda donata ma rimasta nella disponibilità del donante, fatta eccezione ovviamente per i beni immobili.
Altra eccezione sembra essere la previsione, ex art. 772 c.c., della possibilità di concludere una donazione avente per oggetto prestazioni periodiche che si estinguerà alla morte del donante.

I soggetti del contratto: donante e donatario
Sono idonei a compiere un atto di donazione coloro che abbiano raggiunto la maggiore età. Nel caso, però, in cui il donante dimostri di non essere stato in grado di intendere e di volere al momento dell’attribuzione, lo stesso ed i suoi eredi potranno chiederne l’annullamento nei cinque anni successivi. In tal caso, non opera la regola generale dei contratti in forza della quale occorre dimostrare anche l’approfittamento dell’altro contraente.
Tuttavia vi sono delle eccezioni. Possono compiere donazioni con l’assistenza del proprio tutore o curatore, il minore ultrasedicenne e l’inabilitato autorizzati alla celebrazione del matrimonio, nell’ambito delle “convenzioni matrimoniali” che li riguardano.
Altra eccezione è quella relativa alle ipotesi in cui i soggetti rappresentanti legali di persone incapaci, interdetti e di inabilitati possono effettuare donazioni in caso di matrimonio celebrato dai discendenti degli incapaci e, comunque, a favore dei discendenti stessi. In quest’ultimo caso occorre però l’autorizzazione del Tribunale, con riferimento agli interdetti, e del Giudice tutelare per l’inabilitato.
Per quanto concerne, invece, la capacità a ricevere donazioni, vi sono delle circostanze tali da ritenere che possa esistere un conflitto di interessi tale da aver influito illegittimamente sulla volontà del donante. E’ il caso previsto espressamente dall’art. 799 c.c., in forza del quale è nullo il contratto di donazione a favore del tutore e del protutore, anche se fatta a favore dei loro genitori, discendenti e coniuge.

Forma della donazione
La donazione è un contratto solenne. Ai sensi dell’art. 782 c.c., infatti, esso deve rivestire non solo forma scritta, ma deve essere redatto per atto pubblico notarile alla presenza di due testimoni.

Gli elementi accidentali della donazione

Condizione di reversibilità e riserva di disporre
L’art. 791 e 792 c.c. prevede che il donante possa apporre alla donazione una condizione di reversibilità, per il caso in cui il donatario o gli eredi dello stesso non sopravvivano al donante. In tal caso, infatti, le donazioni si risolvono e i beni donato tornano al donante liberi da ogni pegno ed ipoteca, salvo taluni limiti posti dalla legge.
Trattandosi di condizione risolutiva, gli eventuali acquisti di terzi dal donatario non sono fatti salvi, avendo essi stessi acquistato sotto condizione.
Si configura alla stregua di una condizione risolutiva anche l’ipotesi, prevista dall’art. 790 c.c., di riserva, da parte del donante, della facoltà di disporre di qualche oggetto compreso nella donazione. Ai sensi del predetto articolo, inoltre, la riserva può riguardare anche una somma di denaro.

Condizione
Anche se il Codice prevede espressamente una sola ipotesi di condizione, quella di reversibilità di cui ai predetti artt. 791 e 792 c.c., è pacificamente ammessa l’apposizione alla donazione di una clausola condizionale, il cui regime è analogo a quello previsto per l’onere.
Come per stabilito per l’onere, quindi, la condizione se illecita o impossibile rende nullo l’intero contratto se ne ha costituito la ragione determinate, mentre in caso contrario sarà considerata come non apposta.



Termine

Come già esposto per la condizione, anche con riferimento al termine occorre precisare che non vi è alcuna disposizione codicistica che preveda l’apposizione di un termine da cui far decorrere o cessare gli effetti dell’atto di liberalità. Tuttavia, possiamo affermare con certezza che l’apposizione di un termine non è incompatibile con la natura della donazione, anche se occorre distinguere tra termine iniziale e finale. Mentre, infatti, l’apposizione di un termine iniziale non crea alcun problema, l’inserimento di un termine finale, dal quale far dipendere la cessazione degli effetti dell’ atto di liberalità, nell’ipotesi di donazione con effetti reali presupporrebbe l’esistenza nel nostro ordinamento della proprietà temporanea.