LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GARRIBBA   Tito          -  Presidente   -
Dott. GRAMENDOLA Francesco P.  -  Consigliere  -
Dott. CORTESE    Arturo        -  Consigliere  -
Dott. LANZA      Luigi         -  Consigliere  -
Dott. CITTERIO   Carlo    -  rel. Consigliere  -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.A. N. IL [Omissis];

avverso  l’ordinanza  n.  775/2010  TRIB.  LIBERTA’  di  MESSINA  del 14/10/2010;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
sentite le conclusioni del PG, Dott. Fraticelli per il rigetto.

Ragioni della decisone

1. Avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Messina ha rigettato la richiesta di riesame proposta da B.A. nei confronti della misura cautelare della custodia in carcere applicata, il 4.10.2010 dal locale GIP, per i delitti di maltrattamenti e lesioni volontarie aggravate in danno di M.P., con cui l’uomo aveva una relazione, ricorre nell’interesse dell’indagato il difensore fiduciario, con unico motivo deducendo violazione di legge e motivazione mancante o manifestamente illogica, in relazione all’art. 273 c.p.p. e art. 572 c.p.. Secondo il ricorrente, poichè il B. tuttora conviveva con moglie e figli nell’abitazione coniugale, e poichè la relazione adulterina con la M. non sarebbe mai sfociata in “uno stabile rapporto di comunità familiare”, suscettibile di determinare reciproci rapporti e obblighi di solidarietà ed assistenza, mancherebbero nella fattispecie gli elementi costitutivi del delitto di maltrattamenti.
2. Il ricorso è inammissibile, perchè il motivo deduce in termini del tutto generici ed apodittici una censura di stretto merito, afferente la possibilità di ricostruire il rapporto tra B. e la persona offesa in termini di relazione stabile, rilevante per la configurabilità del reato di cui all’art. 572 c.p.p., tema che risulta espressamente trattato, argomentato ed allo stato risolto in senso differente con specifica motivazione contenuta già nell’ordinanza originaria, che integra – stante il comune dispositivo – l’ordinanza del Riesame.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000, congrua al caso, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2011


NOTA BREVE DELL'AVV. GERARDO GRAZIOSO: La Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 7929/11, depositata il 1° marzo 2011, estende l’ambito di applicazione del reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) anche ad ipotesi di relazioni extraconiugali non accompagnate dalla convivenza: il caso affrontato riguardava un uomo sposato e convivente presso la propria famiglia, accusato per comportamenti violenti commessi sull’amante. In verità, già con la sentenza n. 40727/09, la Cassazione aveva esteso l’ambito applicativo dell’art. 572 c.p., dalla famiglia legittima a quella di fatto. L’ulteriore apertura rappresentata dalla decisione di specie supera anche il precedente orientamento, estendendo , evidentemente, l’alveo del reato di maltrattamenti anche a rapporti affettivi di stabile frequentazione non accompagnati da convivenza alcuna. La decisione appare un’evidente forzatura, non fosse altro che, da un lato, il reato di maltrattamenti di cui all’art. 572 c.p. appare per sua natura collegato all’ambito della famiglia, e già ne pareva piuttosto azzardata l’estensione esegetica, compiuta dalla Cassazione nel 2009, alla convivenza more uxorio ed alla famiglia di fatto; d’altro canto, nel caso in esame, neppure poteva invocarsi, a sostegno e giustificazione dell’estensione, l’inesistenza di un tutela penale purchessia per la “maltrattata”, visto che nel caso di rapporti extrafamigliari non contornati dalla convivenza, e non solo, esiste pur sempre la tutela generica rappresentata dall’ipotesi di reato di lesioni personali, oltre che dalla normativa anti-stalking come introdotta dalla legge n. 38 del 23/4/09.
(Avv. Gerardo Grazioso
Cassazionista e Canonista
Docente presso il Master sul Diritto del Minore presso l'Università "La Sapienza" in Roma
)